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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29494/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assistito)

La controversia

La controversia nasce dalla riunione, da parte del Tribunale, di due distinti procedimenti ex art. 445-bis c.p.c. relativi all'accertamento di requisiti sanitari per prestazioni assistenziali: uno riguardante il requisito di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 e l'altro quello di cui all'art. 1 L. n. 18/1980. Il giudice di merito ha omologato la sussistenza dei requisiti sanitari e ha liquidato le spese di lite in euro 1.200,00 oltre accessori. Il ricorrente ha censurato tale liquidazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme sulle spese e dei parametri forensi, sostenendo che il giudice avrebbe effettuato una liquidazione forfetaria inferiore ai minimi tabellari dovuti per ciascuno dei due procedimenti riuniti; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. per difetto di motivazione sufficiente sulla liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la riunione di più cause non fa venir meno l'autonomia dei singoli giudizi e che, quindi, la liquidazione delle spese deve essere effettuata separatamente per ciascun procedimento. Ha rilevato che la somma complessivamente liquidata dal Tribunale era inferiore alla somma dei minimi tabellari dovuti per i due autonomi A.T.P.O. riuniti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 445-bis c.p.c.

    indica il rito dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio in materia previdenziale/assistenziale, nel cui ambito erano stati riuniti i procedimenti

  • art. 3, comma 3, L. n. 104/1992

    costituisce uno dei requisiti sanitari accertati in primo grado e rileva ai fini della determinazione del valore e delle spese del relativo procedimento

  • art. 1 L. n. 18/1980

    costituisce l'altro requisito sanitario accertato in primo grado e rileva ai fini della determinazione del valore e delle spese del relativo procedimento

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno della censura di difetto di motivazione sulla liquidazione delle spese

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla correttezza della decisione in punto spese

  • art. 9 d.l. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012

    richiamato tra le norme sui compensi professionali e sui parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese

  • art. 13 L. n. 247/2012

    richiamato tra le norme sui compensi professionali e sui parametri forensi applicabili alla liquidazione delle spese

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    parametri forensi richiamati per verificare la correttezza della liquidazione delle spese

  • art. 1 D.M. n. 37/2018

    richiamato nel quadro dei parametri forensi applicabili

  • art. 274 c.p.c.

    norma sulla riunione di procedimenti, dalla quale la Corte ricava che la riunione non altera l'autonomia dei giudizi

Massime di principio

  • La riunione di più procedimenti lascia intatta l'autonomia di ciascun giudizio: la decisione resa all'esito della trattazione congiunta equivale, sul piano sostanziale, a tante pronunce quanti sono i procedimenti riuniti.
  • Quando vengono riunite più cause, la liquidazione delle spese deve essere effettuata distintamente per ciascun giudizio e non può essere operata con una somma forfetaria globale se così si scende sotto i minimi tabellari dovuti per ciascuna controversia.
  • In materia di liquidazione delle spese, il giudice deve rispettare i parametri forensi applicabili al singolo procedimento e motivare adeguatamente il criterio seguito, specie quando i procedimenti riuniti mantengono autonoma rilevanza ai fini della quantificazione.
  • Se il giudice di merito liquida unitariamente le spese di giudizi riuniti in modo non coerente con i minimi spettanti per ciascun procedimento, la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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