Cassazione Penale, Sentenza n. 17665/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduceva inosservanza ed errata applicazione dell'art. 32, comma 25, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326). Il Procuratore generale ha censurato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva revocato l'ordine di demolizione inflitto ad Antonio Loffredo in base al presupposto che gli eredi avessero effettuato, successivamente al termine di legge, la demolizione parziale della volumetria abusiva (originaria circa 3.460 mc) rendendo il manufatto rientrante nel limite complessivo di 3.000 mc e ottenendo quindi i permessi in sanatoria. Il ricorrente ha sostenuto che la riduzione volumetrica operata dopo il termine per la condonabilità (31/03/2003) non può rendere condonabile un'opera che all'epoca superava i limiti, e che la circolare ministeriale n. 2699/2005, essendo fonte secondaria, non può derogare al testo di legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. La Cassazione ha affermato che l'art. 32, comma 25, consente la sanatoria solo per le opere ultimate e con i requisiti posseduti alla data del 31 marzo 2003; non è consentito eseguire, dopo tale termine, demolizioni finalizzate a ridurre la volumetria per rendere l'opera condonabile, poiché ciò costituirebbe un indebito aggiramento della disciplina legislativa. La Corte ha inoltre precisato che la circolare ministeriale n. 2699/2005 è atto interno non vincolante e non può modificare la norma di legge; infine ha rilevato che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare la legittimità dei successivi titoli in sanatoria rilasciati dal Comune e la loro compatibilità con i presupposti di legge, cosa non fatta.
Norme richiamate
art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in legge 24 novembre 2003, n. 326)
Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 mc. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 mc per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi
La norma ammette la condonabilità soltanto per le opere ultimate e con i requisiti posseduti alla data del 31/03/2003; non consente interventi successivi volti a rendere conformi opere che alla data eravano non condonabili.
Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2699 del 5/7/2005
Per le nuove costruzioni residenziali, il comma 25 prevede che le suddette disposizioni si applichino alle opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 non superiori a 750 mc. per singola richiesta di titolo abilitativo in sanatoria, a condizione, tuttavia, che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3000 mc. In caso di superamento di quest'ultimo limite, pertanto, è preclusa ogni forma di sanatoria, salva la doverosa riconduzione al limite dei 3000 mc. con demolizione delle opere scorporabili eccedenti. In questo caso, alla domanda di sanatoria deve essere allegato un atto d'obbligo da parte dell'interessato a demolire le parti eccedenti i 3.000 mc. Il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria è condizionato dall'effettiva esecuzione delle demolizioni, che deve avvenire con le modalità indicate dalle norme relative al completamento delle opere abusive (art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985)
Atto amministrativo di natura interpretativa; la Corte ha ritenuto che la circolare non può modificare il dettato legislativo e non vincola il giudice penale o gli amministrati.
art. 35, comma 14, legge 28 febbraio 1985, n. 47
Richiamato quale limite alle possibilità di intervento successivo sulle opere abusive (modesti lavori di rifinitura), ma non idoneo a giustificare demolizioni post-termine finalizzate a rendere condonabile un'opera.
art. 43, quinto comma, legge 28 febbraio 1985, n. 47
Consente opere strettamente necessarie per rendere funzionali edifici non completati per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali; la Corte distingue questi interventi dalle demolizioni post-termine che mirano a eludere il limite temporale per la condonabilità.
Giurisprudenza di riferimento (Cassazione e Cons. Stato)
La Corte ha richiamato precedenti sentenze (es. Sez. 3, n. 43933/2021; Sez. 3, n. 1234/2024; Sez. 3, n. 31783/2022; Cons. St., sent. n. 665/2018) a sostegno del principio che la volumetria ai fini del condono si valuta alla data del 31/03/2003 e che le circolari non possono alterare la legge.
Massime di principio
- La condonabilità edilizia prevista dall'art. 32 comma 25 del d.l. 269/2003 si valuta esclusivamente sulla base dello stato dell'opera e della volumetria alla data del 31/03/2003; non sono ammessi interventi ex post volti a modificare tale stato per rendere un'opera condonabile.
- Le circolari ministeriali sono atti interpretativi interni e non possono avere efficacia modificativa della legge: non vincolano il giudice penale né legittimano l'elusione del termine o dei limiti legislativi.
- Demolizioni o altri interventi eseguiti dopo il termine di condonabilità che hanno la finalità di rientrare nei limiti volumetrici costituiscono, di regola, ulteriori abusi e non possono legittimare titoli in sanatoria.
- Il giudice che valuta la revoca di un ordine di demolizione deve verificare la legittimità dei titoli amministrativi sopravvenuti (sanatorie/concessioni) rispetto ai presupposti di legge e alla situazione fattuale alla data di riferimento per il condono.
- Sono ammesse solo le possibilità di intervento espressamente previste dalla legge (es. modesti lavori di completamento o opere necessarie per la funzionalità secondo art. 35 e art. 43 della legge 47/1985), non interventi sostanziali finalizzati a eludere i requisiti di condonabilità.
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