Cassazione Penale, Sentenza n. 825/2025 del 09/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che confermava le condanne inflitte in primo grado per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati- fine connessi. In particolare: Akpene censura la manifesta illogicità della qualificazione come parte dell'associazione, sostenendo che le prove non dimostrerebbero il suo ruolo di intermediario; Imonidhe deduce l'errato diniego dell'attenuante di cui all'art. 74, settimo comma, nonostante le sue dichiarazioni collaboranti; Ahmed contesta la riconducibilità della sua condotta all'associazione per ruolo marginale e carenza di affectio societatis; Obode e Kennedy sollevano plurime censure tra cui il diniego di rinvio per legittimo impedimento del difensore, la mancata valutazione della offensività della sostanza (art. 73 1-bis), la negata applicazione della lieve entità (art. 73 quinto comma) e la contestazione della recidiva (per Kennedy).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli in prevalenza inammissibili o infondati e confermando le decisioni di merito: è stata ritenuta fondata la valutazione dei giudici di merito circa la partecipazione all'associazione e i ruoli attribuiti (anche sulla base delle intercettazioni e delle contatti seriali), è stata motivata la negazione dell'attenuante ex art. 74 per carenza di un apporto tale da interrompere l'attività della consorteria o da assicurare prove non altrimenti acquisibili, sono state dichiarate generiche/inammissibili le censure procedurali e sulla quantificazione della droga quando non specificate, e respinte le doglianze sulla lieve entità e sulla recidiva. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'attenuante richiede che l'imputato si sia "efficacemente adoperato" per assicurare le prove del reato o per sottrarre risorse decisive all'associazione: la collaborazione deve quindi aver prodotto un risultato concreto, idoneo a interrompere o compromettere l'attività del sodalizio o a fornire prove non altrimenti acquisibili.
d.P.R. 309/1990, art. 73 (comma 7 e comma 5)
Distinzione tra le attenuanti: il comma 7 dell'art. 73 valorizza il contributo di ravvedimento che, anche ex post, assicuri prove dei reati o la sottrazione di risorse 'rilevanti'; il comma 5 (lieve entità) richiede una valutazione complessiva della offensività tenendo conto di capacità di azione sul mercato, serialità, rete organizzativa e quantità complessiva movimentata.
cod. proc. pen., art. 173 disp. att.
Limiti di devoluzione in Cassazione per processi con rito abbreviato: il contenuto dei ricorsi è riprodotto nei limiti previsti dalla disposizione, con conseguente limitazione dell'esame di taluni motivi.
L'ordinanza che decide sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore va impugnata separatamente ai sensi dell'art. 586; se non impugnata, il motivo relativo all'ordinanza è inammissibile in Cassazione quando si deduce solo con la sentenza.
cod. proc. pen., art. 581 lett. a)
L'impugnazione in Cassazione deve specificare i punti o capi della sentenza censurati; la mancata enunciazione specifica rende il motivo inammissibile.
cod. proc. pen., artt. 178 lett. c) e 420 ter (comma 5)
Richiamate in relazione alla richiesta di nullità per diniego di rinvio; la Corte valorizza la necessità di tempestività e adeguata documentazione e, se l'istanza è tardiva o non adeguatamente motivata, il rigetto è legittimo.
Principi per la valutazione della recidiva: il giudice deve valutare concretamente il rapporto tra precedenti e fatto nuovo, determinando se sussista una perdurante inclinazione al reato che giustifichi la maggiore severità.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la semplice rivalutazione dei fatti: i ricorsi che pongono una diversa interpretazione probatoria senza indicare vizi di motivazione manifesto sono inammissibili.
- Per integrare la partecipazione ad associazione a delinquere è sufficiente l'affectio societatis desumibile da fatti concludenti (contatti continui, serialità, viaggi, uso di modalità collaudate); non è necessario occupare posizioni apicali.
- L'attenuante dell'art. 74 richiede un apporto 'efficace' e valutabile ex post: le dichiarazioni devono avere prodotto un risultato concreto (es. interrompere l'attività del sodalizio o assicurare prove non altrimenti reperibili). Un contributo utile solo a ricostruire il passato non è sufficiente.
- L'attenuante dell'art. 73 comma 7 è meno esigente: può riconoscersi anche per contributi che rafforzano la prova dei reati già posti in evidenza, purché utili; per l'art. 74 è richiesta maggiore incisività sul funzionamento in atto dell'associazione.
- Le doglianze procedurali sul diniego di rinvio per legittimo impedimento devono confrontarsi con l'ordinanza che ha respinto la richiesta; se tale ordinanza non è impugnata, il motivo è inammissibile.
- Le censure generiche sulla natura e quantità della sostanza sono inammissibili se non collegano contestazioni ai specifici capi di imputazione; la valutazione della lieve entità si fa sul complesso delle circostanze (quantità, serialità, capacità di diffusione), non solo sul peso statico sequestrato.
- Per contestare la recidiva occorre un'argomentazione concreta sul rapporto tra precedenti e reato in corso; l'enunciazione generica di assenza di collegamento è insufficiente.
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