Cassazione Civile, Ordinanza n. 29569/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. volto ad accertare l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per una prestazione assistenziale fondata sull'art. 13 della l. n. 118/1971. Il Tribunale di Gela ha rigettato l'opposizione al decreto emesso all'esito di tale procedimento. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 195 c.p.c., assumendo di non avere mai ricevuto la bozza di consulenza tecnica d'ufficio e quindi di non aver potuto formulare osservazioni; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza perché riferita a un soggetto sconosciuto, prospettando una divergenza tra intestazione e dispositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che l'omesso invio alle parti della bozza di relazione del CTU integra una nullità relativa, sanabile se non eccepita nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; il ricorso era però inammissibile perché non allegava né dimostrava che tale eccezione fosse stata tempestivamente sollevata, né ricostruiva la scansione temporale del procedimento. Sul secondo motivo ha osservato che la censura non denunciava una violazione di legge, ma una mera discrasia tra intestazione e dispositivo, rimediabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Procedimento per l'accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale/assistenziale da cui origina l'opposizione decisa dal Tribunale.
art. 195 c.p.c.
L'omesso invio della bozza di CTU alle parti determina una nullità relativa, sanabile se non tempestivamente eccepita nella prima difesa utile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza/procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza di rigetto/inammissibilità del ricorso, consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna della parte soccombente alle spese di lite.
art. 13 l. n. 118/1971
Norma sostanziale richiamata quale base del requisito sanitario oggetto di accertamento nel giudizio previdenziale/assistenziale.
Massime di principio
- L'omesso invio alle parti della bozza di consulenza tecnica d'ufficio integra una nullità relativa, che resta sanata se la parte non la eccepisce nella prima difesa utile successiva al deposito della relazione.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di un vizio processuale deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare la tempestiva eccezione del vizio e la scansione essenziale del procedimento che ne consenta la verifica.
- La mera divergenza tra intestazione e dispositivo della sentenza non integra di per sé un motivo di nullità denunciabile in cassazione, ma può dare luogo al procedimento di correzione dell'errore materiale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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