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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8920/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava la condanna del Tribunale di Agrigento per i reati ascritti (art. 582 e art. 612, co. 2, c.p.). I motivi di cassazione denunciavano, tra l'altro: vizio e carenza di motivazione e travisamento del fatto (contestando la valutazione delle prove e l'affidabilità dei testi, in particolare dell'ufficiale giudiziario Fragapane); erronea attribuzione di responsabilità a specifici imputati (difformità nelle ricostruzioni dei fatti e nelle posizioni temporali); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4, provocazione) e delle attenuanti generiche; omissione di dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (calcolata dalla data del 12/7/2013); mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali: divieto per la Corte di legittimità di riesaminare il merito e riformulare una diversa valutazione delle risultanze probatorie; genericità e mancanza della specificazione richiesta nei motivi di gravame (mancata indicazione puntuale degli atti e degli elementi di fatto che avrebbero radicalmente inficiare la motivazione); insufficiente prova della ricostruzione alternativa proposta. Sul punto della provocazione l'autorità ha confermato che mancavano i presupposti richiesti (assenza del "fatto ingiusto altrui" in senso obiettivo e sproporzione della reazione). Sulla prescrizione è stata esclusa l'intervenuta perenzione prima della pronuncia d'appello tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 (periodo Covid) e di precedenti sospensioni. Conseguenze pratiche: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e al rimborso alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 1.500,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma penale relativa alle lesioni personali; la Corte ha ritenuto correttamente valutate in sede di merito le dichiarazioni e le prove poste a fondamento della condanna per tale fattispecie, e ha escluso la possibilità per la Cassazione di rivederne il giudizio di fatto.

  • art. 612, co. 2, c.p.

    Norma penale relativa alla violenza privata aggravata; la corte ha confermato la valutazione di merito sulla responsabilità degli imputati e ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione dei fatti.

  • art. 62, n. 4), c.p.

    Circostanza attenuante della provocazione: la Corte ha richiamato i requisiti per la sua configurabilità (stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo, nesso causale e adeguatezza della reazione) e ha deciso che nel caso concreto mancava il "fatto ingiusto altrui" e sussisteva sproporzione tra offesa e reazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limiti del sindacato di legittimità: la norma impedisce alla Cassazione di travisare il fatto e di sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove; i ricorsi che propongono una mera rivalutazione alternativa delle risultanze sono inammissibili.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Esigenza di specificità dei motivi di appello e, per conseguenza, di cassazione: la Corte ha sottolineato che censure generiche o non sollevate nei termini non devono essere riesaminate in Cassazione.

  • art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020

    La Corte ha applicato la sospensione straordinaria della prescrizione prevista per l'emergenza Covid-19, estendendo il termine prescrizionale e negando che la prescrizione fosse maturata prima della pronuncia d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Previsione della condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Per censurare la motivazione in Cassazione è necessario indicare puntualmente l'atto processuale cui si fa riferimento, l'elemento fattuale incompatibile con la sentenza, fornire prova della verità dell'elemento e spiegare perché esso compromette decisivamente la motivazione.
  • L'attenuante della provocazione richiede elementi precisi: stato d'ira, un fatto ingiusto obiettivo e un nesso causale; la mera percezione soggettiva di illegittimità non è sufficiente, e la reazione non deve essere evidentemente sproporzionata.
  • Nel calcolo dei termini di prescrizione in procedimenti iniziati o proseguiti durante l'emergenza Covid-19 occorre tener conto della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020; ciò può impedire la perenzione del reato entro termini apparentemente scaduti.
  • I motivi di appello e di cassazione devono essere specifici: la genericità o la mancata deduzione in sede di appello di questioni poi sollevate in Cassazione comporta inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione i provvedimenti di merito restano efficaci e possono comportare condanna alle spese e ad ammende a carico del ricorrente.

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