Sentenza del 20/03/2024 n. 7495 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna del 27 ottobre 2020, n. 1175/14/2020, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione. L’avviso riguardava una scrittura privata autenticata l’11 dicembre 2014, con cui A.A. e B.B. avevano ceduto ad A.A. Srl l’intera partecipazione nella Immobiliare IL VI Srl, per un prezzo unitario indicato in euro 175.000,00. L’Amministrazione aveva riqualificato l’operazione come cessione indiretta d’azienda e liquidato l’imposta di registro in modo conseguente. Con unico motivo, ha dedotto la violazione degli artt. 20 del d.P.R. n. 131/1986, 1362, 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva considerato soltanto gli effetti giuridici dell’atto e che le modifiche dell’art. 20 introdotte nel 2017 non erano applicabili ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo infondato il motivo, pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. Ha chiarito che la modifica dell’art. 20 TUR, qualificata come interpretazione autentica, si applica retroattivamente anche agli atti anteriori, se il giudizio è ancora pendente. La cessione totalitaria di quote non può essere riqualificata in cessione indiretta d’azienda sulla base dello scopo economico dell’operazione: rilevano il contenuto e gli effetti giuridici dell’atto registrato, non elementi extratestuali o atti collegati. La cessione di quote è quindi soggetta a imposta di registro in misura fissa. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese: euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non è dovuto dall’Amministrazione il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua "intrinseca natura" ed i suoi "effetti giuridici", il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.
Ai fini dell’imposta di registro, la qualificazione dell’atto si basa sul suo contenuto e sugli effetti giuridici che ne risultano, prescindendo da elementi extratestuali e atti collegati, salvo le eccezioni previste dal TUR. La disciplina interpretativa del 2017-2018 ha efficacia retroattiva anche per gli atti anteriori oggetto di giudizi ancora pendenti.
Art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua "intrinseca natura" ed i suoi "effetti giuridici", il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate che negoziano quote societarie, anche quando la cessione riguarda l’intero capitale, scontano l’imposta di registro in misura fissa. Il trasferimento delle quote non produce gli effetti giuridici propri del trasferimento d’azienda.
Art. 384, quarto comma, c.p.c.
Il suddetto motivo è infondato, ancorché la conformità a diritto del dispositivo non esima il collegio dalla correzione della motivazione della sentenza impugnata nei sensi specificati in appresso, a norma dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ..
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo è conforme a diritto, senza per questo accogliere il ricorso.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Sato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo.
L’ulteriore contributo unificato previsto in caso di rigetto dell’impugnazione non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento degli oneri processuali attraverso la prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per l’imposta di registro, la cessione di quote societarie va tassata secondo il negozio effettivamente risultante dall’atto e i suoi effetti giuridici; non può essere trasformata in cessione d’azienda sulla sola base dello scopo economico perseguito.
- La regola interpretativa dell’art. 20 TUR introdotta nel 2017 e dichiarata di interpretazione autentica nel 2018 si applica anche agli atti anteriori, se la controversia è ancora pendente.
- La cessione totalitaria delle quote, anche se consente indirettamente di acquisire il controllo della società e dei suoi beni, resta distinta dal trasferimento giuridico dell’azienda e sconta l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima, TUR.
- Se il dispositivo della decisione impugnata è corretto ma la motivazione necessita di precisazioni, la Cassazione può rigettare il ricorso correggendo la motivazione.
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