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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04473/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (studio associato)

La controversia

La controversia origina dall’azione dell’INAIL volta a sostenere l’esistenza dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche in capo ai componenti di uno studio professionale associato operante in ambito infermieristico. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda dell’Istituto, ritenendo insussistente tale obbligo per i professionisti associati. Nel ricorso per cassazione l’INAIL ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, dell’art. 4, n. 7, e dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965, in relazione alla L. n. 1815/1939, art. 1, sostenendo che lo studio associato, per concrete modalità operative, sarebbe assimilabile a un soggetto autonomo simile a una società e che, a parità di rischio, dovrebbe corrispondere parità di tutela assicurativa, richiamando precedenti favorevoli del 2006 e 2007. Lo studio associato ha resistito con controricorso; la società di riscossione è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che la questione non riguardava la natura dello studio né i rapporti interni tra associati, ma la corretta applicazione delle norme sull’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. Ha quindi richiamato e confermato l’orientamento già consolidato secondo cui, in assenza di una previsione normativa espressa, i componenti di studi professionali associati non sono soggetti all’obbligo assicurativo INAIL; il principio estensivo non può operare oltre i limiti delle norme vigenti. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’INAIL alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    Viene invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare un error in iudicando sulla disciplina dell’obbligo assicurativo.

  • art. 1 D.P.R. n. 1124/1965

    È tra le norme che disciplinano l’ambito soggettivo dell’assicurazione contro infortuni e malattie professionali; la Corte esclude che vi sia in essa una previsione idonea a comprendere gli studi professionali associati.

  • art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124/1965

    Richiamato dall’INAIL per sostenere l’applicabilità dell’obbligo assicurativo; la Corte ribadisce che la norma non consente l’estensione agli associati di studi professionali se non prevista espressamente.

  • art. 9, comma 2, D.P.R. n. 1124/1965

    Anch’esso richiamato nel motivo; la Corte lo include nel quadro normativo che non contempla l’assoggettamento degli studi professionali associati all’obbligo assicurativo.

  • L. n. 1815/1939, art. 1

    È evocata in relazione alla natura degli studi professionali associati; la Corte non ne trae un’estensione dell’obbligo INAIL.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti conformi, ribaditi e confermati dalla Corte.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Usato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’estensione dell’obbligo assicurativo può avvenire solo nei limiti di una previsione normativa espressa; non è consentita un’interpretazione analogica che assoggetti a copertura soggetti non contemplati dalla disciplina.
  • Gli studi professionali associati non sono, per ciò solo, equiparabili a società ai fini dell’obbligo assicurativo INAIL: rileva la qualifica soggettiva presa in considerazione dalla legge, non la mera somiglianza funzionale o organizzativa del modello operativo.
  • Il principio di parità di rischio/parità di tutela non può superare il dato normativo: l’esistenza di un’esposizione al rischio non basta, da sola, a fondare l’obbligo assicurativo se il legislatore non ha previsto quel soggetto tra i destinatari della copertura.
  • Quando il ricorso per cassazione censura l’interpretazione di una disciplina già oggetto di orientamento consolidato, la Corte può ribadire i precedenti conformi e rigettare il motivo se la tesi impugnatoria non scalfisce la ratio secondo cui l’ambito soggettivo della tutela assicurativa è tassativo.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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