Cassazione Civile, Ordinanza n. 21798/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguardava la privazione delle mansioni dirigenziali subita dal lavoratore dal 19 febbraio 2000 al 24 ottobre 2005, data del licenziamento. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 14 luglio 2016, aveva riconosciuto il demansionamento e liquidato in suo favore 237.558,68 euro per danno non patrimoniale alla professionalità e all’immagine, oltre rivalutazione e interessi da ottobre 2005; aveva invece escluso il danno patrimoniale da perdita di chance, per difetto di allegazioni specifiche, e il danno da mobbing, in assenza dei relativi presupposti. La società ha proposto ricorso principale deducendo, in relazione agli artt. 2697 e 2103 c.c., l’errata ripartizione dell’onere della prova: secondo la società spettava al lavoratore dimostrare la mancata assegnazione di mansioni conformi, mentre essa aveva contestato il demansionamento e richiamato un ordine di servizio del 15 settembre 2004 che lo avrebbe assegnato come project manager. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Con il primo, denunciando violazione degli artt. 1223, 1225 e 1226 c.c., ha contestato il mancato risarcimento della perdita di chance, richiamando la decurtazione retributiva, la mancata percezione di bonus o incentivi e la mancata valutazione ai fini dell’avanzamento professionale; ha inoltre sostenuto che tale danno non richiedesse una condotta dolosa o persecutoria qualificabile come mobbing. Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, l’applicazione di uno scaglione tariffario non corrispondente al valore della controversia, da determinare considerando anche rivalutazione e interessi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società: non vi era inversione dell’onere della prova, poiché il giudice d’appello aveva accertato in fatto, sulla base delle prove orali, l’assenza di mansioni dirigenziali effettive e la società non aveva dimostrato che l’ordine di servizio richiamato fosse stato concretamente attuato. Ha rigettato anche il primo motivo incidentale: la domanda di perdita di chance era stata interpretata dal giudice di merito come riferita non al demansionamento accertato, ma al mobbing escluso; inoltre mancavano allegazioni puntuali sia sul vantaggio economico perduto sia sulla concreta, anche probabilistica, possibilità di conseguirlo. Ha accolto il secondo motivo incidentale, rilevando che il valore della controversia, comprensivo di rivalutazione e interessi ai sensi dell’art. 10, secondo comma, c.p.c., ricadeva nello scaglione da 260.000 a 520.000 euro e che andavano applicati i parametri del d.m. n. 55/2014. Ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese dei gradi di merito e, decidendo nel merito, ha rideterminato tali spese mantenendo la ripartizione di due terzi a carico della società e un terzo compensato. Per il primo grado ha liquidato, a carico della società e in favore del lavoratore, 100 euro per esborsi e 8.800 euro per compensi; per il secondo grado 100 euro per esborsi e 9.000 euro per compensi, oltre spese generali del 15% e accessori di legge. Per il giudizio di cassazione ha posto a carico della società due terzi delle spese, liquidate in 140 euro per esborsi e 6.000 euro per compensi, oltre spese generali e accessori, compensando il terzo residuo. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
non sussiste pertanto l'inversione dell'onere della prova denunciata, non avendolo il giudice attribuito ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: posto che la violazione denunciata non ricorre laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia operato delle prove proposte dalle parti
La censura di violazione dell’onere della prova non è fondata quando contesta in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice, anziché l’attribuzione dell’onere a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento ovvero che esso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., per impossibilità della prestazione derivante da una causa a sé non imputabile.
Allegato dal lavoratore il demansionamento, spetta al datore provare l’esatto adempimento, dimostrare che il demansionamento non vi sia stato o che fosse giustificato dall’esercizio legittimo dei poteri imprenditoriali o disciplinari, oppure provare l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento ovvero che esso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., per impossibilità della prestazione derivante da una causa a sé non imputabile.
Il datore può liberarsi dall’obbligo risarcitorio dimostrando l’impossibilità della prestazione dovuta derivante da una causa a lui non imputabile.
la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore, identificandosi con la prova stessa del danno.
La perdita di chance deve essere provata da chi ne domanda il risarcimento; la prova della concreta compromissione della possibilità costituisce prova del danno stesso.
la perdita di chance, pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato (peraltro integrante una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene: Cass. 28 gennaio 2005, n. 1752; Cass. 14 marzo 2017, n. 6488), non consiste in una mera aspettativa di fatto ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, che deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica; e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall'attore, identificandosi con la prova stessa del danno
La pronuncia espone i requisiti di concretezza e prova della perdita di chance, ma non enuncia un’interpretazione specifica dell’art. 1225 c.c.; la disposizione è citata tra quelle invocate dal ricorrente incidentale.
la perdita di chance è infatti un danno futuro, costituito dalla perdita non già di un vantaggio economico, ma dalla mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondurre diacronicamente al momento in cui il comportamento illecito abbia inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale; sicché, l'accertamento e la sua liquidazione, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati
La liquidazione della perdita di chance, danno futuro consistente nella perdita di una concreta possibilità e non del vantaggio economico finale, è equitativa e compete al giudice di merito; la sua valutazione non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
ed esso rientra nello scaglione da Euro 260.000,00 a Euro 520.000,00, essendo stata liquidata, in favore del lavoratore, una somma di Euro 237.558,68, oltre rivalutazione monetaria (secondo un indice di variazione da ottobre 2005 a luglio 2016, data di pubblicazione della sentenza, pari a 16,6% e quindi a Euro 39.434,74) ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate da ottobre 2005 al saldo, ovviamente da computare ai fini di determinazione del valore della causa, ai sensi dell'art. 10, secondo comma c.p.c.
Ai fini della determinazione del valore della controversia rilevante per lo scaglione tariffario, nel caso deciso devono essere computati anche rivalutazione monetaria e interessi legali.
fermo quindi il regime di ripartizione dell'onere delle spese operato dalla Corte territoriale (in misura dei due terzi a carico della società e di compensazione del terzo residuo tra le parti), non attinto dalla censura di applicazione del corretto parametro tariffario, individuato nel d.m. 55/2014, occorre che esso, applicabile ratione temporis, sia adottato nella liquidazione delle spese secondo il valore della controversia
La censura accolta riguarda il parametro tariffario applicabile e il valore della controversia, non la ripartizione delle spese già stabilita dal giudice di merito, che resta ferma.
in tema di spese processuali, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle precedenti tariffe professionali, sono applicabili ogni volta che la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, benché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando vigevano le tariffe abrogate
I parametri del d.m. n. 55/2014 si applicano quando la liquidazione giudiziale avviene dopo la sua entrata in vigore e il professionista non ha ancora completato la prestazione, anche se l’attività è iniziata o in parte si è svolta sotto il regime tariffario precedente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
per il ricorso principale rigettato deve essere dato atto del raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali
In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove spettante.
Massime di principio
- Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile all’inesatto adempimento dell’obbligo di assegnazione, il datore di lavoro deve provare l’esatto adempimento, l’insussistenza concreta del demansionamento, la sua giustificazione nell’esercizio legittimo dei poteri imprenditoriali o disciplinari, oppure l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
- La doglianza sulla ripartizione dell’onere della prova non è fondata se, in concreto, si limita a contestare la valutazione delle prove effettuata dal giudice, senza indicare che l’onere sia stato posto a carico della parte diversa da quella cui compete.
- La perdita di chance è risarcibile solo se consiste in una possibilità concreta ed effettiva, non in una mera aspettativa teorica o ipotetica; chi la deduce deve allegare e provare sia il vantaggio economico perseguito sia la concreta possibilità, anche probabilistica, di conseguirlo.
- La perdita di chance è un danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un vantaggio, da valutare ex ante in relazione al momento in cui la condotta ha inciso sulla possibilità; l’accertamento e la liquidazione equitativa spettano al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
- L’interpretazione e la qualificazione della domanda spettano al giudice di merito, che deve ricavarne il contenuto sostanziale dagli atti, dai fatti allegati e dal provvedimento richiesto, senza essere vincolato alle espressioni letterali usate dalla parte, nel rispetto dei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa.
- Ai fini dell’individuazione dello scaglione tariffario per le spese processuali, il valore della controversia deve comprendere, nel caso considerato, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma risarcitoria liquidata.
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