Cassazione Civile, Sentenza n. 23246/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli eredi della Baronessa Teresa D'Amelj avevano chiesto in primo grado la risoluzione del legato modale a favore dell'Istituto Povere Figlie delle Sacre Stimmate per inadempimento dell'onere testamentario consistente nel mantenimento di un asilo infantile e nell'istituzione di un oratorio semipubblico. I fatti rilevanti: il modus era stato adempiuto fino al 30/06/2003, l'asilo venne chiuso per carenza di ricambio generazionale e in anni successivi alcune attività furono svolte da terzi; gli eredi hanno poi denunciato abbandono degli immobili e intimato adempimento o riconsegna. In primo grado la domanda degli eredi fu respinta per carenza di interesse concreto degli eredi e per valutazione probatoria che mostrava una prosecuzione delle finalità sociali anche con gestione terza. La Corte d'appello ha confermato ritenendo che l'onere attiene primariamente al mantenimento dell'asilo (onere determinante la disposizione), che non risultò in concreto risolutivo per inadempimento, e che non vi fu esplicita o tacita dismissione dell'obbligazione modale. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione censurando l'interpretazione sull'onere e deducendo la nullità del vincolo modale (art. 1379 c.c.), oltre a contestare la legittimazione ad agire degli eredi; gli eredi hanno proposto ricorso incidentale denunciando inammissibilità del principale e vizi nella valutazione probatoria e istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso principale proposto dall'Istituto perché la parte era risultata integralmente vittoriosa nel merito (mancanza di interesse ad impugnare). Ha inoltre dichiarato l'inefficacia del ricorso incidentale (tardivo), compensando le spese del giudizio di legittimità. Si è inoltre richiamata la disciplina dei termini processuali (termine annuale ex art. 327 c.p.c. con sospensione feriale) e l'eventuale applicazione dell'art. 13 co. 1quater d.P.R. 115/2002 in ordine al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato in relazione alla legittimazione ad agire e all'interesse a impugnare; la Corte evidenzia che l'interesse ad impugnare deriva dalla soccombenza pratica
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione ai requisiti dell'impugnazione e all'inammissibilità per difetto di interesse
art. 648 c.c.
riferito alla qualificazione del modus come onere e alla sua rilevanza nell'interpretazione della disposizione testamentaria
art. 1379 c.c.
richiamato dall'Istituto per dedurre la nullità del vincolo di destinazione perpetuo; la Corte di Cassazione osserva che tale questione non può essere recuperata con il ricorso per cassazione ove il ricorrente sia già vittorioso e manchi interesse
art. 1362 c.c.
menzionato nella censura relativa all'interpretazione della volontà testamentaria e alla motivazione della Corte d'appello
art. 1453 e ss. c.c.
invocati nella contestazione sulla risoluzione per inadempimento e nella genericità delle censure mosse dal ricorrente
art. 1158 c.c.
richiamato con riguardo all'eccezione di usucapione che era stata sollevata e che la Corte di Cassazione ritiene non decisa per via dell'inammissibilità
art. 334 co. 2 c.p.c.
richiamato in relazione all'inefficacia del ricorso incidentale conseguente all'inammissibilità del principale
art. 327 co. 1 c.p.c.
applicato ratione temporis per definire il termine annuale per proporre l'impugnazione dalla data di deposito della sentenza; con la sospensione feriale il termine è scaduto
art. 13 co. 1quater d.P.R. 115/2002 e art. 1bis
richiamati riguardo all'obbligo di versamento del contributo unificato e alla possibile ulteriore somma dovuta dalla parte ricorrente
Massime di principio
- Una parte che sia risultata integralmente vittoriosa nel merito non ha interesse ad impugnare e il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace e privo di effetti ogni ricorso incidentale proposto tardivamente o comunque subordinato all'efficacia del principale.
- Nelle controversie su legati modali (onus legati), il giudice valuta sia la natura dell'onere (se è motivo determinante della disposizione) sia la prova dell'effettivo inadempimento; la prosecuzione dell'attività tramite gestione terza può incidere sulla valutazione dell'inadempimento.
- Questioni relative alla nullità del vincolo modale (es. per eccessiva limitazione del diritto di proprietà) devono essere tempestivamente dedotte e non sono recuperabili in sede di cassazione quando il ricorrente è privo di interesse all'impugnazione; in ogni caso la portata di tali censure può essere circoscritta dal perimetro del giudicato.
- Gli atti di intimazione e le segnalazioni successive al giudicato (es. note di stato di abbandono, avvio di espropriazione) possono essere rilevanti per iniziative successive degli eredi ma non riaprono automaticamente il giudizio già deciso se non ricorrono i presupposti processuali per una nuova impugnazione.
- È essenziale rispettare i termini processuali per proporre impugnazioni (termine annuale ex art. 327 c.p.c. e sospensione feriale) e verificare sempre la tempestività dei ricorsi incidentali rispetto all'efficacia del principale.
- La corte può compensare le spese di giudizio nei casi in cui l'esito procedurale renda inammissibili le impugnazioni e quando la valutazione complessiva della causa lo giustifichi.
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