Cassazione Civile, Ordinanza n. 29567/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Nel giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. il Tribunale, all'esito dell'accertamento tecnico preventivo e della successiva opposizione, aveva dichiarato che la parte intimata possedeva i requisiti sanitari per l'assegno ordinario di invalidità e aveva altresì condannato l'INPS al pagamento della prestazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1 l. n. 222/1984, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto limitarsi ad accertare il solo requisito sanitario, senza pronunciare sulla spettanza della prestazione e senza condannare l'ente al pagamento, poiché il diritto alla prestazione presuppone anche l'accertamento degli ulteriori requisiti socio-economici.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che la pronuncia resa in esito al procedimento di cui all'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. può riguardare soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto, ossia il requisito sanitario, e non può contenere una valida declaratoria del diritto alla prestazione né una condanna dell'INPS al pagamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva condannato l'INPS a erogare la prestazione, lasciando fermo l'accertamento del requisito sanitario. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza solo in epoca successiva alla proposizione dell'opposizione.
Norme richiamate
art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Nel giudizio di opposizione contro l'accertamento tecnico previdenziale, il giudice può pronunciarsi solo sul requisito sanitario, non anche sul diritto alla prestazione o sulla condanna al pagamento, che richiedono ulteriori accertamenti sui requisiti socio-economici.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla corretta ripartizione e delimitazione dell'accertamento del diritto alla prestazione.
art. 1 l. n. 222/1984
Richiamato dalla parte ricorrente quale norma sostanziale relativa ai presupposti dell'assegno ordinario di invalidità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la decisione del giudice deve limitarsi all'accertamento del requisito sanitario e non può estendersi alla pronuncia definitiva sul diritto alla prestazione previdenziale.
- La condanna dell'ente previdenziale al pagamento della prestazione è illegittima quando sia resa in sede di opposizione all'accertamento tecnico, poiché il diritto alla prestazione nasce solo dopo la verifica degli ulteriori requisiti socio-economici previsti dalla legge.
- Qualora il giudice di merito ecceda i limiti del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la sentenza è cassabile limitatamente alla parte eccedente, restando fermo l'accertamento del requisito sanitario già compiuto.
- Le spese di legittimità possono essere compensate quando l'errore di merito si colloca in un quadro giurisprudenziale non ancora stabilmente consolidato al momento dell'introduzione del giudizio.
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