Cassazione Civile, Ordinanza n. 22245/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto al datore di lavoro il pagamento di differenze retributive per il rapporto di lavoro svolto dal 1° novembre 2002 al 31 dicembre 2006, con mansioni di pasticciere. I giudici di merito avevano applicato il CCNL Turismo – Pubblici esercizi, rilevando che l'attività comprendeva sia il laboratorio sia la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e avevano ritenuto provati i tempi e le modalità della prestazione, anche valorizzando testimonianze raccolte in altri giudizi. Avevano inoltre escluso che la quietanza liberatoria firmata alla cessazione del rapporto, il 31 gennaio 2007, costituisse rinuncia alle pretese. Gli eredi della datrice di lavoro hanno proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità del ricorso per mancata produzione dei contratti collettivi invocati; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di non contestazione quanto alla natura artigiana dell'impresa e al contratto collettivo applicabile; 3) violazione delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che la quietanza comportasse rinuncia a ogni ulteriore azione; 4) violazione delle norme sulla prova e sull'onere probatorio, contestando l'utilizzo di testimonianze raccolte in altri giudizi, il loro rigore e l'attendibilità di testimoni che si erano reciprocamente favoriti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l'omessa pronuncia doveva essere denunciata come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e non nei termini adottati dai ricorrenti. Il secondo motivo è stato respinto: non vi è stata inversione dell'onere della prova, poiché i giudici di merito hanno valutato le prove e ritenuto dimostrata l'applicabilità del CCNL Turismo – Pubblici esercizi; il principio di non contestazione non riguarda accertamenti di carattere valutativo rimessi al giudice. Il terzo motivo è stato respinto: era plausibile l'interpretazione della quietanza come mera dichiarazione di scienza, non risultando una chiara e consapevole volontà abdicativa o transattiva; la censura proponeva essenzialmente una diversa interpretazione senza indicare una violazione delle regole ermeneutiche. Il quarto motivo è stato respinto: il giudice può utilizzare prove raccolte in altri giudizi e la valutazione delle risultanze, dell'attendibilità dei testimoni e della loro efficacia dimostrativa spetta al giudice di merito; le critiche miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 7.250 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. cod. proc. civ., ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 n.4 cod. proc. civ.
L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza va censurata in cassazione come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente dedurre una violazione sostanziale o un vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - così come, in genere, l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 n.3 cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360 n.5. cod. proc. civ., ma attraverso la specifica deduzione del relativo "error in procedendo" - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art.360 n.4 cod. proc. civ.
La denuncia dell'omessa pronuncia in cassazione deve essere formulata come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., indicando la violazione dell'art. 112 c.p.c.
la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre quando il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre per il solo fatto che abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
il principio di non contestazione (il quale produce l'effetto della relevatio ab onere probandi) opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie il cui accertamento - come nella specie - abbia carattere valutativo, e che, pertanto, devono essere necessariamente ricondotte al "thema probandum", la cui verificazione spetta al giudice.
La non contestazione dispensa dalla prova rispetto a fatti costitutivi, modificativi o estintivi, ma non si estende a valutazioni che devono essere accertate dal giudice e restano comprese nel thema probandum.
artt. 1362, 1363, 1364 e 1366 c.c.
Solo nel caso in cui, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti, nella dichiarazione liberatoria possono essere ravvisati gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto.
Una quietanza liberatoria è qualificabile come rinuncia o transazione soltanto quando la dichiarazione, interpretata nel suo contesto, dimostri una chiara e piena consapevolezza della volontà di abdicare o transigere sui diritti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
le critiche formulate sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradatiti in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione come definiti alla stregua della espletata istruttoria, tralignando dal modello legale di denuncia di un vizio ex art.360 c.1 n.3 c.p.c.
Il motivo di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Le critiche formulate sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, degradatiti in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione come definiti alla stregua della espletata istruttoria, tralignando dal modello legale di denuncia di un vizio ex art.360 c.1 n.3 c.p.c. Ma siffatte critiche non possono trovare ingresso, a maggior ragione nel regime di sindacato minimale ex art.360 c. 1 n.5 c.p.c. novellato.
Nel regime novellato dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., le censure non possono trasformarsi in una richiesta di riesame delle risultanze istruttorie e dei fatti storici già accertati.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002
Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi del comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta deve essere denunciata in cassazione come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la deduzione di un vizio sostanziale o motivazionale non è idonea.
- La violazione dell'onere della prova sussiste quando il giudice attribuisce l'onus probandi alla parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non coincide con una valutazione delle prove ritenuta sfavorevole dalla parte.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, ma non sottrae alla prova le questioni di carattere valutativo la cui verifica spetta al giudice.
- La quietanza liberatoria formulata in termini generali costituisce di regola una dichiarazione di scienza e non prova, da sola, la rinuncia ai diritti; assume valore negoziale abdicativo o transattivo quando dal testo o da elementi esterni emerga una volontà chiara e consapevole di rinunciare o transigere.
- Il giudice di merito può utilizzare prove raccolte in un diverso giudizio, anche tra parti diverse, e valutarne l'efficacia; l'attendibilità dei testimoni e la selezione delle risultanze probatorie sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.
- Non è consentito utilizzare i motivi di violazione di legge o il vizio motivazionale per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione dei fatti e delle prove, al di fuori dei limiti del sindacato di legittimità.
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