Cassazione Penale, Sentenza n. 8940/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna (conferma della sentenza di primo grado) per furto aggravato (effrazione e sottrazione di un tritacarne professionale da una scuola materna parrocchiale), porto di strumenti atti ad offendere (coltello a quattro lame e cacciavite) e violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (rilevata ai sensi della lett. b) dell'art. 4 d.lgs. n.159/2011). Il ricorrente ha dedotto: 1) travisamento del fatto e insufficienza degli indizi (art.192 c.p.p.) nonché esigenza di assolvere alla luce della sentenza n.24/2019 della Corte costituzionale; 2) eccessività della dosimetria della pena, mancata concessione delle attenuanti dell'art.62, comma 1, nn.4 e 6 c.p., erronea applicazione della continuazione e inconfigurabilità della recidiva qualificata.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse fornito motivazione logica e convincente sui fatti e sugli elementi di prova (sorpresa nei pressi del luogo del furto, possesso di strumenti atti all'offesa, riconoscimento di un componente del tritacarne come appartenente al macchinario sottratto, ritrovamento di altri componenti in casa, confessione e proposta di risarcimento). Ha confermato la sussistenza della violazione degli obblighi della sorveglianza speciale poiché l'imputato è stato osservato allontanarsi dall'abitazione in orario vietato (circa le 5 del mattino), e ha chiarito che la sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 ha dichiarato incostituzionale la lett. c) dell'art.4 d.lgs. n.159/2011 ma ha salvato la lett. b): quindi non è venuto meno il presupposto della misura di prevenzione applicata al ricorrente. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui le misure fondate sulla lett. b) devono essere supportate da elementi di fatto che dimostrino l'abitualità dei reati, i profitti ricavati e l'incidenza sui mezzi di sussistenza. Quanto alle circostanze attenuanti invocate, la Corte ha ritenuto non configurabile l'attenuante del lucro di speciale tenuità per il valore non trascurabile del macchinario e per il danno alla porta d'ingresso; il modesto versamento offerto (100 euro) non è stato ritenuto risarcimento integrale per applicare l'art.62 n.6. Sono state comunque riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Rilevato e applicato per il reato di furto aggravato commesso mediante effrazione; valutazione fondata su indizi precisi e concordanti e sulla confessione.
Contestata la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione (sorveglianza speciale) in relazione all'allontanamento dall'abitazione in orario vietato; ritenuta sussistente.
art. 4 d.lgs. n.159/2011, lett. b
La misura di prevenzione applicata è stata considerata emessa ai sensi della lett. b) (soggetti che vivono abitualmente dei proventi di attività delittuose); la Corte ha ritenuto che, dopo la sentenza n.24/2019 della Consulta, la lett. b) resti utilizzabile se supportata da adeguata motivazione fattuale.
Corte costituzionale, sent. n.24/2019
"coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"
Ha dichiarato incostituzionale la lett. c) dell'art.4 d.lgs. n.159/2011 ma ha salvato la lett. b) interpretandola in termini di "categorie di delitto" e richiedendo specifici elementi di fatto per delimitare i casi applicativi.
Richiamato dal ricorrente per vizio di travisamento del fatto; la Corte ha ritenuto le censure generiche e ha confermato la sufficienza degli indizi motivati dalla sentenza d'appello.
Richiamato in relazione alla dosimetria; la Corte ha ritenuto proporzionata la pena rispetto alla gravità della condotta e alle risultanze probatorie.
Le attenuanti per lucro di speciale tenuità e per la riparazione del danno sono state valutate e ritenute non applicabili: il valore del bene e il danno alla porta escludono la tenuità; il modesto versamento non è stato considerato riparazione integrale.
Norma che consente la condanna per spese e fissazione di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata con fissazione di euro 3.000.
Massime di principio
- Le censure di cassazione devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione della corte territoriale: argomentazioni generiche sono spesso inammissibili.
- Confessioni, rinvenimento di strumenti collegabili al reato e ritrovamento di parti del bene sottratto costituiscono elementi circostanziali idonei, se concordanti, a fondare una condanna anche in rito abbreviato.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 la lett. b) dell'art.4 d.lgs. n.159/2011 è ancora utilizzabile: l'applicazione delle misure di prevenzione fondate sulla "pericolosità generica" richiede motivazione su specifiche categorie di reato e il soddisfacimento di requisiti fattuali (abitualità, profitti e incidenza sul reddito).
- La qualificazione della "tenuità del danno" non dipende solo dal valore economico del bene ma anche dal disvalore sociale e dal pregiudizio complessivo; pertanto beni di valore non trascurabile o danni collaterali possono escludere l'attenuante.
- Il versamento di somme simboliche o parziali non sempre integra la riparazione rilevante ai fini dell'art.62 n.6; la valutazione è concreta e proporzionata all'entità del danno.
- Nel calcolo della pena la ricorrenza di continue contestazioni (continuazione, recidiva) richiede verifica della loro attuale configurabilità post-decisioni costituzionali; la semplice menzione non è sufficiente per modificarne la valutazione se la motivazione originaria è solida.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare conseguenze economiche significative (spese processuali e somma alla cassa delle ammende) se emerge colpa nella proposizione del ricorso.
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