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Ordinanza

Ordinanza n. 111/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0058546.20-10-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202513199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione su posto di sostegno, unitamente al parere negativo sul riconoscimento del corso frequentato in Spagna e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato, ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Sono stati impugnati anche il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca relativo al corso denominato “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso un’università spagnola in collaborazione con soggetti privati, nonché il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi. La ricorrente ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Il contratto di insegnamento sul sostegno che, secondo la ricorrente, sarebbe stato compromesso dal diniego aveva infatti già esaurito i propri effetti il 22 dicembre 2025, prima della camera di consiglio del 9 gennaio 2026. Il giudice non ha quindi ravvisato un pregiudizio cautelare attuale e concreto, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del diniego, del parere negativo o degli altri atti impugnati. Le spese sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione e dell’assenza di attività difensiva delle amministrazioni, nonostante il precedente accoglimento di una misura cautelare monocratica.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    Disposizione posta a base dell’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna; il provvedimento cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato con riferimento al preavviso di rigetto impugnato; la sua legittimità non è stata esaminata nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la domanda cautelare; la sospensione è stata negata perché non risultava integrato il periculum in mora, essendo già cessati gli effetti del contratto di insegnamento sul sostegno.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la presenza di un pregiudizio attuale e concreto; essa deve essere negata quando l’atto o la situazione lesiva invocata non è più idonea a produrre effetti pregiudizievoli al momento della decisione cautelare.
  • L’esaurimento degli effetti del rapporto contrattuale indicato come fonte del danno cautelare esclude il periculum in mora, anche se la controversia sull’atto amministrativo può proseguire per la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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