Cassazione Civile, Sentenza n. 30155/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma in appello del licenziamento intimato l'8.9.2014 per presunte irregolarità nella compilazione dei report mensili e del bilancio 2014, contestando: la tardività del reclamo della Corte d'appello (criterio di decorrenza del termine nel rito Fornero); la qualificazione come dirigenziale delle mansioni svolte (mero carattere pseudo-dirigenziale); la tempestività e la correttezza della contestazione disciplinare e del rispetto dei termini previsti dal CCNL AGIDAE; la fondatezza probatoria degli addebiti (criticando la relazione Ernst & Young e l'assetto probatorio); la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; e la rilevanza di elementi quali il profilo LinkedIn del Mengoni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il reclamo avverso la sentenza non definitiva era decaduto per essere stato riservato oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione (art. 1, comma 58, legge n. 92/2012), con conseguente efficacia definitiva dell'accertamento della natura dirigenziale del rapporto. Ha ritenuto infondate le censure sulla tempestività della contestazione disciplinare e sull'interpretazione del CCNL AGIDAE, ritenendo corretta la lettura secondo cui il datore di lavoro può comminare la sanzione dopo lo spirare del termine minimo di dieci giorni concesso al lavoratore per le giustificazioni e, quindi, entro il successivo arco di sei giorni previsto dal contratto collettivo. La Corte ha inoltre affermato l'impossibilità di sindacare in sede di legittimità la valutazione di fatto del giudice delle prove non legali (valutazioni sulla documentazione contabile e sulla relazione tecnica), salvo i limiti stretti del rito di cassazione. Sono state altresì confermate la legittimità del licenziamento per giustificato motivo e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
legge n. 92 del 2012 (art. 1, comma 58)
Il reclamo si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore
Nel rito Fornero il termine di 30 giorni per proporre reclamo contro la sentenza non definitiva decorre dalla comunicazione della sentenza (o dalla notifica se anteriore): la riserva/declinazione tardiva determina la decadenza.
CCNL AGIDAE (art. 72, commi 3-7)
"3. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a gg. 10... 5. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 gg. dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni... 6. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s'intendono accolte... 7. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci."
La clausola richiede che il datore di lavoro rispetti il termine minimo di 10 giorni concesso al lavoratore per le giustificazioni; il potere di comminare la sanzione scatta allo spirare di tale termine e il datore ha poi 6 giorni per comunicare la sanzione.
Codice di procedura civile (art. 360)
Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di merito in cassazione (errori di diritto, doglianze sui limiti legali di valutazione probatoria e vizi motivazionali specifici).
Codice di procedura civile (artt. 112, 116, 115)
Art.112 (corrispondenza tra chiesto e pronunciato): la cassazione interviene solo per omissioni decisionali su capi specifici; artt.115 e 116: limiti del sindacato sulla valutazione delle prove e sulla motivazione del giudice di merito.
La qualificazione del rapporto come dirigenziale è sostanzialmente questione di fatto/valutazione probatoria del merito e solo in casi di travisamento dei criteri generali può essere sindacata in cassazione.
L'onere della prova grava sul soggetto che afferma i fatti costitutivi (qui il datore di lavoro per giustificare il licenziamento); la Corte ha ritenuto adempiuto l'onere probatorio da parte datoriale.
Legge 20 maggio 1970 n. 300 (art. 7)
Rilevata nella discussione dei profili disciplinari e di tempestività della contestazione; orienta i principi generali sulla disciplina e sul diritto di difesa del lavoratore.
Codice di procedura civile (art. 91)
Principio utilizzato per regolare le spese processuali sulla base della soccombenza; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater)
Norma richiamata in merito alle condizioni previste per l'applicazione delle disposizioni sul processo telematico e sui rimborsi; la Corte dichiara sussistenti le condizioni ivi previste.
Massime di principio
- Nel rito "Fornero" il termine breve di 30 giorni per proporre reclamo contro una sentenza non definitiva decorre dalla comunicazione di cancelleria della sentenza (o dalla notifica se anteriore): la riserva tardiva determina la decadenza e rende definitivo quanto accertato nella sentenza non definitiva.
- La qualificazione del rapporto come dirigenziale è essenzialmente una valutazione di fatto del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo la violazione di legge o l'erronea individuazione dei criteri generali, non il mero contrasto fra apprezzamenti di fatto.
- Le censure sulla valutazione probatoria (es. critica della relazione tecnica o di valutazioni contabili) incontrano limiti in sede di legittimità: la Corte di Cassazione non sostituisce il suo libero convincimento a quello del giudice di merito se la motivazione è logica e congrua.
- Il CCNL Agidae richiede che il lavoratore abbia un periodo minimo (10 giorni) per presentare giustificazioni; il datore può poi adottare la sanzione entro il termine contratto di 6 giorni: tale sequenza temporale è vincolante e tutela il diritto di difesa del lavoratore.
- La tempestività della contestazione disciplinare va valutata con riguardo alla natura e complessità dei fatti: per accertamenti complessi o in organizzazioni articolate la "immediatezza" è relativa e il giudice può ritenere legittima una contestazione successiva se adeguatamente motivata.
- In sede di impugnazione, le doglianze processuali devono essere esercitate nei termini e con i mezzi previsti dal rito speciale; l'omessa tempestiva impugnazione di questioni rilevanti può precluderne il riesame successivo.
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