Cassazione Penale, Sentenza n. 42028/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Messina che li ha ritenuti membri di un'associazione finalizzata all'importazione e allo spaccio di cocaina dalla Colombia (art. 74 d.P.R. 309/1990) e responsabili di singoli delitti-strumento e delitti-scopo (art. 73 d.P.R. 309/1990). Zappalà ha lamentato carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del reato associativo, contestando l'interpretazione di viaggi, invii di denaro e rapporti con i colombiani, nonché la non applicazione dell'art. 74 comma 6 d.P.R. 309/1990. Di Bella ha censurato la qualificazione dell'associazione, la mancanza dell'elemento psicologico della partecipazione, la mancata derubricazione del reato- B a tentato (art. 56 c.p.), l'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha richiamato il principio per cui le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (non può rivalutare i fatti se non in presenza di vizio manifesto della motivazione). Ha ritenuto coerente e non viziata la ricostruzione della Corte d'Appello secondo cui Zappalà era il punto di riferimento del gruppo, con contatti e trasferimenti di denaro verso intermediari in Spagna/Colombia e viaggi utili all'approvvigionamento; per Di Bella ha ritenuto provati rapporti consolidati con i coimputati e un trasferimento di denaro (e altri elementi) che dimostravano partecipazione all'associazione. La Corte ha inoltre ritenuto infondati i profili relativi alla derubricazione in tentato (poiché l'evento si era verificato e Di Bella aveva contributo causalmente) e quello sulla recidiva (motivazione adeguata circa la persistenza della condotta). Ha confermato l'esito della sentenza impugnata: condanna di Zappalà (pena rideterminata in 13 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione) e conferma delle condanne e delle responsabilità attribuite a Di Bella; ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte d'appello ha ritenuto che elementi quali trasferimenti di denaro, viaggi, rapporti con intermediari e supporto organizzativo integrino l'associazione e giustifichino la condanna.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che disciplina i singoli delitti di traffico e importazione di stupefacenti; è stata invocata per i capi B, D, E relativi a importazioni e cessioni di cocaina/altre sostanze.
Aggravante contestata al capo A e poi esclusa dalla Corte d'Appello; la Cassazione prende atto dell'esclusione e non ne contesta la valutazione di merito.
Norma sul tentativo; è stata discussa la possibile derubricazione del reato in tentato, ma la Corte ha ritenuto che l'evento si era comunque verificato e che la partecipazione di Di Bella era causalmente rilevante, giustificando la consumazione.
art. 99 comma 5 cod. pen. e art. 407 comma 2 lett. a) cod. proc. pen.
Richiamate nella discussione sulla recidiva reiterata specifica infraquinquennale: la Corte ricorda che l'incremento di pena per recidiva richiede valutazione concreta della significatività del nuovo episodio rispetto ai precedenti, e ha ritenuto adeguata la valutazione di merito.
art. 62-bis cod. pen. e art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis sulle circostanze attenuanti generiche e art. 133 sui criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione negativa delle attenuanti operata dal giudice del merito, purché motivata, come qui è avvenuto.
art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.
Limite del sindacato di legittimità: la Cassazione può censurare la motivazione solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; le doglianze che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili. Questo principio ha determinato la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è chiamata a rivalutare i fatti: le impugnazioni che propongono una diversa lettura del materiale probatorio senza dimostrare una manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale sono di regola inammissibili.
- Per configurare un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sono rilevanti elementi quali ripetuti invii di denaro, viaggi e contatti con intermediari/fornitori esteri, supporto economico e organizzativo tra i membri: questi elementi, se coerentemente motivati, possono integrare il vincolo associativo anche in presenza di sequestri limitati.
- La partecipazione all'associazione si desume non solo da atti materiali ma anche da contributi recurrenti all'organizzazione (es. trasferimenti di denaro, facilitazioni logistiche, rapporti consolidati con intermediari); la mera contestazione della rilevanza di tali elementi senza indicare vizi della motivazione è inefficace in Cassazione.
- Sul punto della consumazione vs tentativo, se l'evento si è realizzato (ad esempio l'ingresso della droga nel territorio) e il ricorrente ha fornito un contributo causale anche se non presente fisicamente nella fase terminale, il reato può essere considerato consumato.
- L'accertamento della recidiva reiterata richiede una valutazione concreta della rilevanza pratica dei precedenti rispetto al nuovo episodio; tuttavia tale valutazione è eminentemente di merito e difficilmente censurabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al giudice del merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è contraddittoria, mancante o manifestamente illogica.
- In fase di impugnazione è essenziale indicare con precisione i punti del percorso argomentativo ritenuti viziati; censure generiche o meramente discorsive tendono a rendere il ricorso inammissibile.
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