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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17661/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva due motivi principali: 1) vizio di motivazione e valutazione della prova con riferimento all'elemento oggettivo del reato (contestata l'accertata partecipazione della società MA.LI.KA. al sistema di 'frode carosello' e la presunta partecipazione diretta dell'imputato, nonché l'uso di mere presunzioni e l'assenza di indicazione degli acquirenti finali); 2) vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo all'elemento soggettivo (si censurava l'affermazione della Corte d'appello secondo cui non sarebbe richiesta la prova del dolo specifico, potendosi ricavare la responsabilità anche da presunzioni che l'operatore avrebbe dovuto sospettare l'irregolarità).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo in diritto: ha stabilito che il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 richiede il dolo specifico e non può essere sostituito da presunzioni proprie del contesto tributario. Per effetto di ciò e considerata la sopravvenuta prescrizione, la sentenza è stata annullata senza rinvio con riguardo al reato relativo all'anno d'imposta 2014 (fatto del 25/09/2015) perché estinto per prescrizione; con riferimento al reato relativo all'anno d'imposta 2015 (fatto del 28/09/2016) la Cassazione ha annullato la decisione impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio, dovendosi riesaminare la responsabilità in ordine al dolo specifico. Sul punto oggettivo, invece, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure e ha confermato la congruità della motivazione circa l'esistenza di plurimi elementi indiziari della partecipazione della società al meccanismo di frode (distrazioni documentali, anomalie nelle date di fattura e trasferimento, flussi di pagamento, assenza di struttura e costi di gestione, ecc.).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    La Corte ha ribadito che l'art. 2 richiede, oltre al dolo generico, il dolo specifico della finalità evasiva; non è ammissibile sostituirlo con presunzioni tipiche del processo tributario secondo le quali "avrebbe dovuto sospettare".

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Richiamato in relazione ai capi di imputazione originari; la decisione sul dolo specifico interessa anche le posizioni collegate contestate ai medesimi articoli.

  • Codice penale, art. 81 comma 2

    Riferimento alla recidiva o concorso di norme nella determinazione della pena applicata in sede di merito; la Cassazione non ha riformulato la valutazione sanzionatoria generale oltre agli effetti sull'annullamento per prescrizione e rinvio.

  • Legge 30 dicembre 1993, n. 537, art. 14 comma 4-bis

    La Corte ha osservato che la regola di indeducibilità dei componenti negativi del reddito si applica alle procedure di accertamento tributario e non incide direttamente sulla configurabilità del reato penale; la norma tributaria non può sostituire l'accertamento del dolo specifico richiesto in sede penale.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8 (conv. L. n. 44/2012)

    Richiamato per il contesto normativo che ha modificato la disciplina tributaria citata dalla Corte in tema di indeducibilità; utilizzato per separare l'ambito degli accertamenti tributari da quello penale.

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Il ricorso in cassazione è stato articolato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att.; citato come vincolo di sinteticità della motivazione dei motivi di ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Richiamato come base normativa dei motivi di cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha accertato la fondatezza parziale delle censure ai sensi di tali letture.

Massime di principio

  • Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) richiede la prova del dolo specifico finalizzato all'evasione: non è sufficiente dimostrare che l'operatore "avrebbe dovuto sospettare" l'irregolarità usando presunzioni proprie del diritto tributario.
  • Le presunzioni o regole proprie degli accertamenti tributari (es. indeducibilità dei costi correlati a condotte criminose) non possono automaticamente sostituire in sede penale l'accertamento dell'elemento soggettivo richiesto per la rilevanza penale.
  • Se, in sede di legittimità, emerge contemporaneamente un vizio di motivazione decisivo sulla responsabilità e la prescrizione del reato per una delle annualità, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio per la parte estinta e disporre il rinvio per le parti ancora perseguibili.
  • Per configurare la partecipazione a una frode a carosello in ambito penale occorre un quadro fattuale coerente e plurimo di elementi (incongruenze documentali, flussi finanziari anomali, tempistiche di fatturazione e trasferimento, assenza di reale attività economica o strutture) e non il solo affidamento su generiche presunzioni.
  • In impugnazione è efficace distinguere censure sull'elemento oggettivo (prove e fatti concreti) da quelle sull'elemento soggettivo: anche se la prova oggettiva può risultare solida, un difetto nella valutazione del dolo può comportare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.

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