Cassazione Penale, Sentenza n. 8920/2022 del 16/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che confermava la condanna del Tribunale di Agrigento per i reati ascritti (art. 582 e art. 612, co. 2, c.p.). I motivi di cassazione denunciavano, tra l'altro: vizio e carenza di motivazione e travisamento del fatto (contestando la valutazione delle prove e l'affidabilità dei testi, in particolare dell'ufficiale giudiziario Fragapane); erronea attribuzione di responsabilità a specifici imputati (difformità nelle ricostruzioni dei fatti e nelle posizioni temporali); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62 n.4, provocazione) e delle attenuanti generiche; omissione di dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione (calcolata dalla data del 12/7/2013); mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivi principali: divieto per la Corte di legittimità di riesaminare il merito e riformulare una diversa valutazione delle risultanze probatorie; genericità e mancanza della specificazione richiesta nei motivi di gravame (mancata indicazione puntuale degli atti e degli elementi di fatto che avrebbero radicalmente inficiare la motivazione); insufficiente prova della ricostruzione alternativa proposta. Sul punto della provocazione l'autorità ha confermato che mancavano i presupposti richiesti (assenza del "fatto ingiusto altrui" in senso obiettivo e sproporzione della reazione). Sulla prescrizione è stata esclusa l'intervenuta perenzione prima della pronuncia d'appello tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 (periodo Covid) e di precedenti sospensioni. Conseguenze pratiche: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e al rimborso alle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 1.500,00 oltre accessori).
Norme richiamate
Norma penale relativa alle lesioni personali; la Corte ha ritenuto correttamente valutate in sede di merito le dichiarazioni e le prove poste a fondamento della condanna per tale fattispecie, e ha escluso la possibilità per la Cassazione di rivederne il giudizio di fatto.
Norma penale relativa alla violenza privata aggravata; la corte ha confermato la valutazione di merito sulla responsabilità degli imputati e ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione dei fatti.
Circostanza attenuante della provocazione: la Corte ha richiamato i requisiti per la sua configurabilità (stato d'ira, fatto ingiusto obiettivo, nesso causale e adeguatezza della reazione) e ha deciso che nel caso concreto mancava il "fatto ingiusto altrui" e sussisteva sproporzione tra offesa e reazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Limiti del sindacato di legittimità: la norma impedisce alla Cassazione di travisare il fatto e di sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove; i ricorsi che propongono una mera rivalutazione alternativa delle risultanze sono inammissibili.
Esigenza di specificità dei motivi di appello e, per conseguenza, di cassazione: la Corte ha sottolineato che censure generiche o non sollevate nei termini non devono essere riesaminate in Cassazione.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020
La Corte ha applicato la sospensione straordinaria della prescrizione prevista per l'emergenza Covid-19, estendendo il termine prescrizionale e negando che la prescrizione fosse maturata prima della pronuncia d'appello.
Previsione della condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
- Per censurare la motivazione in Cassazione è necessario indicare puntualmente l'atto processuale cui si fa riferimento, l'elemento fattuale incompatibile con la sentenza, fornire prova della verità dell'elemento e spiegare perché esso compromette decisivamente la motivazione.
- L'attenuante della provocazione richiede elementi precisi: stato d'ira, un fatto ingiusto obiettivo e un nesso causale; la mera percezione soggettiva di illegittimità non è sufficiente, e la reazione non deve essere evidentemente sproporzionata.
- Nel calcolo dei termini di prescrizione in procedimenti iniziati o proseguiti durante l'emergenza Covid-19 occorre tener conto della sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020; ciò può impedire la perenzione del reato entro termini apparentemente scaduti.
- I motivi di appello e di cassazione devono essere specifici: la genericità o la mancata deduzione in sede di appello di questioni poi sollevate in Cassazione comporta inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione i provvedimenti di merito restano efficaci e possono comportare condanna alle spese e ad ammende a carico del ricorrente.
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