Cassazione Civile, Ordinanza n. 01124/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva respinto l'impugnazione dell'appaltatore. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato per la costruzione di dodici alloggi. L'ente committente aveva contestato l'inadempimento dell'appaltatore e, in primo grado, aveva ottenuto l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore, il diritto all'incameramento della cauzione definitiva, la condanna al pagamento della somma rimasta insoluta dalla garanzia assicurativa e la restituzione dell'anticipazione percepita. L'appaltatore aveva proposto appello, ma la Corte territoriale aveva respinto il gravame. In cassazione l'appaltatore ha dedotto, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 16, comma 2, l. n. 741/1981, richiamante il termine di cui all'art. 46 d.P.R. n. 1063/1962, nonché dell'art. 2969 c.c., sostenendo che l'azione dell'ente fosse improponibile perché non proposta entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rescissione in autotutela del contratto, notificato nel 1996, ma solo con citazione del 2012. La Corte ha esaminato la natura della decadenza invocata e ha ritenuto che tale termine non sia sottratto alla disponibilità delle parti, sicché non è rilevabile d'ufficio e non può essere dedotto per la prima volta in cassazione; inoltre, nel caso concreto, non risultava che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta nei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge in cassazione
art. 16, comma 2, l. n. 741/1981
richiamato come norma che rinvia al termine di cui all'art. 46 d.P.R. n. 1063/1962
art. 46 d.P.R. n. 1063/1962
prevede il termine di sessanta giorni per la notificazione dell'istanza di arbitrato e costituisce il termine richiamato dalla disciplina invocata
la decadenza non è rilevabile d'ufficio quando non è dettata a protezione di un interesse pubblico superiore ed è quindi disponibile dalle parti
art. 340 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
consente alla pubblica amministrazione di rescindere il contratto in caso di frode, grave negligenza o violazione degli obblighi contrattuali, con diritto al risarcimento dei danni
art. 47 d.P.R. n. 1063/1962
come modificato dall'art. 16 l. n. 741/1981, disciplina la proposizione della domanda davanti al giudice ordinario quando sia esclusa la competenza arbitrale
art. 48 d.P.R. n. 1063/1962
richiamato dalla giurisprudenza citata come termine la cui natura perentoria non comporta rilevabilità d'ufficio della decadenza se disponibile
art. 345, secondo comma, c.p.c.
impedisce la proposizione in appello di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio; per analogia esclude la deducibilità in cassazione dell'eccezione non proposta nei gradi di merito
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei rapporti di appalto pubblico, la decadenza per la proposizione dell'azione entro il termine previsto dalla disciplina speciale non è rilevabile d'ufficio se non è posta a tutela di un interesse pubblico indisponibile; essa è soggetta alla disciplina delle eccezioni in senso stretto e deve essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata.
- L'eccezione di decadenza che non risulti proposta nei gradi di merito non può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.
- La natura perentoria di un termine processuale o sostanziale non basta, da sola, a rendere la relativa decadenza sottratta alla disponibilità delle parti: occorre verificare se la norma persegua un interesse pubblico superiore.
- Quando il ricorso per cassazione lamenta la tardività dell'azione avversaria sulla base di una decadenza disponibile, la Corte può respingere il motivo se l'eccezione non risulta previamente sollevata nel processo di merito.
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