Cassazione Civile, Ordinanza n. 29626/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, autista inquadrato nel terzo livello super del CCNL Spedizioni e Trasporto Merci e dipendente dal 3 marzo 2008 all’8 marzo 2013, aveva chiesto al Tribunale di Pescara di dichiarare invalido, nullo o inefficace il verbale sottoscritto il 21 marzo 2013 e di condannare il datore di lavoro al pagamento di 150.644,11 euro per differenze correlate al rapporto. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza depositata il 10 marzo 2016, aveva rigettato il gravame. Il lavoratore ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo, denunciando la violazione degli artt. 2113, terzo comma, 1392 e 1393 c.c., sosteneva che la lettera raccomandata del 26 marzo 2013, ricevuta dal datore il 28 marzo, con cui il suo avvocato aveva impugnato l’accordo, fosse stata inviata su suo mandato e costituisse valida impugnazione stragiudiziale. Con il secondo, denunciando la violazione dell’art. 2113, quarto comma, c.c., contestava che l’accordo sindacale fosse sottratto alla disciplina dell’impugnazione prevista dall’art. 2113 c.c.; sosteneva inoltre che, anche qualificando l’accordo come conciliazione sindacale, la sua impugnabilità per vizi del consenso dovesse essere valutata secondo le regole generali. L’accordo era stato ritenuto privo dei presupposti per essere qualificato come conciliazione sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c., non essendo provata un’effettiva assistenza sindacale al lavoratore. La Corte di cassazione ha altresì considerato la natura delle dichiarazioni contenute nell’accordo: una rinuncia a pretese lavorative, a fronte del pagamento di 2.775,54 euro indicati come TFR per cinque anni di lavoro, rispetto alla quale non risultava provato che il lavoratore fosse stato reso consapevole di tutti gli aspetti della controversia. Il datore di lavoro ha proposto ricorso incidentale condizionato, censurando la valutazione di invalidità dell’accordo per carenza di assistenza sindacale e deducendo l’omesso esame della presenza di un sindacalista.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e rigettato il primo. Ha ritenuto che la raccomandata firmata dall’avvocato potesse validamente impugnare stragiudizialmente la rinuncia o transazione ai sensi dell’art. 2113, terzo comma, c.c., senza necessità che fosse sottoscritta personalmente dal lavoratore o preceduta da procura scritta. Ha quindi censurato la Corte d’appello per aver escluso l’idoneità della lettera ai fini dell’impugnazione. Il primo motivo è stato rigettato perché mirava a ottenere una diversa interpretazione dell’accordo e dei fatti già accertati, in particolare quanto alla mancanza di prova di un’effettiva assistenza sindacale nella conciliazione. È stato rigettato anche il ricorso incidentale condizionato, volto a ottenere una diversa esegesi dell’accordo. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'impugnazione del lavoratore avverso rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti dello stesso, prevista dall'art. 2113 (nuovo testo) c.c., può essere effettuata anche con atto sottoscritto da un legale per conto del prestatore d'opera, in quanto la possibilità dell'intervento di terzi per conto del lavoratore, prevista dall'art. 6 della I. n. 604 del 1966, trova applicazione anche con riguardo alla fattispecie del detto art. 2113, mentre la necessità della forma scritta richiesta da tale articolo non comporta, ai sensi dell'art. 1392 c.c., che l'atto legale debba essere preceduto da procura scritta, essendo detta impugnativa atto unilaterale non avente contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.)
L’impugnazione stragiudiziale di rinunce e transazioni lavoristiche può essere compiuta per conto del lavoratore da un legale: la forma scritta dell’impugnazione non richiede una procura scritta preventiva e l’atto non deve essere sottoscritto personalmente dal lavoratore.
art. 2113, secondo comma, c.c.
l'atto di cui si tratta, ai sensi del secondo comma dell'art. 2113 c.c., <<doveva essere impugnato entro il termine di decadenza di 6 mesi dalla data della rinunzia o della transazione>>
Le rinunce e transazioni concernenti diritti del lavoratore soggette all’art. 2113 c.c. devono essere impugnate entro sei mesi dalla data della rinuncia o della transazione.
mentre la necessità della forma scritta richiesta da tale articolo non comporta, ai sensi dell'art. 1392 c.c., che l'atto legale debba essere preceduto da procura scritta, essendo detta impugnativa atto unilaterale non avente contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.)
Per l’impugnazione stragiudiziale di una rinuncia o transazione lavoristica sottoscritta da un legale per conto del lavoratore, non è richiesta una procura scritta preventiva.
mentre la necessità della forma scritta richiesta da tale articolo non comporta, ai sensi dell'art. 1392 c.c., che l'atto legale debba essere preceduto da procura scritta, essendo detta impugnativa atto unilaterale non avente contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.)
L’impugnativa stragiudiziale è qualificata come atto unilaterale non avente contenuto patrimoniale; tale natura concorre a escludere la necessità di una procura scritta preventiva per l’atto del legale.
Massime di principio
- L’impugnazione stragiudiziale delle rinunce e transazioni del lavoratore prevista dall’art. 2113 c.c. può essere sottoscritta da un legale per conto del lavoratore; la forma scritta dell’atto non comporta la necessità di una procura scritta preventiva.
- La validità di una conciliazione sindacale richiede la prova che l’intesa sia stata raggiunta con un’effettiva assistenza del lavoratore da parte di un esponente sindacale che intervenga in funzione conciliativa; la sola presenza o sottoscrizione di un sindacalista, in tale esclusiva qualità, non prova l’effettiva assistenza.
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