Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29913/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio amministratore)

La controversia

Il socio e amministratore di una s.n.c. ha proposto opposizione contro l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto i contributi alla Gestione commercianti per l’anno 2009. Il Tribunale di Rovereto aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello di Trento, con sentenza pubblicata il 1° dicembre 2015, aveva accolto l’appello dell’INPS e riformato la decisione, ritenendo sussistente l’obbligo contributivo in ragione della forma societaria e dell’attività svolta, inclusa la scelta dei contraenti. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il socio ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 202, 203 e 208, della legge n. 662 del 1996. Ha contestato che l’attività commerciale potesse essere presunta dalla forma di s.n.c. e ha sostenuto che l’attività fosse limitata alla riscossione dei canoni di locazione di immobili; ha inoltre lamentato la mancanza di accertamenti sulla partecipazione personale, abituale e prevalente dei singoli soci al lavoro aziendale. Ha dedotto che l’amministrazione era affidata a tre soci, che la s.n.c. aveva ceduto l’azienda a una s.r.l. della quale era divenuta socia e che egli non partecipava a quest’ultima società.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della Corte d’appello di Trento e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha rilevato che l’iscrizione alla Gestione commercianti presuppone l’effettivo svolgimento di attività lavorativa nell’impresa con carattere abituale e prevalente: la sola forma societaria, la qualità di socio amministratore o le previsioni dell’atto costitutivo non bastano, se non comprovano in concreto tale attività. La mera riscossione dei canoni di immobili propri, di norma, non costituisce attività d’impresa, salvo che sia provato lo svolgimento di attività commerciale di intermediazione immobiliare. Poiché la decisione impugnata aveva fondato l’obbligo contributivo sulla forma societaria e su elementi non sufficienti a dimostrare la partecipazione personale abituale e prevalente del ricorrente, il giudice del rinvio dovrà svolgere i necessari accertamenti applicando i principi enunciati dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    Presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1) lo svolgimento di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa.

    L’iscrizione alla Gestione commercianti richiede l’effettivo svolgimento personale di attività lavorativa nell’impresa con carattere abituale; la forma societaria, da sola, non integra il presupposto contributivo.

  • art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione all'art. 3 L. 9 marzo 1989, n. 45

    Ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3, nelle società in di-l-0111d! Idild Sei I Ipke quaiità SOIA) dLLUI I !di Ridtd il/ 11U11 è SUffidel Ite d fdf sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore

    Nelle società in nome collettivo, la qualità di socio non è sufficiente per l’iscrizione alla Gestione commercianti: l’ente previdenziale deve provare la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere abituale e prevalente.

  • art. 2697 c.c.

    quanto al secondo aspetto, non vi è dubbio che l'onere della prova grava sull'ente che esige i contributi (Cass. 26/02/2016, n. 3835; Cass. 28/02/2017, n. 5210) ed esso può dirsi assolto attraverso ia prova di un effettivo svolgimento di un'attività di lavoro nrowaleni-in n ahifienin all'interno della società, rispetto alla quale la mera posizione di socio amministratore o le indicazioni dell'atto costitutivo della società o ancora le dichiarazioni reddituali possono solo svolgere una funzione probatoria a condizione che gli stessi offrano gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell'attività lavorativa

    L’onere di provare i presupposti dell’obbligo contributivo grava sull’ente che richiede i contributi. La posizione di socio amministratore, l’atto costitutivo e le dichiarazioni reddituali possono avere valore probatorio solo se forniscono elementi fattuali idonei a dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

  • art. 2248 c.c.

    e che, inoltre, l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti

    L’eventuale uso dello schema societario per un’attività di mero godimento non consente di imporre contributi previdenziali se non ricorrono gli specifici presupposti dell’iscrizione alla Gestione commercianti.

Massime di principio

  • L’iscrizione alla Gestione commercianti richiede l’effettivo svolgimento personale di attività lavorativa nell’impresa con carattere abituale e prevalente; la sola qualità di socio di una s.n.c. o la forma societaria prescelta non sono sufficienti.
  • L’onere di provare i presupposti dell’obbligo contributivo grava sull’ente previdenziale che richiede i contributi. La qualità di socio amministratore, le previsioni dell’atto costitutivo e le dichiarazioni reddituali possono essere valorizzate solo se offrono elementi fattuali da cui risulti l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
  • La mera riscossione dei canoni relativi a immobili di proprietà, di norma, non costituisce attività d’impresa rilevante ai fini dell’iscrizione alla Gestione commercianti; può assumere tale rilievo se è provata un’attività commerciale di intermediazione immobiliare o un’attività ulteriore corrispondente ai presupposti contributivi.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.