Cassazione Civile, Ordinanza n. 30577/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La lavoratrice aveva chiesto alla società cooperativa sociale il pagamento di differenze retributive maturate nel rapporto di lavoro intercorso con una società poi incorporata dalla convenuta. Il rapporto era cessato per dimissioni della lavoratrice prima dell’incorporazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1841/2016, depositata il 15 febbraio 2017, aveva confermato la decisione. Aveva ritenuto applicabile l’art. 2504-bis c.c., nel testo introdotto dalla riforma societaria del 2003, e non l’art. 2112 c.c., poiché la fusione per incorporazione comporta continuità del medesimo soggetto giuridico e dei rapporti preesistenti, non un trasferimento d’azienda tra soggetti distinti. La società ha proposto cinque motivi di ricorso. Con i primi tre ha sostenuto che alla fusione dovesse applicarsi l’art. 2112 c.c., anche alla luce delle direttive europee sui trasferimenti d’azienda, e che la responsabilità solidale per i crediti di lavoro presupponesse un rapporto ancora in corso al momento del trasferimento. Con il quarto motivo ha contestato l’accertamento delle differenze per malattia, deducendo di aver contestato sin dal primo grado i conteggi e di aver pagato integralmente l’indennità. Con il quinto ha formulato analoghe censure sulle differenze per maternità, sostenendo che l’indennità fosse stata corrisposta e che le buste paga documentassero pagamenti superiori al dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto congiuntamente i primi tre motivi: dopo la riforma dell’art. 2504-bis c.c., la fusione è una vicenda evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, che prosegue nei rapporti già facenti capo alle società partecipanti; non si verifica quindi un trasferimento tra distinti soggetti giuridici che giustifichi l’applicazione dell’art. 2112 c.c. Le direttive europee sui trasferimenti d’azienda non conducono a una diversa conclusione. Ha disatteso congiuntamente anche il quarto e il quinto motivo: le censure mescolavano impropriamente vizi di violazione di legge e di motivazione e non riproducevano il contenuto dei documenti invocati; inoltre, l’interpretazione delle difese della società come contestazioni generiche dei conteggi costituiva accertamento di merito non utilmente censurato. Nel rito del lavoro la mancata o generica contestazione in primo grado dei criteri e dei conteggi li rende definitivi, mentre la contestazione formulata per la prima volta in appello è tardiva e inammissibile. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 2.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il legislatore del 2003, infatti, è intervenuto sull’art. 2504-bis c.c., comma 1 riformulandone il testo, da un canto, sostituendo l’espressione “società estinte” con quella di “società partecipanti alla fusione”, e dall’altro, precisando che la società incorporante o quella risultante dalla fusione “prosegue” in “tutti i (…) rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”, che facevano capo alle società fuse o incorporate.
La disciplina riformata configura la fusione come vicenda evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, che conserva la propria identità e prosegue nei rapporti sostanziali e processuali preesistenti; non si verifica l’estinzione dell’incorporata con successione a titolo universale.
Presupposto logico-giuridico per la applicabilità della disposizione disciplinante la vicenda circolatoria aziendale invocata da parte ricorrente risiede, dunque, proprio nella circostanza che la stessa interessi soggetti giuridici diversi, giacché solo in relazione a tale diversità si può ipotizzare il mutamento della titolarità di una attività economica, sulla cui identificazione si è spesa la costante elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale.
L’art. 2112 c.c. presuppone un mutamento della titolarità dell’attività economica tra soggetti giuridici distinti. La fusione regolata dal nuovo art. 2504-bis c.c., quale vicenda modificativa senza trasferimento tra soggetti diversi, non integra tale presupposto.
Secondo i principi affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, l’interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (ex multis, vedi Cass. 5/2/2004 n. 2148 5/2/2004, Cass. 20/10/2005 n. 20322, Cass. 21/5/2019 n. 13602).
La norma è richiamata, insieme all’art. 416, comma 3, c.p.c., a fondamento dell’onere di contestare specificamente i conteggi nel rito del lavoro; il passaggio citato chiarisce inoltre che l’interpretazione degli atti e delle difese compete al giudice di merito, salvo alterazione del senso letterale o sostanziale.
Secondo i principi affermati da questa Corte ed ai quali va data continuità, l’interpretazione della domanda è operazione riservata al giudice del merito il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (ex multis, vedi Cass. 5/2/2004 n. 2148 5/2/2004, Cass. 20/10/2005 n. 20322, Cass. 21/5/2019 n. 13602).
La norma, con l’art. 167, comma 1, c.p.c., fonda l’onere del convenuto nel rito del lavoro di contestare specificamente i conteggi attorei. L’onere opera anche quando sia negato in radice il titolo del credito, perché la contestazione del titolo non implica necessariamente che sia contestata la quantificazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Al di là di ogni pur assorbente considerazione in ordine alla non appropriata tecnica redazionale adottata – essendo inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non esser consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, vedi Cass. 23/10/2018 n. 26874
È inammissibile formulare la medesima censura sovrapponendo la violazione o falsa applicazione di legge, che presuppone fermi gli elementi di fatto, e il vizio di motivazione, diretto invece a rimettere in discussione quegli elementi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Al di là di ogni pur assorbente considerazione in ordine alla non appropriata tecnica redazionale adottata – essendo inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non esser consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione, vedi Cass. 23/10/2018 n. 26874
Il vizio relativo all’omesso esame di un fatto non può essere sovrapposto, per censurare la medesima questione, alla denuncia di violazione di legge quando il primo mira a rimettere in discussione gli elementi fattuali che la seconda deve invece assumere come accertati.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 2504-bis c.c. risultante dalla riforma del 2003, la fusione per incorporazione è una vicenda evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico: la società incorporante prosegue nei rapporti sostanziali e processuali preesistenti, senza estinzione dell’incorporata e senza successione a titolo universale.
- L’art. 2112 c.c. presuppone un trasferimento dell’attività economica tra soggetti giuridici distinti. La fusione regolata dal testo riformato dell’art. 2504-bis c.c. non costituisce, per ciò solo, un trasferimento d’azienda rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c.
- Nel rito del lavoro, il convenuto deve contestare specificamente i conteggi elaborati dalla controparte, anche quando neghi in radice il titolo del credito: contestare il titolo non equivale necessariamente a contestare la quantificazione. La mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi definitivi; la contestazione proposta per la prima volta in appello è tardiva e inammissibile.
- L’interpretazione della domanda e delle difese è riservata al giudice di merito quale accertamento di fatto ed è censurabile in cassazione solo se ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale.
- Non è ammissibile prospettare la stessa questione in cassazione, in modo promiscuo e sovrapposto, come violazione di legge e come vizio di motivazione, poiché la prima censura presuppone accertati i fatti, mentre la seconda mira a rimetterli in discussione.
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