Cassazione Civile, Ordinanza n. 32154/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione proposta davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento dell'illegittimità di un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su alcuni immobili di proprietà della parte privata, con domanda anche di risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda. In appello, l'agente della riscossione aveva sostenuto che gli estremi identificativi dell'ipoteca indicati a fondamento della pretesa attorea erano stati erroneamente individuati, perché riferibili in realtà a un'altra formalità ipotecaria; la Corte d'appello aveva accolto il gravame e riformato la decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente proponeva tre motivi contro la sentenza d'appello, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto perché ritiene assorbente e preliminare la verifica dell'improcedibilità. Il punto decisivo è processuale: nel ricorso era stata dichiarata l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata in data 30 agosto 2023, sicché il ricorso era stato ritenuto tardivo e, soprattutto, il ricorrente non aveva depositato, nel termine ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., la relata di notificazione della sentenza. Il ricorrente ha poi sostenuto che l'indicazione della notifica fosse frutto di mero refuso e che la sentenza non fosse mai stata notificata, ma la Corte ha reputato non superata l'omissione documentale risultante dal fascicolo telematico.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione, ritenendo decisiva l'assenza nel fascicolo della prova della notificazione della sentenza impugnata, nonostante la dichiarazione contenuta nel ricorso sull'avvenuta notifica. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza è un fatto processuale che impegna la parte e comporta l'onere di depositare la relata di notifica entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., senza possibilità di sanatoria successiva ex art. 372 c.p.c. Ha ritenuto non pertinente il precedente invocato dalla parte e ha escluso che la sanzione processuale integri eccesso di formalismo incompatibile con l'art. 6 CEDU. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
La Corte decide in conformità alla proposta formulata in camera di consiglio nel rito accelerato.
memoria ex art. 380 - bis .1 c.p.c.
È il rito camerale nel quale la causa è stata trattata e definita.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
a pena di improcedibilità
La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata nel termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso.
senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.
La produzione documentale successiva non può sanare l'omessa allegazione nei termini della relata di notifica.
trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta consente la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.
nonché una somma in favore della cassa delle ammende
La Corte applica anche la condanna pecuniaria aggiuntiva prevista per la definizione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
Sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole all'impugnante.
art. 6 CEDU
non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU
L'improcedibilità per omessa produzione della relata è ritenuta compatibile con il diritto di accesso a un tribunale.
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale allegazione integra un fatto processuale rilevante ai fini della decorrenza del termine breve e fa sorgere l'onere di depositare tempestivamente la sentenza con la relativa relata di notifica.
- L'omesso deposito, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione, non essendo sanabile con successiva produzione documentale.
- L'eventuale errore materiale nella dichiarazione di avvenuta notifica non esclude di per sé l'applicazione della sanzione processuale, quando dal fascicolo non emerga la prova della mancata notificazione e non sia stato assolto l'onere documentale imposto dalla norma.
- La sanzione dell'improcedibilità per mancata produzione della relata di notifica non è considerata incompatibile con l'art. 6 CEDU, poiché funzionale alla speditezza del giudizio di legittimità e non ostativa in modo sproporzionato all'accesso al giudice.
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