Cassazione Penale, Ordinanza n. 32059/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 339 e 612, commi 1 e 2, c.p., nonché all'art. 4 della legge n. 110/1975. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva motivato logicamente il diniego sulla base della gravità del fatto, della potenzialità offensiva dell'arma impropria utilizzata e della personalità dell'imputato. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il giudice di merito aveva motivato il diniego valorizzando il fatto e la personalità dell'imputato, dai quali aveva desunto una notevole propensione a delinquere. La Corte di cassazione ha inoltre ricordato che il proprio sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza poter rivalutare la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi erano manifestamente infondati. Ha ritenuto adeguata e immune da vizi logici la motivazione della Corte d'appello sia sul diniego della particolare tenuità del fatto sia sul mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità relativa alla violazione della legge sulle armi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non specifica ulteriormente la condotta contestata.
Norma richiamata tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; il testo non specifica ulteriormente le modalità della minaccia.
Norma relativa alla contestazione concernente l'arma impropria; la Corte ha escluso il riconoscimento della fattispecie attenuata della lieve entità prevista dal comma 3.
La particolare tenuità del fatto è stata negata perché la gravità del fatto, la potenzialità offensiva dell'arma impropria utilizzata e la personalità dell'imputato risultavano incompatibili con l'istituto.
art. 4, comma 3, legge n. 110/1975
Il riconoscimento della fattispecie attenuata di lieve entità richiede una valutazione rimessa al giudice di merito; nel caso concreto il diniego è stato ritenuto logicamente motivato sulla base del fatto e della personalità dell'imputato.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ricondotto alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, senza rivalutazione della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito motivi logicamente valorizzando, in modo complessivo, la gravità del fatto, la potenzialità offensiva dell'arma impropria utilizzata e la personalità dell'imputato.
- Il riconoscimento della fattispecie attenuata di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975 può essere negato sulla base di una motivazione che desuma dal fatto e dalla personalità dell'imputato una significativa propensione a delinquere.
- Nel giudizio di cassazione, quando la motivazione della sentenza impugnata presenta un apparato argomentativo logico e privo di vizi rilevabili, non è consentito rivalutare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali.
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