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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08563/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ex coniuge)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un ex coniuge per ottenere l’accertamento del proprio diritto di comproprietà, nella misura di 1/6, su alcuni immobili. Il ricorrente sosteneva che tali beni gli fossero pervenuti per successione del genitore e, quindi, fossero beni personali esclusi dalla comunione legale. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che dall’atto pubblico di divisione richiamato in causa risultasse l’attribuzione della piena proprietà alla ex moglie; aggiungeva inoltre che, anche a voler ipotizzare la persistenza della quota ereditaria in capo al ricorrente, essa sarebbe comunque stata ceduta in sede di divisione/accordi di separazione. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere la corte considerato la provenienza ereditaria dei beni; violazione degli artt. 177 e 179 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto i beni attribuiti alla resistente nonostante la loro natura di beni personali; omesso esame delle risultanze della c.t.u. sotto il medesimo profilo; violazione di varie norme sostanziali e processuali per avere respinto l’appello incidentale relativo alla divisione dei beni immobili oggetto di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d’appello non si era limitata ad affermare l’assegnazione dei beni alla resistente, ma aveva aggiunto, in modo decisivo, che anche se il ricorrente fosse stato titolare di una quota dei beni per provenienza ereditaria e quindi esclusa dalla comunione legale, egli li avrebbe comunque trasferiti alla ex moglie nell’ambito dell’atto di divisione/accordo collegato alla separazione. La Corte di legittimità ha quindi osservato che non esiste una norma che impedisca al coniuge di disporre, in favore dell’altro coniuge, di un bene personale escluso dalla comunione legale nell’ambito degli accordi di separazione personale. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo

    il vizio è invocabile solo se la censura intercetta il fatto decisivo realmente posto a base della decisione; qui le doglianze non colgono la ratio decidendi

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di legge

    la deduzione non è utile quando la sentenza impugnata si regga su una autonoma ratio non aggredita

  • art. 177 c.c.

    richiamato in tema di beni ricadenti nella comunione legale tra coniugi

  • art. 179 c.c.

    richiamato in tema di beni personali esclusi dalla comunione legale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in punto di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in punto di valutazione delle prove

  • art. 832 c.c.

    richiamato tra le norme sostanziali invocate in relazione al potere di disposizione del proprietario

  • art. 1111 c.c.

    richiamato tra le norme invocate sulla divisione

  • art. 1114 c.c.

    richiamato tra le norme invocate sulla divisione

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel quarto motivo, senza che la Corte ne sviluppi una specifica applicazione decisiva

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali invocate

  • art. 788 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla divisione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in presenza di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente formulate come vizi di motivazione o violazione di legge, non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Nell’interpretare un atto di divisione o di regolazione dei rapporti tra coniugi, il giudice può attribuire rilievo alla cessione di diritti anche su beni personali esclusi dalla comunione legale, se l’atto manifesti chiaramente tale volontà dispositiva.
  • Gli accordi collegati alla separazione personale non coincidono necessariamente con lo scioglimento della comunione legale e possono riguardare anche beni che, per legge, sarebbero esclusi dal regime di comunione.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inidonea quando il fatto asseritamente trascurato non incide sulla decisiva autonoma argomentazione della sentenza impugnata.
  • La prova peritale e gli elementi istruttori richiamati dal ricorrente non sono decisivi se la decisione di merito si fonda su una diversa e autonoma interpretazione dell’atto dispositivo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneImplicazione del giudizio
RamiFamigliaProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della provaGiudicato

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