Cassazione Penale, Sentenza n. 17657/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p. relativa alla particolare tenuità del fatto. Ha sostenuto che, trattandosi di reato di pericolo astratto (deposito incontrollato di rifiuti pericolosi), la valutazione della tenuità deve concentrarsi sull'esiguità del pericolo effettivamente creato dalla condotta e non sul mero dato quantitativo o temporale; ha richiamato la conservazione ermetica dei rifiuti (cisterna plastica in gabbia metallica), l'assenza di sversamenti, la permanenza sotto sequestro per anni senza misure di sicurezza addizionali e la successiva attenzione gestionale della società come elementi indicativi della modesta offensività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 è un reato di pericolo astratto: l'offesa consiste nella minaccia potenziale all'ambiente e non è necessario accertare un danno concreto. Sulla base della giurisprudenza e dei criteri di cui all'art. 133 c.p., la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che hanno considerato rilevanti l'entità dei rifiuti, la loro tipologia e la protrazione del deposito per molti anni come elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità. Ha inoltre affermato che la mera assenza di sversamenti o le modalità di contenimento non escludono, di per sé, la potenziale idoneità a cagionare danno; la valutazione della condotta successiva è un parametro utile ma non obbligatoriamente esaustivo e la Corte non è tenuta ad esaminare tutti gli elementi di cui all'art. 133 se indica quelli ritenuti rilevanti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, comma 2
La norma configura un reato di pericolo astratto: punisce il deposito incontrollato di rifiuti in quanto atto potenzialmente idoneo a arrecare danno all'ambiente, senza necessità di accertamento del danno effettivo.
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione composita secondo i parametri di cui all'art. 133 c.p.; non è automaticamente estensibile in presenza di elementi che indicano una concreta pericolosità della condotta (es. grande quantità, natura pericolosa, protrazione).
art. 133 cod. pen.
Individua i criteri da considerare nella valutazione della tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e, dopo la riforma, anche la condotta successiva; la valutazione è globale e discrezionale ma deve essere motivata sui fattori ritenuti rilevanti.
Sentenza Sez. Unite n. 13681 del 25/02/2016
Richiama la struttura e i limiti dell'ambito di applicazione dell'art. 131‑bis: graduazione qualitativa basata su pena e natura della condotta, elemento personale (assenza di abitualità), e limitazioni alle ipotesi compatibili con l'idea di 'particolare tenuità'.
Cass. Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019
Ha affermato che, anche per reati di pericolo, non è sufficiente l'occasionalità del fatto; per riconoscere la tenuità occorre che l'offesa, valutata nelle modalità di condotta e nell'esiguità del pericolo, sia di particolare tenuità.
Cass. Sez. 3, n. 5410 del 17/10/2019
Ha chiarito che il solo dato quantitativo dei rifiuti non è criterio risolutivo: è necessario valutare l'effettiva esposizione a pericolo o compromissione ambientale derivante dalla specifica condotta, considerando anche la composizione dei rifiuti.
Massime di principio
- Per i reati di pericolo astratto (es. deposito incontrollato di rifiuti) l'assenza di danno concreto non esclude automaticamente la punibilità: la valutazione si concentra sull'esiguità del pericolo.
- L'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p. richiede una valutazione globale ai sensi dell'art. 133 c.p.: modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo e condotta successiva vanno ponderati congiuntamente.
- Il mero dato quantitativo non è di per sé decisivo né esclude la tenuità, ma quantità, tipologia dei rifiuti e durata del deposito sono fattori rilevanti e possono legittimamente ostare all'applicazione della causa di non punibilità.
- Modalità di conservazione (es. contenitori ermetici, assenza di sversamenti) possono attenuare la valutazione del pericolo ma non la escludono automaticamente quando la natura e la massa dei rifiuti rendono plausibile un rischio significativo.
- La condotta successiva (adempimenti, misure di riparazione, gestione migliorata) è un elemento valutabile ai fini della tenuità, ma il giudice non è obbligato a esaminare ogni possibile fattore se indica quelli ritenuti determinanti.
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