Cassazione Civile, Ordinanza n. 20756/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente inquadrato come quadro/super quadro, che aveva agito per ottenere differenze retributive connesse all'indennità di funzione prevista dagli accordi aziendali succedutisi nel tempo e il risarcimento del danno da demansionamento. La Corte d'appello aveva riconosciuto in parte le pretese, condannando la società al pagamento delle differenze retributive e di un importo risarcitorio per demansionamento. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dei canoni ermeneutici degli accordi aziendali sulla retribuzione dei quadri, contestando il riconoscimento dell'indennità di funzione e la lettura degli accordi del 2001, 2005, 2011 e 2013; (2) violazione delle norme processuali sulle prove e sull'acquisizione documentale, per non avere la Corte d'appello disposto l'acquisizione della delibera del CdA che avrebbe dichiarato inefficace l'accordo del 2013; (3) violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova sul demansionamento; (4) ulteriore doglianza sul difetto di allegazioni e prove circa il demansionamento e la quantificazione del danno; (5) vizio di motivazione per asserita contraddizione tra il riconoscimento dell'indennità di funzione e l'accertamento del demansionamento nello stesso periodo. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con due motivi: (6) per ottenere il riconoscimento dell'indennità di funzione nella misura più elevata sin dal 26 ottobre 2000, invocando il giudicato esterno e l'interpretazione degli accordi aziendali; (7) per contestare la limitazione temporale del demansionamento fino al 2013, sostenendo che dopo la riorganizzazione aziendale le mansioni affidate fossero conformi al giudicato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha considerato corretta la lettura degli accordi aziendali operata dai giudici di merito, ha escluso che vi fosse stata violazione dell'onere di acquisizione della prova documentale, ha ribadito che l'onere della prova dell'esatto adempimento ex art. 2103 c.c. grava sul datore di lavoro e che il demansionamento e il danno potevano essere accertati anche in via presuntiva/equitativa sulla base delle circostanze di fatto, e ha giudicato non configurabile un vizio di motivazione, trattandosi di sentenza non apparente né incomprensibile. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi incidentali nella parte in cui pretendevano una rivalutazione del fatto in presenza di doppia conforme e contestavano accertamenti di merito non sindacabili in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha confermato, quindi, la decisione di merito che aveva condannato la società al pagamento delle differenze retributive e del risarcimento del danno da demansionamento, senza ulteriori modifiche. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
I canoni ermeneutici dei contratti collettivi aziendali devono essere specificamente indicati come violati; non basta contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
L'interpretazione delle clausole va condotta in modo complessivo e coordinato, ma la censura in cassazione deve evidenziare lo specifico scostamento del giudice dai canoni legali.
Richiamato come parametro ermeneutico, ma la doglianza non può ridursi a chiedere una diversa interpretazione più favorevole.
Il ricorso non può limitarsi a contestare il risultato interpretativo senza mostrare la violazione delle regole legali di buona fede nell'interpretazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere dedotta in modo meramente assertivo quando la critica riguarda in realtà l'accertamento di fatto o la valutazione delle prove.
La parte che invoca una prova documentale in appello deve rispettare i limiti processuali e formularne ritualmente la richiesta di acquisizione.
Nel processo del lavoro i poteri officiosi non esonerano la parte dall'onere di allegazione e dalla necessaria istanza di acquisizione del documento rilevante.
La mancata produzione del documento e l'assenza di istanza in appello precludono la censura sulla sua mancata acquisizione.
L'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di adibire il lavoratore a mansioni conformi alla qualifica grava sul datore di lavoro; il demansionamento può essere accertato in base alle circostanze concrete.
Richiamato in relazione al danno da demansionamento, senza che sia emersa una specifica violazione autonoma.
Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice attribuisce correttamente al datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento e valuta gli elementi fattuali del demansionamento.
La critica di carenza di allegazioni non è ammissibile se risolve in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
Le doglianze sui poteri e sul contraddittorio processuale non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.
La violazione è deducibile solo se il giudice omette di valutare prove specificamente indicate come decisive o fonda la decisione su fatti notori/personali erroneamente utilizzati; non se si contesta il prudente apprezzamento del materiale probatorio.
La violazione sussiste solo se il giudice attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello imposto dalla legge o tratta come prova legale una prova liberamente valutabile.
La liquidazione del danno da demansionamento può avvenire in via equitativa sulla base degli elementi concreti acquisiti.
Il risarcimento del danno da demansionamento è ricondotto alla responsabilità aquiliana ove sia accertato il pregiudizio ingiusto.
art. 111, comma 6, Cost.
Il vizio di motivazione è censurabile solo se la motivazione è mancante, apparente o incomprensibile; non basta una motivazione non condivisa dalla parte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Non ricorre nullità della sentenza quando la motivazione, pur sintetica, è intellegibile e coerente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La denuncia del vizio di motivazione è ammissibile solo nei casi estremi di mancanza o apparenza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Gli accertamenti di fatto non sono sindacabili in cassazione oltre i limiti del vizio motivazionale riformato; non è consentita una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Accertati i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione dei contratti collettivi aziendali, quando censurata in cassazione, deve essere aggredita mediante specifica denuncia della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale; non è sufficiente opporre una lettura alternativa del testo negoziale più favorevole alla parte.
- Quando una decisione di merito si fonda su una doppia conforme, il sindacato di legittimità non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione del fatto o della prova.
- Nel giudizio di lavoro, l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligo di adibire il dipendente a mansioni coerenti con la qualifica grava sul datore di lavoro; il demansionamento può essere desunto dal complesso delle circostanze concrete e il danno può essere liquidato equitativamente sulla base di presunzioni e del tipo di professionalità lesa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipiche e non quando si contesti semplicemente il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione soltanto nei limiti estremi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile, non quando si pretenda una diversa lettura del materiale probatorio o si denunci un presunto contrasto logico non decisivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20684/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20694/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20695/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20696/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20698/2024 del 25/07/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 25 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20701/2024 del 25/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →