Cassazione Civile, Ordinanza n. 25897/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Dopo una sentenza del Giudice del lavoro di Foggia che aveva liquidato in suo favore le spese di lite, l’avvocata notificava all’INPS un precetto per spese processuali successive. L’INPS aveva pagato, prima della notifica del precetto, le spese liquidate nel titolo e una somma per le spese successive. Il Tribunale di Foggia aveva respinto l’opposizione al precetto dell’Istituto; la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1104/2015 depositata il 9 giugno 2015, aveva accolto l’impugnazione dell’INPS, rilevando che il pagamento aveva esaurito l’obbligazione risultante dal titolo e che le ulteriori spese non potevano essere precettate sulla base dello stesso titolo. L’avvocata ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla competenza e un vizio di motivazione, per l’omessa pronuncia sull’eccezione secondo cui la controversia, relativa a differenze di spese legali, era estranea alla competenza per materia del giudice del lavoro. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 437 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse deciso un motivo d’appello dell’INPS relativo alla mancata acquisizione agli atti della sentenza recante la liquidazione delle spese; ha inoltre richiamato decisioni di merito in casi analoghi e dedotto che l’art. 41 del D.M. n. 140/2012 consentisse l’autoliquidazione delle spese legali successive alla sentenza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la ripartizione degli affari tra sezioni specializzate e ordinarie del medesimo tribunale non determina una questione di competenza; la decisione implicita sull’eccezione è quindi corretta. Neppure la trattazione con un rito diverso da quello previsto comporta di per sé nullità, se non è dedotta e dimostrata una lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e difetto di interesse nella parte in cui lamenta l’omesso esame di un motivo d’appello che sarebbe stato proposto dall’INPS. Per il resto è infondato: una volta pagata integralmente la somma risultante dal titolo, comprese le spese processuali liquidate, il titolo non conserva efficacia esecutiva per intimare ulteriori spese sostenute dopo la sua emissione; per queste occorre promuovere un’azione ordinaria di cognizione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.700 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 25, comma 1, Cost.
né ciò determina la violazione dell'art. 25 Cost., comma 1, e quindi la nullità della sentenza resa in causa decisa da Sezione diversa da quella destinata alla cognizione della controversia, giacchè detta norma, nel disporre che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, considera la competenza dell'organo giudiziario nel suo complesso, non esclude che nell'ambito di questo possano verificarsi variazioni nella concreta composizione dell'organo giudicante
Il principio del giudice naturale precostituito per legge riguarda la competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso e non impedisce variazioni nella composizione concreta dell’organo o nella distribuzione interna degli affari, purché non siano strumentalmente disposte in funzione della singola controversia.
art. 437 c.p.c.
La parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 437 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata non aveva statuito sul primo motivo d'appello proposto dall'INPS
La Corte non ricava dal richiamo all’art. 437 c.p.c. un principio interpretativo autonomo: la relativa censura, quanto all’omessa pronuncia su un motivo d’appello attribuito all’INPS, è dichiarata inammissibile per genericità e difetto di interesse.
art. 41 D.M. n. 140/2012
in ogni caso, nel merito, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 41 DM 140/2012 perché tale disposizione avrebbe consentito l'autoliquidazione delle spese legali successive alla emanazione della sentenza
La disposizione è richiamata come argomento della ricorrente, ma l’ordinanza non ne svolge un’autonoma interpretazione; il motivo è respinto sulla base del principio relativo all’esaurimento dell’efficacia esecutiva del titolo dopo il pagamento.
art. 13, comma 1-quater, D.Lgs. n. 115/2002
Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto
In seguito al rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando il debitore ha pagato integralmente quanto dovuto in base al titolo esecutivo, comprese le spese processuali liquidate, il creditore non può usare lo stesso titolo per intimare il pagamento delle ulteriori spese sostenute dopo la sua emissione; per ottenere tali somme deve agire in via ordinaria di cognizione.
- La ripartizione degli affari tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie appartenenti al medesimo tribunale attiene alla distribuzione interna degli affari giurisdizionali e non integra una questione di competenza.
- La decisione della causa da parte di una sezione diversa da quella cui è destinata la materia non viola, di per sé, il principio del giudice naturale precostituito per legge, riferito alla competenza dell’organo giudiziario nel suo complesso; rileva invece che la variazione non sia determinata da provvedimenti strumentalmente preordinati alla singola controversia.
- La trattazione della controversia con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina automaticamente la nullità del procedimento o della sentenza: la parte deve dedurre e dimostrare che l’errore abbia leso il suo diritto di difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29626/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile_lavoro · 25 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29913/2021 del 25/10/2021
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30577/2021 del 28/10/2021
- ordinanza_civile_lavoro · 3 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31422/2021 del 03/11/2021
- ordinanza_civile_lavoro · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22245/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile_lavoro · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21798/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →