Cassazione Penale, Ordinanza n. 12949/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza di primo grado ha condannato l'imputata alla multa di 1.000 euro per diffamazione, per un fatto commesso il 2 giugno 2017 a La Spezia. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 51 e 595 c.p. e dell'art. 533 c.p.p., sostenendo l'insussistenza del reato; con il secondo ha dedotto l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p., lamentando che il giudice di merito avesse escluso la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Corte rileva però che il secondo motivo, pur formalmente evocando vizi di legge, contiene censure di motivazione e, quindi, rende il ricorso non proponibile per saltum contro una sentenza appellabile.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato proposto avverso una sentenza appellabile e conteneva, almeno in un motivo, censure attinenti alla motivazione della decisione impugnata. Ha quindi dichiarato che il ricorso non era proponibile per saltum e lo ha convertito in appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per il giudizio. Non è stata dunque esaminata nel merito la responsabilità per diffamazione né la questione della particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
richiamato come base formale dei motivi, ma la Corte osserva che il contenuto effettivo del secondo motivo riguarda in realtà il profilo motivazionale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato dal ricorrente; la Corte rileva che le censure così qualificate attengono in concreto alla motivazione.
invocato dalla difesa insieme all'art. 595 c.p. per sostenere l'insussistenza del reato.
norma contestata dalla difesa quanto alla configurabilità del delitto di diffamazione.
richiamato nel primo motivo in relazione alla richiesta di proscioglimento per insussistenza del reato o comunque per difetto di prova.
invocato per sostenere la particolare tenuità del fatto; la Corte evidenzia che la relativa censura, nel caso concreto, era costruita come critica alla motivazione del giudice di merito.
menzionato per delimitare l'enunciazione dei motivi nei limiti necessari alla motivazione.
richiamato per il principio della qualificazione dell'impugnazione indipendentemente dall'etichetta attribuita dalla parte.
fondamento della conversione del ricorso per cassazione in appello quando il mezzo di impugnazione corretto è l'appello.
Massime di principio
- Quando una sentenza è appellabile, il ricorso per cassazione proposto per saltum non è utilizzabile se nei motivi sono inserite censure che attengono al vizio di motivazione della decisione impugnata.
- Il giudice dell'impugnazione deve guardare al contenuto sostanziale dell'atto e non alla sola qualificazione formale data dalla parte; se emerge una volontà di impugnare un provvedimento oggettivamente appellabile con un mezzo diverso da quello corretto, l'atto va convertito e trasmesso al giudice competente.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto, se formulata contestando la motivazione con cui il giudice di merito l'ha esclusa, integra una censura motivazionale e non consente il ricorso per cassazione per saltum contro una sentenza appellabile.
- La conversione dell'impugnazione opera senza esame nel merito delle questioni sostanziali quando il mezzo di gravame è sbagliato ma è chiara la volontà di sottoporre la decisione a sindacato giurisdizionale.
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