Cassazione Civile, Ordinanza n. 23613/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'azione possessoria volta alla reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio su fondo agricolo. In primo grado era stato ordinato a uno dei convenuti di reintegrare l'attore nel passaggio pedonale e carrabile, con eliminazione delle opere che ne ostruivano il transito e ripristino dello stato dei luoghi; l'altro convenuto, proprietario di un fondo confinante sul quale ricadeva parte del tracciato, era stato chiamato in causa e condannato in solido. In appello, la Corte territoriale ha invece escluso la legittimazione passiva di quest'ultimo e ha confermato la condanna solo dell'autore materiale dello spoglio. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con tre motivi principali: il primo, del chiamato in causa, contro la compensazione delle spese nonostante la sua completa vittoria; il secondo, dell'autore dello spoglio, per violazione dell'art. 1144 c.c. e omesso esame/omessa pronuncia sulla dedotta tolleranza del transito da parte del proprietario del fondo; il terzo, ancora dell'autore dello spoglio, per omesso esame di fotografie e relazione di c.t.u. da cui sarebbe emersa l'assenza del passaggio carrabile e del tratturo. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale sostenendo, al contrario, che anche il proprietario del fondo confinante dovesse restare condannato perché litisconsorte necessario e coautore morale dello spoglio, con conseguente invalidità della sua estromissione e necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo illegittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello nei confronti del convenuto poi risultato totalmente vittorioso, perché tale statuizione non era sorretta da alcuna adeguata motivazione. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, osservando che la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione della tolleranza e che, quanto al vizio motivazionale, nel giudizio di doppia conforme il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. È stato rigettato anche il ricorso incidentale, perché il litisconsorzio necessario nelle azioni possessorie non si fonda sulla mera qualità di proprietario di un fondo confinante, ma ricorre solo in ipotesi diverse e più specifiche non ravvisabili nel caso concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla sola statuizione sulle spese relativa alla posizione del convenuto vittorioso, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per nuovo esame di quel profilo e per la regolazione delle spese di legittimità nei rapporti tra tale parte e gli eredi dell'originario attore. Il ricorrente autore dello spoglio è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti.
Norme richiamate
Nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese richiede soccombenza reciproca oppure altri giusti motivi; in mancanza di soccombenza reciproca, le ragioni della compensazione devono essere desumibili in modo chiaro e inequivoco dalla motivazione.
La chiamata del terzo iussu iudicis è richiamata nel contesto del litisconsorzio processuale nelle azioni possessorie.
La tolleranza del proprietario non esclude necessariamente, di per sé, la qualificazione dello spoglio quando la questione è oggetto di valutazione del giudice di merito sulla base delle prove.
L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra violazione dell'art. 112 c.p.c., non un omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per dedurre nullità derivante da omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel giudizio di doppia conforme il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme, limita la proponibilità del vizio motivazionale in cassazione.
Lo spoglio e la turbativa sono fatti illeciti che determinano responsabilità individuale dei singoli autori secondo il principio di solidarietà.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma sull'azione di reintegrazione nel possesso.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma sull'azione di manutenzione del possesso.
Richiamato nel ricorso incidentale in tema di litisconsorzio necessario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo in relazione agli oneri economici del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nelle azioni possessorie non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti collegati al bene; esso può configurarsi solo in presenza di un soggetto la cui partecipazione sia indispensabile perché la tutela richiesta inciderebbe necessariamente anche sulla sua sfera di signoria sul bene.
- La mera qualità di proprietario di un fondo confinante, sul quale transiti in parte la servitù o il passaggio controverso, non basta a fondare la chiamata necessaria nel giudizio possessorio se la condotta lesiva è imputata materialmente a un diverso soggetto.
- La compensazione delle spese fuori dal caso di soccombenza reciproca richiede una motivazione effettiva e intelligibile, desumibile dal complesso della decisione; in assenza di tale base motivazionale la statuizione è censurabile in cassazione.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello va denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e non come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione avverso una doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta le diverse rationes facti delle due decisioni di merito.
- Quando il giudice di merito ha valutato le risultanze istruttorie e si è pronunciato sul punto controverso, non ricorre omessa pronuncia solo perché la parte ritenga insufficiente o errata la valutazione del materiale probatorio.
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