Cassazione Civile, Ordinanza n. 19254/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’irrogazione di sanzioni per omesso versamento del contributo unificato tributario dovuto in relazione a un appello proposto dal contribuente. In precedenza era stato notificato un invito al pagamento per l’importo di euro 4.340,00, atto che il contribuente non aveva impugnato. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva rigettato l’appello del contribuente contro la decisione di primo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l’omessa impugnazione dell’invito al pagamento non potesse precludere l’impugnazione del successivo atto sanzionatorio, essendo quest’ultimo espressamente impugnabile; (2) violazione dell’art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 13, comma 6-quater, e 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, contestando il criterio di determinazione del contributo unificato applicato dai giudici di merito. L’Amministrazione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’invito al pagamento del contributo unificato, ai sensi dell’art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce l’atto liquidatorio dell’imposta prenotata a debito e va qualificato, a prescindere dal nomen iuris, come avviso di accertamento o di liquidazione; perciò la sua impugnazione è necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e, se omessa, rende definitiva la pretesa, impedendo di contestarla in seguito attraverso l’impugnazione degli atti conseguenti, compreso il provvedimento sanzionatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, perché la decisione impugnata si fondava su una autonoma ratio decidendi fondata sulla definitività dell’invito non impugnato, già sufficiente a sorreggere il rigetto. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di euro 3.100,00 ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
L’invito al pagamento del contributo unificato deve essere qualificato come atto impugnabile e la sua impugnazione è necessaria; l’omissione preclude la contestazione successiva della pretesa ormai cristallizzata.
art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002
L’invito al pagamento è indicato come unico atto liquidatorio dell’imposta prenotata a debito, dal quale sorge la pretesa tributaria definita.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per contestare il criterio di determinazione del contributo unificato, ma il relativo motivo resta assorbito.
art. 13, comma 6-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del contributo unificato; il motivo è assorbito.
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del contributo unificato; il motivo è assorbito.
La Corte ravvisa i presupposti della condanna per abuso del processo, con funzione sia sanzionatoria sia indennitaria, e condanna il ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma integrativa dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’invito al pagamento del contributo unificato, quando previsto come atto liquidatorio dell’imposta prenotata a debito, ha natura sostanzialmente tributaria e deve essere impugnato immediatamente ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
- Se l’atto impositivo o liquidatorio non viene impugnato nei termini, la pretesa si consolida e non può essere rimessa in discussione impugnando soltanto gli atti successivi che ne costituiscono applicazione o conseguenza.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio autonoma e sufficiente, l’eventuale censura su un diverso capo resta assorbita e non può condurre all’accoglimento del ricorso.
- La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può essere pronunciata quando il ricorso risulti manifestamente infondato o strumentale, in funzione deterrente e indennitaria contro l’abuso del processo.
- Il rigetto del ricorso comporta, oltre alle spese, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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