Cassazione Penale, Sentenza n. 29546/2024 del 19/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli del 22/01/2024. Masi ha denunciato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante confessione e collaborazione/dissociazione. Schiavoni ha dedotto tre motivi: 1) vizio di motivazione e illegittimità nel riconoscimento dell'aggravante della premeditazione; 2) mancato riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati (relativi all'associazione mafiosa e reati connessi), sostenendo che sussisteva un medesimo disegno criminoso; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. per ruolo minimale, avendo egli soltanto consegnato l'arma all'esecutore materiale e avendo ruolo di mera custodia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Per Masi: il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto corretto perché la confessione e la collaborazione erano già valorizzate dalla specifica attenuante prevista dall'art. 416-bis.1 comma 3 e non possono essere riutilizzate automaticamente per ottenere le generiche senza un ulteriore elemento diverso e autonomo. Per Schiavoni: il riconoscimento della premeditazione è stato confermato in quanto la sentenza d'appello ha accertato un arco temporale di circa 20 giorni tra la decisione di uccidere e l'esecuzione e la consegna anticipata dell'arma, sufficiente a consentire ponderata riflessione; il motivo sulla continuazione è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e perché il giudice di merito ha motivato che l'omicidio non era prevedibile al momento dell'adesione all'associazione; il motivo relativo all'attenuante dell'art. 114 c.p. è stato ritenuto infondato poiché il ruolo di custodia, consegna e distruzione dell'arma è risultato avere efficacia causale non trascurabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e a versare somme alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sulla partecipazione al reato in concorso. Utilizzata per configurare la responsabilita di più soggetti nell'omicidio e nei reati connessi.
Omicidio volontario. Norma di riferimento per il capo di imputazione relativo all'uccisione della vittima.
Circostanza aggravante o fattispecie connesse all'omicidio (richiamata nel capo di imputazione).
Reato relativo a incendio doloso o danneggiamento mediante incendio, richiamato per il fatto dell'incendio dell'autovettura.
Associazione di tipo mafioso e aggravamento. La sentenza ha valutato la rilevanza dell'aggravante associativa e ha escluso la continuazione esterna quando il reato fine non era prevedibile al momento dell'adesione.
art. 416-bis.1 cod. pen. comma 3
Attenuante speciale per il collaboratore di giustizia proveniente dall'ambito associativo mafioso. La Corte ha ritenuto che la stessa venga valorizzata in luogo delle attenuanti generiche quando gli elementi sono sovrapponibili.
Circostanze attenuanti generiche. La Corte ha affermato che gli elementi gia' utilizzati per riconoscere l'attenuante speciale 416-bis.1 non possono automaticamente giustificare anche le attenuanti generiche senza ulteriori elementi distinti.
Attenuante per il concorso di particolare tenuita del contributo. La Corte ha valutato che il ruolo di custodia e consegna dell'arma non era di efficacia causale cosi' minima da giustificare l'attenuante.
Criteri per la determinazione della pena e la continuazione. La Corte ha richiamato i criteri interpretativi e sottolineato la necessita' di prevedibilita del reato-fine per riconoscere la continuazione con reati associativi.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma del testo unico sugli stupefacenti citata rispetto a precedenti condanne e alla possibile continuazione. La Corte ha ritenuto non specificamente dimostrata la connessione autonoma tra i fatti per applicare la continuazione.
art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in Cassazione. Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad un contributo alla Cassa delle ammende.
L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12, 14
Normativa sul controllo delle armi e relative fattispecie penali; gli articoli sono richiamati nei capi di imputazione connessi al possesso e uso di armi.
Massime di principio
- La collaborazione e la confessione che gia' giustificano un'attenuante speciale prevista per i collaboratori dell'art. 416-bis.1 non sono automaticamente riutilizzabili per ottenere le attenuanti generiche; per ottenere entrambe occorre un elemento ulteriore e distinto dalla mera collaborazione.
- L'aggravante della premeditazione puo' estendersi anche a chi non ha partecipato alla originaria deliberazione se ha acquisito consapevolezza del progetto criminoso e ha avuto un tempo utile per maturare il proposito criminoso prima del proprio contributo, ad esempio attraverso la consegna anticipata dell'arma.
- La continuazione tra reato associativo e reati-fine richiede che il reato-fine fosse prevedibile, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione all'associazione; eventi contingenti e imprevedibili che determinano il reato possono escludere la continuazione.
- L'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. richiede che il contributo del concorrente sia di effettiva tenuita causale rispetto all'evento. La mera qualifica di 'consegnatore' o 'custode' non e' automaticamente sufficiente se il ruolo ha rilevanza causale o funzionale importante nell'economia del crimine.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito; motivi generici o non specificamente articolati possono essere dichiarati inammissibili.
- La scelta strategica di valorizzare una circostanza attenuante speciale invece delle generiche e' ammessa e trova fondamento nella consolidata giurisprudenza, ma richiede motivazione chiara sui diversi elementi valutati.
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