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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29546/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 22/01/2024. Masi ha denunciato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante confessione e collaborazione/dissociazione. Schiavoni ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione e illegittimità nel riconoscimento dell'aggravante della premeditazione; 2) mancato riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati (relativi all'associazione mafiosa e reati connessi), sostenendo che sussisteva un medesimo disegno criminoso; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per ruolo minimale, avendo egli soltanto consegnato l'arma all'esecutore materiale e avendo ruolo di mera custodia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Per Masi: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto corretto perché la confessione e la collaborazione erano già valorizzate dalla specifica attenuante prevista dall'art. 416-bis.1 comma 3 e non possono essere riutilizzate automaticamente per ottenere le generiche senza un ulteriore elemento diverso e autonomo. Per Schiavoni: il riconoscimento della premeditazione è stato confermato in quanto la sentenza d'appello ha accertato un arco temporale di circa 20 giorni tra la decisione di uccidere e l'esecuzione e la consegna anticipata dell'arma, sufficiente a consentire ponderata riflessione; il motivo sulla continuazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e perché il giudice di merito ha motivato che l'omicidio non era prevedibile al momento dell'adesione all'associazione; il motivo relativo all'attenuante dell'art. 114 c.p. è stato ritenuto infondato poiché il ruolo di custodia, consegna e distruzione dell'arma è risultato avere efficacia causale non trascurabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla partecipazione al reato in concorso. Utilizzata per configurare la responsabilita di più soggetti nell'omicidio e nei reati connessi.

  • art. 575 cod. pen.

    Omicidio volontario. Norma di riferimento per il capo di imputazione relativo all'uccisione della vittima.

  • art. 577 cod. pen.

    Circostanza aggravante o fattispecie connesse all'omicidio (richiamata nel capo di imputazione).

  • art. 424 cod. pen.

    Reato relativo a incendio doloso o danneggiamento mediante incendio, richiamato per il fatto dell'incendio dell'autovettura.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Associazione di tipo mafioso e aggravamento. La sentenza ha valutato la rilevanza dell'aggravante associativa e ha escluso la continuazione esterna quando il reato fine non era prevedibile al momento dell'adesione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. comma 3

    Attenuante speciale per il collaboratore di giustizia proveniente dall'ambito associativo mafioso. La Corte ha ritenuto che la stessa venga valorizzata in luogo delle attenuanti generiche quando gli elementi sono sovrapponibili.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche. La Corte ha affermato che gli elementi gia' utilizzati per riconoscere l'attenuante speciale 416-bis.1 non possono automaticamente giustificare anche le attenuanti generiche senza ulteriori elementi distinti.

  • art. 114 cod. pen.

    Attenuante per il concorso di particolare tenuita del contributo. La Corte ha valutato che il ruolo di custodia e consegna dell'arma non era di efficacia causale cosi' minima da giustificare l'attenuante.

  • art. 81 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e la continuazione. La Corte ha richiamato i criteri interpretativi e sottolineato la necessita' di prevedibilita del reato-fine per riconoscere la continuazione con reati associativi.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma del testo unico sugli stupefacenti citata rispetto a precedenti condanne e alla possibile continuazione. La Corte ha ritenuto non specificamente dimostrata la connessione autonoma tra i fatti per applicare la continuazione.

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in Cassazione. Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende.

  • L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12, 14

    Normativa sul controllo delle armi e relative fattispecie penali; gli articoli sono richiamati nei capi di imputazione connessi al possesso e uso di armi.

Massime di principio

  • La collaborazione e la confessione che gia' giustificano un'attenuante speciale prevista per i collaboratori dell'art. 416-bis.1 non sono automaticamente riutilizzabili per ottenere le attenuanti generiche; per ottenere entrambe occorre un elemento ulteriore e distinto dalla mera collaborazione.
  • L'aggravante della premeditazione puo' estendersi anche a chi non ha partecipato alla originaria deliberazione se ha acquisito consapevolezza del progetto criminoso e ha avuto un tempo utile per maturare il proposito criminoso prima del proprio contributo, ad esempio attraverso la consegna anticipata dell'arma.
  • La continuazione tra reato associativo e reati-fine richiede che il reato-fine fosse prevedibile, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione all'associazione; eventi contingenti e imprevedibili che determinano il reato possono escludere la continuazione.
  • L'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. richiede che il contributo del concorrente sia di effettiva tenuita causale rispetto all'evento. La mera qualifica di 'consegnatore' o 'custode' non e' automaticamente sufficiente se il ruolo ha rilevanza causale o funzionale importante nell'economia del crimine.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; motivi generici o non specificamente articolati possono essere dichiarati inammissibili.
  • La scelta strategica di valorizzare una circostanza attenuante speciale invece delle generiche e' ammessa e trova fondamento nella consolidata giurisprudenza, ma richiede motivazione chiara sui diversi elementi valutati.

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