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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28929/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la vendita di una quota di un terreno con sovrastante fabbricato effettuata da un debitore in favore della moglie; in subordine era stata dedotta la simulazione dell'atto. La creditrice assumeva che tale alienazione pregiudicasse il suo credito alla restituzione di somme versate al debitore per la gestione iniziale di una società da costituire, credito già accertato con sentenza passata in giudicato. I convenuti avevano resistito nel merito in primo e secondo grado, ma nel ricorso per cassazione hanno dedotto due motivi, entrambi formulati in modo non idoneo: il primo denunciava, richiamando l'art. 2901 c.c., l'erroneità della decisione e un asserito travisamento dei fatti, sostenendo l'insussistenza dei presupposti della revocatoria e del consilium fraudis; il secondo evocava l'art. 2697 c.c. e ancora un travisamento fattuale. La Corte rileva però che il ricorso manca della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c. e, inoltre, non soddisfa il requisito dell'art. 366, n. 6, c.p.c. perché non trascrive né riassume adeguatamente i documenti richiamati né ne indica la sede processuale; aggiunge, ad abundantiam, che i motivi si risolvono in censure di merito e di fatto non proponibili in cassazione nei limiti dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo decisiva la carenza della sommaria esposizione dei fatti di causa e, comunque, la violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per l'inadeguata indicazione e trascrizione dei documenti. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma richiamata come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, ma non scrutinata nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    invocata dai ricorrenti in cassazione, ma la censura è ritenuta inidonea perché intrecciata con doglianze di fatto e di travisamento

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    richiede una sommaria ma completa esposizione dei fatti sostanziali e processuali tali da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza ricorrere ad altre fonti

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica e la trascrizione/riassunto dei documenti e atti su cui il ricorso si fonda, con indicazione della loro sede processuale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato solo per evidenziare che le doglianze sul travisamento dei fatti erano formulate al di fuori dei limiti del vizio di motivazione oggi deducibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comporta, in caso di definizione sfavorevole del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

  • d.m. n. 55 del 2014

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione dei fatti di causa completa quanto basta a rendere comprensibili le domande, le difese, l'iter processuale e la decisione impugnata; non è sufficiente un'esposizione meramente sommaria o frammentaria.
  • Il requisito dell'art. 366, n. 3, c.p.c. non risponde a formalismo, ma alla necessità di consentire alla Corte di legittimità una chiara cognizione del fatto sostanziale e processuale senza dover consultare autonomamente altri atti o la sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso si fonda su documenti, l'art. 366, n. 6, c.p.c. impone non solo il richiamo del documento, ma anche la sua specifica trascrizione o riassunzione nella parte rilevante e l'indicazione della sede processuale in cui esso è reperibile.
  • Le censure che si risolvono nella contestazione della ricostruzione dei fatti o nel preteso travisamento del materiale istruttorio non sono ammissibili in cassazione se non entro i ristretti limiti del vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per mascherare una richiesta di nuovo esame del merito o della valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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