Cassazione Penale, Sentenza n. 17662/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Finocchiaro ha impugnato l'ordinanza del 3 luglio 2025 con cui il GIP presso il Tribunale della Libertà di Messina ha rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare. In cassazione il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione e illogicità dell'ordinanza reiettiva ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'imputato ha formalmente rinunciato al ricorso con atto del 7 gennaio 2026 depositato dal difensore; per effetto della rinuncia il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente la Corte ha condannato la parte privata al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla cassa delle ammende, determinata in euro 500,00, ritenendo che l'art. 616 cod. proc. pen. si applichi alle inammissibilità dovute alla rinuncia all'impugnazione come ricomprese nell'art. 591 cod. proc. pen., conformemente a precedente giurisprudenza.
Norme richiamate
decreto legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020
richiamato quale norma di riferimento procedurale per le conclusioni del Procuratore generale depositate in udienza
art. 299 cod. proc. pen.
norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione dell'ordinanza reiettiva; la Corte non ha esaminato il merito perché il ricorso è risultato inammissibile per rinuncia
art. 616 cod. proc. pen.
la Corte interpreta l'art. 616 come applicabile senza distinzione alle varie cause di inammissibilità, imponendo la sanzione pecuniaria e la condanna alle spese anche quando l'inammissibilità deriva dalla rinuncia all'impugnazione
art. 591 cod. proc. pen.
individua tra le ipotesi di inammissibilità il caso della rinuncia all'impugnazione; la Corte lo richiama per collegarlo all'applicazione dell'art. 616
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921
Sez. 6, n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921
precedente ritenuto coerente: anche in quel caso la Corte ha affermato che l'art. 616 impone la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dovuta a rinuncia all'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se tempestiva e formalizzata, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito da parte della Corte.
- In caso di inammissibilità per rinuncia, la parte rinunciante è comunque condannata al pagamento delle spese processuali.
- L'art. 616 cod. proc. pen. si applica anche alle ipotesi di inammissibilità derivanti dalla rinuncia all'impugnazione (art. 591 cod. proc. pen.), con l'obbligo di versare la somma alla cassa delle ammende; la misura della somma è rimessa al giudice e può essere contenuta se ritenuto equo.
- La rinuncia può essere resa personalmente dall'imputato e depositata dal difensore; è importante che sia tempestiva e documentalmente acquisita agli atti per produrre effetti.
- Prima di rinunciare è opportuno valutare le conseguenze economiche (spese e sanzione) e la perdita della possibilità di ottenere un riesame della misura cautelare; se si intende mantenere qualche tutela, considerare alternative procedurali diverse dalla rinuncia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17656/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17657/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17661/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17664/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17665/2026 del 18/05/2026
- Sentenza penale · 18 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 17666/2026 del 18/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →