Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19236/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto due persone per ottenere la restituzione di Euro 5.800,00, sostenendo di aver consegnato Euro 1.300,00 per l’acquisto di materiale da pavimentazione del terrazzo e ulteriori Euro 4.500,00, nell’estate 2011, per l’acquisto di un’autovettura, con promessa di restituzione, oltre interessi dalla richiesta del 16 novembre 2012. I convenuti si erano costituiti contestando la domanda. Il Tribunale aveva rigettato la pretesa e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo provata solo la dazione dell’assegno da Euro 4.500,00 a una dei convenuti, ma non la prova che essa fosse stata effettuata a titolo di mutuo; inoltre aveva escluso l’ammissibilità della prova orale richiesta sull’acquisto di materiale edile, perché diretta solo a dimostrare l’acquisto e non il titolo della dazione. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/incomprensibile, per non avere la Corte specificato quali dichiarazioni delle parti avesse valutato; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il prestito di Euro 4.500,00 per l’acquisto di un’auto, dedotto come emergente dalle dichiarazioni spontanee di uno dei convenuti; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che i convenuti avessero allegato una giustificazione di trattenimento della somma non provata e che il giudice avrebbe dovuto valorizzare l’inesistenza della causa giustificatrice addotta; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. per la domanda relativa a Euro 1.300,00, sostenendo che occorresse provare solo l’anticipazione per l’acquisto delle mattonelle e non il titolo del diritto alla restituzione; 5) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria in relazione al rigetto delle prove orali e dell’interrogatorio formale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, osservando, in sintesi, che la motivazione della Corte d’appello era comprensibile e non apparente; che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile per doppia conforme e comunque volto a una rivalutazione del merito; che il riparto dell’onere della prova imponeva all’attore di provare non solo la dazione, ma anche il titolo costitutivo dell’obbligo restitutorio; che la prova testimoniale richiesta era irrilevante perché diretta soltanto a dimostrare l’acquisto di materiale edile e non il titolo del preteso credito; e che l’interrogatorio formale non era stato riproposto in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della motivazione della sentenza d’appello, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la censura sul fatto decisivo, rilevando anche il regime della doppia conforme, e ha ritenuto infondate le doglianze sulla violazione dell’art. 2697 c.c. perché, in tema di domanda di restituzione di somme asseritamente date a mutuo o anticipate per conto altrui, l’attore deve provare l’intero fatto costitutivo, compreso il titolo che giustifica l’obbligo restitutorio. Ha inoltre confermato che la prova testimoniale richiesta non era ammissibile/utile perché mirava solo a dimostrare l’acquisto di materiale edile, non il titolo della pretesa. Il ricorrente è stato condannato a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, non per semplice insufficienza.

  • art. 111 Cost.

    La garanzia costituzionale della motivazione è rispettata quando la sentenza consente di comprendere la ratio decidendi; non è richiesta una disamina analitica di tutte le dichiarazioni di parte.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, non una rivisitazione del merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano e confrontano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare integralmente il fatto costitutivo della pretesa, compreso il titolo della dazione e l’obbligo di restituzione; la contestazione del convenuto circa la diversa ragione della consegna non sposta l’onere probatorio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo se la sentenza presenti un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta lamentare che il giudice non abbia esaminato in modo analitico ogni singola risultanza istruttoria.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene specificamente evidenziata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo o anticipate per conto di terzi deve provare non solo la materiale consegna del denaro, ma anche il titolo giuridico della dazione e quindi il conseguente obbligo di restituzione.
  • La mera consegna di denaro o di un assegno non consente di presumere l’esistenza di un mutuo, poiché una somma può essere corrisposta per cause diverse; la prova del titolo resta a carico dell’attore.
  • La contestazione del convenuto circa la diversa ragione della consegna non integra, di regola, un’eccezione in senso sostanziale idonea a invertire l’onere della prova.
  • La prova testimoniale è correttamente esclusa quando sia diretta solo a dimostrare fatti storici incompatibili o comunque non idonei, da soli, a provare il titolo costitutivo della pretesa restitutoria.
  • Le dichiarazioni rese in interrogatorio libero possono essere valutate dal giudice di merito secondo il suo prudente apprezzamento, ma il loro mancato utilizzo non è normalmente censurabile in cassazione come omesso esame di un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.