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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31044/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia origina dall’attività di pulizie svolta dalla lavoratrice presso una struttura: inizialmente alle dipendenze di un diverso datore, nell’ambito di un appalto successivamente cessato; dopo la cessazione dell’appalto, la lavoratrice continuò a prestare attività in favore della società ricorrente, che le intimò un licenziamento verbale. Nel giudizio di opposizione previsto dall’art. 1, comma 51, della L. n. 92/2012, il Tribunale dichiarò inefficace il licenziamento, ordinò la reintegrazione e condannò la società al pagamento dell’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3173/2018 del 30 luglio 2018, confermò tali statuizioni quanto alla lavoratrice, dichiarando cessata la materia del contendere rispetto ad altre due lavoratrici. La società ricorse per cassazione con due motivi: con il primo sostenne che l’azione diretta a far dichiarare inefficace il licenziamento verbale fosse subordinata all’impugnazione stragiudiziale entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 6 L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 32 L. n. 183/2010; con il secondo dedusse che, anche ipotizzando un rapporto con la lavoratrice dopo la cessazione dell’appalto, esso fosse un contratto a termine di durata inferiore a dodici giorni, non soggetto a forma scritta, cessato alla scadenza, oppure una collaborazione occasionale ai sensi dell’art. 70 D.Lgs. n. 276/2003. Richiamò inoltre norme sul lavoro subordinato, sull’onere e sulla valutazione delle prove e sull’interpretazione contrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché l’azione diretta a far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale entro sessanta giorni: manca infatti l’atto scritto dal quale l’art. 6 L. n. 604/1966 fa decorrere il termine di decadenza; non era quindi necessario verificare il contenuto delle comunicazioni inviate dalla lavoratrice prima dell’azione giudiziaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello non aveva specificamente esaminato la tesi del contratto a termine di durata inferiore a dodici giorni o della collaborazione occasionale, che implicava un accertamento di fatto. Per evitare la preclusione da novum, la società avrebbe dovuto indicare in quale specifico atto del giudizio di merito avesse tempestivamente dedotto la questione, così da consentire il controllo sugli atti; non lo ha fatto. Nessuna spesa è stata liquidata, poiché il controricorso era stato notificato tardivamente e non si era svolta discussione in pubblica udienza. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6 L. n. 604/1966

    l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della I. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della I. n. 183 del 2010, all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza

    Il termine per l’impugnazione stragiudiziale previsto dalla norma presuppone un atto scritto da cui possa decorrere; pertanto, l’azione per l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata a tale impugnazione.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    l'azione per far valere l'inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche all'art. 6 della I. n. 604 del 1966 apportate dall'art. 32 della I. n. 183 del 2010, all'impugnazione stragiudiziale, mancando l'atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza

    Le modifiche introdotte dall’art. 32 non hanno assoggettato l’azione relativa al licenziamento verbale all’impugnazione stragiudiziale, poiché manca l’atto scritto da cui decorre il termine di decadenza.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    il controricorso inammissibile (per tardività della notificazione), non può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell'onorario di difesa da rimborsare al resistente

    Il controricorso notificato tardivamente non può determinare, a carico della parte soccombente, il rimborso dell’onorario difensivo relativo alla sua predisposizione; nel caso concreto non erano dovute spese per tale attività.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’azione diretta a far dichiarare l’inefficacia di un licenziamento verbale non è subordinata all’impugnazione stragiudiziale entro il termine previsto dall’art. 6 L. n. 604/1966, anche dopo le modifiche dell’art. 32 L. n. 183/2010, perché in assenza di un atto scritto manca il presupposto da cui decorre il termine di decadenza.
  • Chi deduce per la prima volta in cassazione una questione fattuale non specificamente esaminata nella sentenza impugnata deve indicare, in conformità al principio di specificità del ricorso, lo specifico atto del giudizio di merito in cui la questione era stata ritualmente proposta; in difetto, la censura è inammissibile per novità.
  • Il controricorso notificato oltre il termine previsto dall’art. 370, comma 1, c.p.c. non può essere posto a carico della parte soccombente ai fini del rimborso dell’onorario difensivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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