Cassazione Penale, Ordinanza n. 13459/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze resa in sede di rinvio, con la quale, in relazione a un'imputazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, era stata esclusa la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ha riproposto, anche con memoria contenente motivi nuovi, la censura contro il mancato riconoscimento del beneficio. La Corte di cassazione rileva che il motivo è manifestamente infondato, perché il giudice di merito aveva motivato il diniego richiamando elementi negativi specifici: la concreta gravità del fatto, la reiterazione della condotta a breve distanza da un precedente controllo in cui l'imputato era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, e il coinvolgimento indebito di un terzo estraneo alla condotta. La Corte ribadisce inoltre che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta a fondare la concessione delle attenuanti generiche e che il relativo apprezzamento è un giudizio di fatto insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte di appello di Firenze sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondata su elementi di segno negativo attinenti alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato oggetto del giudizio; la decisione non interviene sulla sua configurazione, ma sul solo profilo sanzionatorio delle attenuanti generiche.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi; il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, specie dopo la riforma del 2008.
il giudice può fondare il giudizio sulle attenuanti generiche su uno o più elementi tra quelli indicati nella norma, ritenuti prevalenti, valorizzando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
in caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione; non è necessario che la motivazione si fondi su una pluralità di indici, essendo sufficiente anche un solo elemento ritenuto prevalente ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il mero stato di incensuratezza non basta, da solo, a imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La valutazione sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti decisivi.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva in una generica contestazione del bilanciamento compiuto dal giudice di merito senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13315/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13366/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13367/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13368/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13369/2025 del 07/04/2025
- ordinanza_penale · 7 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 13370/2025 del 07/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →