Cassazione Civile, Ordinanza n. 27578/2024 del 24/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento della comunione ereditaria tra più fratelli, avente ad oggetto diciassette titoli all'aiuto comunitario (quote AGEA / titoli PAC) originariamente intestati alla madre. Il Tribunale aveva ritenuto che tali titoli facessero parte del patrimonio comune perché caduti in successione e che tutti gli importi riscossi da una coerede dopo l'apertura della successione fossero frutti appartenenti alla comunione ereditaria. In appello la coerede soccombente aveva sostenuto che la c.d. condizionalità e il requisito del possesso di terreni escludessero la circolazione e la trasmissibilità dei titoli; aveva inoltre dedotto che titoli e premi fossero diritti distinti, spettando i premi solo a chi avesse concretamente rispettato le condizioni previste, e che gli importi riscossi dopo l'apertura della successione non potessero entrare nella comunione. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello non avesse esaminato la domanda di esclusione dei premi dall'asse e avesse erroneamente qualificato quei premi come frutti civili dei titoli; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 820, comma 3, 1148 e 1149 c.c., sostenendo che i premi non fossero frutti civili ma un diritto autonomo, maturato solo in capo alla coerede che aveva rispettato la condizionalità, e ha lamentato anche il mancato riconoscimento delle spese di gestione necessarie per ottenere i premi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la sentenza impugnata aveva comunque deciso sulla questione, ricostruendo unitariamente il rapporto tra titoli AGEA e premio: il diritto all'aiuto è un diritto a contenuto patrimoniale, trasmissibile mortis causa, dal quale nasce il diritto al pagamento della somma; il possesso dei terreni e la condizionalità non integrano un distinto diritto al premio, ma condizioni la cui mancanza può comportare decadenza dal diritto già sorto. Ha quindi ritenuto inammissibile la censura sulla disciplina dei frutti civili, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza di merito, che si era fondata sulla normativa europea e sui chiarimenti amministrativi, non sugli artt. 820, 1148 e 1149 c.c. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sulle spese, poiché la sentenza d'appello aveva accertato che oggetto della decisione non era la quantificazione del valore dei titoli ma solo la loro spettanza agli eredi; infine ha dichiarato non esaminabili in cassazione le mere riproposizioni dei motivi d'appello assorbiti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice omette completamente di pronunciarsi su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o su un'eccezione; non basta il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia deve essere dedotto nei limiti propri del vizio processuale e non può essere trasformato in una critica alla correttezza della motivazione o della qualificazione giuridica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di frutti civili dei premi, ma la Corte non lo ha applicato perché la decisione di merito si fondava sulla disciplina speciale dei titoli AGEA.
Richiamato dalla ricorrente in tema di frutti e spese, ma ritenuto non pertinente alla ratio della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente in tema di restituzione di frutti e rimborsi; la Corte ha escluso la pertinenza della doglianza rispetto alla decisione impugnata.
È richiamato come principio generale per la resa dei conti e il riconoscimento delle spese affrontate dal coerede per ottenere la riscossione dei premi.
art. 46 Reg. CE 1782/2003
"I diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione. Tuttavia, anche in caso di successione o anticipo di successione, i diritti all’aiuto possono essere utilizzati soltanto nello Stato membro in cui sono stati fissati"
La Corte lo assume come disposizione decisiva: i diritti all'aiuto sono trasferibili anche mortis causa e la norma non distingue tra diritto all'aiuto e diritto al premio, ma consente l'utilizzazione del diritto all'aiuto anche in caso di successione.
art. 46 Reg. CE 1792/2003
Richiamato come base normativa, insieme ad altre fonti, per ricostruire il regime dei titoli AGEA e la loro circolazione.
Reg. CE 73/2009
Indicato dalla sentenza d'appello come normativa di riferimento del sistema dei titoli all'aiuto.
Reg. CE 1307/2013
Indicato dalla sentenza d'appello come normativa di riferimento del sistema dei titoli all'aiuto.
Richiamato come limite alla circolazione/pignorabilità dei titoli o dei premi, senza escludere la trasmissibilità mortis causa dei diritti all'aiuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
Nel giudizio di cassazione non opera la mera riproposizione dei motivi di appello rimasti assorbiti; occorre una specifica censura della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manca del tutto la decisione su un capo autonomamente apprezzabile della domanda o su un'eccezione; non è configurabile quando il giudice abbia comunque preso posizione sulla questione, anche se in modo sintetico o non condiviso dalla parte.
- In sede di legittimità, una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa qualificazione giuridica dei fatti.
- I diritti all'aiuto in ambito PAC sono trasferibili anche per successione mortis causa; la disciplina speciale consente di considerare unitariamente diritto all'aiuto e diritto al pagamento del premio, mentre requisiti come disponibilità dei terreni e condizionalità operano come condizioni di esercizio o cause di decadenza del diritto già sorto, non come fonte di un autonomo diritto al premio.
- Quando la sentenza di merito accerta solo la spettanza di un bene o di un diritto alla massa ereditaria, non può pretendersi in cassazione la rivalutazione di questioni diverse, come la quantificazione di frutti o il rimborso di spese, se tali profili non sono stati specificamente devoluti e censurati sulla base della reale statuizione impugnata.
- La mera riproposizione in cassazione di motivi d'appello rimasti assorbiti non è sufficiente: occorre impugnare specificamente la decisione che ha dichiarato l'assorbimento o ha omesso di esaminare quei motivi.
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