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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17874/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 04/03/2020 all'08/09/2021. Martiradonna era stato sottoposto a misura cautelare per gravi indizi di colpevolezza in ordine all'omicidio di Vito Romito (art. 575 c.p., aggravato dalla premeditazione e contestualmente nell'ambito di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis). Il GUP aveva poi assolto l'imputato con sentenza del 07/09/2021, confermata in appello e divenuta definitiva il 16/11/2024. La Corte d'appello di Bari ha rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse tenuto condotte gravemente colpose (frequentazioni ambigue, posizione apicale nel clan Capriati, essere stato bersaglio di un attentato e essere stato sottoposto al regime dell'art. 41-bis) che avevano contribuito a creare l'apparenza della sua responsabilità e quindi concausalmente avevano determinato l'applicazione della misura cautelare. Gli eredi hanno impugnato in Cassazione per vizio di motivazione e violazione degli artt. 314 e 315 c.p.p.; il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari. Ha ritenuto infondati i motivi dei ricorrenti e conforme la motivazione del giudice di merito che aveva valutato, in via autonoma ai fini della riparazione, la sussistenza di una condotta gravemente colposa del ricorrente idonea a concorrere con dolo o colpa grave nella produzione dell'apparenza di responsabilità penale (elemento causale rispetto alla custodia cautelare). La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui le "frequentazioni ambigue" possono integrare colpa grave solo se poste in relazione concausale con il provvedimento restrittivo; ha condiviso la valutazione che la posizione apicale nel sodalizio mafioso e il contesto di violenta contrapposizione tra clan, unitamente agli elementi di contiguità temporale degli eventi e alle frequentazioni, avevano creato l'apparenza della responsabilità dell'istante. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali; nulla liquidato a favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato di omicidio che ha costituito il fatto contestato originariamente; la Corte ricorda che la custodia cautelare è stata adottata per gravi indizi relativi a tale reato, ma la valutazione della riparazione si concentra non sull'accertamento del reato bensì sull'incidenza causale della condotta del detenuto rispetto all'adozione della misura.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevata la contestazione di associazione di tipo mafioso e la posizione apicale del ricorrente nel clan Capriati; la Corte ha utilizzato l'esistenza e la qualità della partecipazione al sodalizio come elemento rilevante, ai fini della valutazione della concausalità tra comportamento del ricorrente e percezione di pericolosità che ha motivato la custodia cautelare.

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda l'ipotesi ostativa prevista dall'articolo quando il detenuto abbia con dolo o colpa grave contribuito a dare causa alla custodia cautelare, indicando i tipi di comportamenti (extra-processuali o processuali) che possono integrare tale causa ostativa.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Individua il giudice competente in materia di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte territoriale è stata chiamata a valutare autonomamente la sussistenza della causa ostativa al risarcimento.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Regime di detenzione speciale citato come elemento sintomatico della pericolosità e della posizione apicale del ricorrente all'interno del sodalizio, utilizzato dalla Corte di merito per corroborare la valutazione della rilevanza della sua condotta nella percezione di pericolosità.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme processuali che individuano i motivi di ricorso per cassazione dedotti dagli appellanti (violazione di norme processuali, carenza o contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto tali censure infondate.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa se il richiedente ha concorso con dolo o colpa grave a creare l'apparenza della propria responsabilità; il giudice della riparazione valuta la sussistenza di tale comportamento con autonomia motivazionale rispetto al giudice del merito penale.
  • Le 'frequentazioni ambigue' con persone coinvolte in attività illecite possono integrare la colpa grave ostativa all'indennizzo solo se è dimostrabile una relazione, almeno di concausalità, tra tali frequentazioni e la decisione dell'autorità a disporre la custodia cautelare.
  • L'appartenenza apicale a un sodalizio criminale è un elemento particolarmente pregnante: se il contesto investigativo mostra che il reato fine è maturato nel quadro dell'associazione, la qualità della posizione nell'organizzazione può contribuire a creare l'apparenza di responsabilità e quindi rilevare ai fini della causa ostativa.
  • Il giudice della riparazione deve esaminare sia le condotte anteriori che successive alla conoscenza dell'indagine a suo carico, valutando elementi extra-processuali (es. frequentazioni, ruolo sociale) e processuali (es. autoincolpazione o silenzio consapevole) per stabilire il nesso causale con la misura cautelare.
  • Non tutte le frequentazioni ambigue comportano automaticamente la perdita del diritto alla riparazione: è necessaria una motivazione che colleghi specificamente quelle frequentazioni alla formazione dell'apparenza di colpevolezza che ha indotto la misura cautelare.
  • Per difendersi in casi analoghi, è utile documentare: assenza di partecipazione organizzativa (smentire la qualità apicale), spiegazioni credibili delle frequentazioni contestate, elementi che riducano l'affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e la mancanza di un nesso causale tra i comportamenti del richiedente e la misura cautelare.

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