Cassazione Penale, Sentenza n. 30177/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per detenzione di stupefacenti (cocaina e marijuana) riformando la sanzione. Tre motivi: 1) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione che la detenzione fosse destinata alla cessione, nonché mancata/illogica riqualificazione della detenzione di marijuana ai sensi del comma 5 dell'art.73 DPR n.309/1990; 2) mancata e inspiegata omissione nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione in relazione alla confisca del denaro sequestrato (euro 24.500), denunciando assenza di motivazione sul nesso tra sommme e specifiche sostanze trovate e sul fatto che la riqualificazione della condotta avrebbe impedito l'ablazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte d'appello, che ha indicato come indici della destinazione a terzi: consistenza quantitativa (24 dosi di cocaina, 170 di marijuana), eterogeneità delle sostanze, dichiarazioni della figlia sull'uso personale solo di hashish/marijuana e non di cocaina, modalità di occultamento in barattoli in stanze diverse, presenza di due bilancini e banconote di piccolo taglio. Ha escluso una rivalutazione delle emergenze in sede di legittimità. Sul secondo motivo ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato adeguatamente la decisione di non riconoscere le attenuanti generiche e che non fosse richiesto un maggior dettaglio trattandosi di pena calcolata al minimo edittale. Sul terzo motivo ha confermato la legittimità della confisca ai sensi dell'art.240-bis c.p., affermando che non è necessario provare che le somme siano il profitto diretto del reato ma che rileva la sproporzione rispetto ai redditi e l'assenza di giustificazione credibile (anche le affermazioni della figlia su regalie sono state valutate non giustificative). Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti) - art.73, commi 4 e 5
Ricondotte alla disciplina della detenzione di sostanze stupefacenti per finalità di spaccio; la Corte ha ritenuto che, per i quantitativi e gli elementi fattuali, la condotta dovesse essere qualificata come detenzione ai fini di spaccio e non riqualificata come fatto di lieve entità ai sensi del comma 5.
Codice di procedura penale - art.606, comma 1, lett. b) ed e)
art.606, comma 1, lett. b) ed e)
Richiamati come parametri di censura per motivazione e vizio di diritto nella sentenza impugnata; la Corte di Cassazione ha ritenuto infondate le censure perché la motivazione di merito era adeguata e congrua e non configurava omissione o illogicità tali da richiedere annullamento.
Applicato per giustificare la confisca delle somme rinvenute: non richiede che il denaro sia il profitto diretto e immediato del reato, ma valuta la sproporzione tra somme in disponibilità e redditi leciti e la mancata giustificazione plausibile.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo Unico stupefacenti) - art.85-bis
Richiamato in relazione alla normativa sanzionatoria e alla riqualificazione della fattispecie; la Corte ha ritenuto non applicabile la qualificazione attenuata richiesta dal ricorrente alla luce dei dati ponderali.
Richiamato nella motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice di merito nel valutare l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la scelta di non riconoscerle senza ulteriore dettaglio trattandosi di pena al minimo.
Codice di procedura penale - art.616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali, applicata in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ritenere la detenzione destinata alla cessione a terzi occorre valutare l'insieme degli indici: quantità, tipologia ed eterogeneità delle sostanze, modalità di occultamento, presenza di strumenti di frazionamento/pesatura e di denaro in piccoli tagli; la somma di tali elementi può giustificare la conclusione del fine di spaccio.
- La qualificazione della detenzione come fatto di lieve entità (comma 5 art.73 T.U.) dipende in primo luogo dal dato ponderale e dalle circostanze complessive della perquisizione; quantitativi significativamente superiori a quelli ritenuti 'minimi' rendono improbabile la riqualificazione.
- La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è assente, contraddittoria o illogica, soprattutto quando la pena inflitta è vicina al massimo edittale; quando la pena è al minimo non è necessario un'ampia motivazione sui criteri adottati.
- Ai fini della confisca per sproporzione (art.240-bis c.p.) non è necessario provare che il denaro costituisca il profitto diretto del reato; è sufficiente dimostrare l'incompatibilità delle somme con i redditi leciti e l'assenza di una giustificazione plausibile.
- In sede di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione delle prove (riesame delle emergenze istruttorie); le censure devono mirare a vizi di motivazione logico-giuridica o a errori di diritto chiaramente evidenziabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30157/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30158/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30159/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30160/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30161/2023 del 12/07/2023
- Sentenza penale · 12 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30162/2023 del 12/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →