Cassazione Civile, Ordinanza n. 26613/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per Euro 42.687,00 a favore di una società operante in un circuito multilaterale di acquisti e vendite. L’opposizione era stata rigettata dal Tribunale e l’appello era stato respinto dalla Corte territoriale. In appello si era contestato, da un lato, che il debito risultasse da fatture e da una contabilità interna e, dall’altro, che l’importo addebitato superasse il limite di spesa contrattualmente previsto; secondo il giudice di merito, però, l’appellante non aveva contestato in modo specifico il debito, ma solo la mancata contabilizzazione di proprie forniture, circostanza ritenuta non provata, e il limite di spesa poteva comunque essere modificato o revocato dalla società secondo le condizioni contrattuali. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 111 Cost. e delle condizioni contrattuali, sostenendo che l’annotazione del debito provenisse da una stampa di contabilità interna e che l’importo fosse superiore al limite di spesa originariamente assegnato; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 111 Cost., 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che non fosse stata provata l’esistenza del credito e che le fatture non corrispondessero ad effettive prestazioni, senza però indicare specificamente dove tali contestazioni fossero state svolte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla possibilità di modifica o revoca del limite di spesa da parte della società secondo l’art. 10.2 del contratto, e che la censura si risolvesse in una critica di fatto, non scrutinabile in sede di legittimità, oltre che in una deduzione impropria di violazione di clausole contrattuali come se fosse violazione di norme di diritto. Il secondo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile perché, in una lettura, si trattava ancora di una mera contestazione di fatto dell’esistenza del debito; in un’altra lettura, la doglianza era generica e comunque priva dell’indicazione specifica, richiesta dall’art. 366, n. 6 c.p.c., della sede processuale in cui le contestazioni sarebbero state formulate. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per mancata partecipazione dell’intimata; è stato inoltre disposto l’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro di legittimità, ma la censura che lo invocava è stata ritenuta inidonea perché diretta a contestare accertamenti di fatto o la lettura di clausole contrattuali senza incidere sulla ratio della decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per trasformare in censura di diritto una contestazione che riguarda in realtà l’accertamento dei fatti o la valutazione delle prove.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova del credito; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza perché, in sostanza, mirava a sovvertire l’apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che la censura integrasse una vera violazione dei criteri legali di valutazione della prova, risolvendosi invece in una critica al giudizio di fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando non indica specificamente la sede processuale degli atti e delle contestazioni su cui la censura si fonda.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso disatteso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 10.2 delle condizioni contrattuali
La clausola è stata letta nel senso che il limite di spesa poteva essere modificato o revocato in caso di cambiamento delle condizioni sottostanti all’adesione al circuito, secondo insindacabile giudizio della società.
Richiamato come base per l’acquisizione documentale disposta su istanza della parte, documentazione che ha smentito una delle contestazioni dell’appellante.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto la veste formale di denuncia di violazione di legge.
- La censura per violazione di una clausola contrattuale non può essere proposta come violazione di norme di diritto se, in concreto, mira solo a rimettere in discussione l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito.
- Per superare la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo di ricorso deve colpire specificamente la proposizione logica decisiva posta a base della decisione, non una considerazione secondaria o alternativa.
- La deduzione di errori sull’esistenza o sull’ammontare del credito deve confrontarsi con gli accertamenti di merito e, se si invoca l’omessa contestazione di atti o fatti, occorre indicare puntualmente dove e quando tale contestazione sia stata svolta nel processo.
- La mancata specifica indicazione della sede processuale degli atti su cui si fonda il motivo comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
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