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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12927/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, con irrogazione di sanzioni, relativi a un'importazione di elementi di fissaggio metallici effettuata il 30 aprile 2010. L'Amministrazione doganale ha ritenuto che la merce, formalmente dichiarata come proveniente dalla Malesia e accompagnata da certificato FORM A, fosse in realtà originaria della Cina e fosse stata fatta transitare in Malesia per eludere il dazio antidumping introdotto per i prodotti cinesi. In primo grado i ricorsi delle società sono stati accolti; in appello l'Ufficio ha ottenuto riforma della decisione, con conferma degli atti impositivi e sanzionatori. Dopo un primo ricorso per cassazione che aveva determinato cassazione con rinvio per un vizio della sentenza d'appello, la CTR in rinvio ha nuovamente accolto l'appello dell'Ufficio. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione, ciascuna con sei motivi sostanzialmente sovrapponibili: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa; (2) violazione delle regole sulla prova e sul valore probatorio degli accertamenti OLAF, sostenendo che tali risultanze non potessero valere per una importazione anteriore all'inchiesta e che la relazione finale non avesse valore dirimente; (3) erronea applicazione del Regolamento CE n. 91/2009 e del Regolamento UE n. 723/2011, con censura di applicazione analogica in malam partem e di retroattività non consentita; (4) violazione della disciplina sul legittimo affidamento e sull'onere della prova, deducendo la buona fede dell'importatore e, per una delle società, la propria estraneità sostanziale alle operazioni; (5) erronea applicazione di regolamenti antidumping poi abrogati dal Regolamento di esecuzione UE 2016/278; (6) omesso esame del fatto decisivo relativo alla tipologia di merce importata, asseritamente estranea al novero dei prodotti interessati dal dazio esteso dalla normativa del 2011. La Corte ha riqualificato il secondo ricorso come incidentale per il principio dell'unicità del processo di impugnazione, ha trattato congiuntamente i motivi per la loro sovrapposizione, e li ha tutti respinti: ha ritenuto pienamente utilizzabili nel processo tributario gli accertamenti OLAF, con onere della prova contraria a carico del contribuente; ha confermato che, nel caso concreto, trovava applicazione il Regolamento CE n. 91/2009, poiché era stata accertata l'origine cinese della merce e la falsità dei documenti di origine/provenienza; ha escluso che l'abrogazione del dazio nel 2016 avesse effetti retroattivi o di rimborso; ha ritenuto non pertinente l'invocazione dell'art. 220, par. 2, lett. b, del codice doganale, perché non si trattava di errore autonomo dell'autorità doganale né di una fattispecie di buona fede tutelabile; ha giudicato inammissibile il motivo sul fatto storico della tipologia di merce perché non decisivo, dal momento che la disciplina applicabile era quella del 2009. La sentenza si conclude con il rigetto sia del ricorso principale sia di quello incidentale e con la condanna solidale delle società al pagamento delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale della società importatrice sia il ricorso incidentale della società che aveva curato la dichiarazione doganale. Ha confermato la decisione della CTR in rinvio, ritenendo legittimo il recupero dei dazi antidumping e la correlata irrogazione delle sanzioni. In particolare, ha ritenuto corretta l'applicazione del Regolamento CE n. 91/2009 sulla base degli accertamenti OLAF circa l'origine cinese della merce e la non veridicità dei documenti attestanti l'origine malese; ha escluso che il successivo Regolamento UE n. 723/2011 o la sua successiva invalidazione/incidenza giurisprudenziale potessero escludere la pretesa doganale riferita a una importazione del 30 aprile 2010; ha ritenuto non applicabile l'esimente di cui all'art. 220, par. 2, lett. b, del codice doganale per mancanza dei presupposti della buona fede tutelabile; ha infine confermato la soccombenza solidale delle società sulle spese di lite e sull'ulteriore importo dovuto per legge.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente/perplessa della sentenza impugnata.

  • art. 36, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato in tema di obbligo di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle società.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione probatoria delle risultanze OLAF.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare l'asserito uso di una prova privilegiata o legale in assenza dei presupposti.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato in relazione al valore probatorio degli atti e delle attestazioni ufficiali nel processo tributario.

  • art. 220, par. 2, lett. b, Regolamento (CEE) n. 2913/92

    La Corte esclude l'applicabilità dell'esimente perché non vi è un errore autonomo dell'autorità doganale né una buona fede tutelabile secondo i presupposti richiesti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, una volta dimostrata dall'Ufficio l'origine cinese e la falsità dei certificati, grava sul contribuente la prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di limiti della prova presuntiva.

  • art. 11, Regolamento (UE) n. 883/2013

    Richiamato per sostenere che la relazione finale OLAF non avrebbe valore probatorio dirimente; la Corte ribadisce invece la piena utilizzabilità degli accertamenti OLAF.

  • art. 12, Regolamento (UE) n. 883/2013

    Richiamato nel contesto dell'utilizzabilità delle informative OLAF.

  • art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale

    Invocato per contestare l'applicazione temporale delle norme antidumping.

  • art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato in relazione alla dedotta irretroattività delle norme abrogative; la Corte esclude effetti retroattivi del Regolamento di esecuzione UE 2016/278.

  • Regolamento CE n. 91/2009

    Ritenuto applicabile al caso concreto perché istituisce il dazio antidumping definitivo sugli elementi di fissaggio originari della Cina.

  • Regolamento UE n. 723/2011

    Considerato dalla Corte come estensione del dazio alle merci spedite dalla Malesia; la sua invalidità per vizi procedimentali non incide sulla validità del Regolamento CE n. 91/2009 e non esclude la pretesa riferita alla fattispecie concreta.

  • Regolamento (UE) n. 966/2010

    Richiamato come atto di avvio dell'inchiesta OLAF e della registrazione delle importazioni oggetto di indagine.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278

    La Corte afferma che l'abrogazione dei dazi ha efficacia non retroattiva e non consente rimborso dei dazi riscossi prima dell'entrata in vigore.

  • Regolamento (CE) n. 1073/1999

    Richiamato in giurisprudenza quale base per la piena valenza probatoria degli accertamenti OLAF.

  • Regolamento (CE) n. 1225/2009, art. 15, par. 2

    La Corte di giustizia ha dichiarato invalido il Regolamento UE n. 723/2011 per violazione di tale disposizione procedurale.

Massime di principio

  • Negli accertamenti doganali antidumping, le risultanze istruttorie dell'OLAF possono essere poste a base dell'atto impositivo e hanno piena valenza probatoria, con conseguente onere per il contribuente di fornire la prova contraria sulla sussistenza delle condizioni di esenzione o di applicabilità del regime agevolato.
  • Quando l'Amministrazione dimostra la falsità dei certificati di origine/provenienza e l'effettiva origine della merce da un Paese soggetto a dazio antidumping, spetta all'operatore economico provare rigorosamente i presupposti del regime favorevole invocato.
  • L'esimente prevista dall'art. 220, par. 2, lett. b, del codice doganale richiede cumulativamente un errore imputabile all'autorità doganale, non riconoscibile dal debitore diligente e in buona fede, e il rispetto da parte del debitore di tutte le formalità doganali; non opera quando la contestazione discende da dichiarazioni inesatte dell'operatore o da documentazione non veritiera.
  • L'abrogazione di misure antidumping non ha, di regola, efficacia retroattiva sui dazi già riscossi, salvo espressa previsione normativa; pertanto non consente il rimborso di importi dovuti per importazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto storico è configurabile solo se il fatto allegato è decisivo in senso stretto, cioè se la sua considerazione avrebbe condotto con certezza a una decisione diversa; non è sufficiente prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • L'invalidità di un regolamento UE per vizi propri non si estende automaticamente ad atti normativi diversi e precedenti, che mantengono efficacia se non autonomamente inficiati.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaGiudicato

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