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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17656/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10/07/2025, deducendo diversi profili: Barbati e Barca hanno eccepito violazione del divieto di ne bis in idem tra i capi B) e C) e difformità tra la pronuncia e l'accordo di cui all'art. 599-bis c.p.p.; entrambi hanno inoltre censurato il calcolo degli aumenti per continuazione. Basile ha censurato la sussistenza e la motivazione dell'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 d.P.R. 309/90) e la congruità della pena. Chirico ha impugnato la determinazione della pena base (ritenuta eccessiva rispetto al minimo edittale), denunciando travisamento della prova e motivazione illogica nella dosimetria e nell'applicazione delle attenuanti (art. 74, comma 7). I fratelli Manca hanno contestato la mancata efficacia pratica del riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nella riduzione concreta della pena e la corretta applicazione degli aumenti per continuazione (art. 81 cpv.) nonché, per Maurizio, la motivazione sulla recidiva (art. 99 c.p.). Vollaro ha lamentato il mancato riconoscimento della minima partecipazione (art. 114 n.1 c.p.). Alcuni imputati, in appello, avevano però rinunciato a molti motivi e (per Barbati e Barca) avevano concordato la pena ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi con decisione del 28/04/2026. Per i ricorrenti che avevano concordato la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. (Barbati e Barca) la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze diverse da quelle ammesse dalla giurisprudenza (formatione della volontà, consenso del P.G., difformità della pronuncia rispetto all'accordo), osservando che la pena irrogata corrispondeva a quella concordata e che la presunta discrepanza verbale/motivazione era errore di verbalizzazione non idoneo a rendere la pena illegale. Quanto agli altri ricorrenti (Basile, Chirico, Manca A., Manca M., Vollaro) i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: la Corte ha confermato la valutazione di merito circa responsabilità, aggravanti e dosimetria, ritenendo la motivazione della Corte d'appello logica e sufficiente; ha inoltre respinto le censure in ordine a recidiva, continuazione e mancato riconoscimento di attenuanti incompatibili con specifiche aggravanti (es. art. 114 vs art. 73, comma 6). Sono state imposte spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a carico di ciascun ricorrente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 art. 73

    Norma centrale sui reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei reati contestati (importazione, detenzione, estrazione e commercio di cocaina) e ha ritenuto legittima l'applicazione, da parte del giudice di merito, delle aggravanti specifiche quando adeguatamente motivate e coerenti con le risultanze probatorie

  • d.P.R. 309/1990 art. 74 comma 7

    Prevede l'attenuante speciale per la collaborazione: la Corte ha confermato che il riconoscimento dell'attenuante in appello è possibile e che, se le parti concordano la pena tenendone conto ex art. 599-bis, la valutazione dell'entità della diminuzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata anche sinteticamente

  • d.P.R. 309/1990 art. 80

    Aggravante dell'ingente quantità: la Corte ha richiamato l'onere motivazionale del giudice di merito circa la consapevolezza dell'agente in relazione alla quantità, e ha ritenuto che ne fosse data adeguata prova/motivazione nel caso esaminato

  • Codice Penale art. 81 comma finale (continuazione)

    Regola l'aumento per reati in continuazione: la Corte ha confermato che il giudice di merito deve motivare l'aumento distintamente per i reati satelliti, ma che l'onere motivazionale è modulato in rapporto all'entità degli aumenti (motivazione sintetica sufficiente per aumenti contenuti)

  • Codice Proc. Pen. art. 599-bis

    Istituisce il concordato in appello: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione sulle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis (ammissibili solo motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del P.G. e alla difformità tra accordo e pronuncia); doglianze rinunciate in appello diventano inammissibili

  • Codice Penale art. 114 n.1

    Attenuante della minima partecipazione: la Corte ha confermato che è incompatibile con l'applicazione di aggravanti che si fondano sul numero dei partecipanti (es. art. 73 comma 6 d.P.R. 309/90) e quindi il mancato riconoscimento può essere legittimo se sussiste l'aggravante

  • Codice Penale art. 62-bis

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il riconoscimento deve tradursi in una riduzione concreta della pena secondo la valutazione di merito; la valutazione comparativa con aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice e deve essere motivata

  • Codice Penale art. 99

    Recidiva: la Corte ha sottolineato che l'applicazione della recidiva richiede valutazione motivata della rilevanza e della tempestività dei precedenti; la recidiva può coesistere con la continuazione se adeguatamente motivata

  • Codice Penale art. 133

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ribadito che la scelta del giudice di merito sulla misura rientra nella sua ampia discrezionalità; la motivazione può essere sintetica se la pena non è vicina al massimo edittale

  • Codice Proc. Pen. art. 546 e 125

    Prescrizioni sulla motivazione della sentenza e sul contraddittorio: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente e che le deduzioni non adeguatamente contestate o rinunciate non possono formare oggetto di sindacato in Cassazione

Massime di principio

  • Se l'imputato concorda la pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinuncia espressamente a motivi di merito, in Cassazione sono ammissibili solo i motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del Pubblico Ministero e alla difformità tra accordo e pronuncia; altre censure diventano inammissibili
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena (art. 133 c.p.); quando la pena è contenuta o vicina al minimo, la motivazione può essere sintetica purché dia conto dei criteri utilizzati; richieste di riesame dei fatti già rinunciati in appello non sono ammissibili in Cassazione
  • In caso di continuazione (art. 81 cpv.), il giudice deve motivare l'aumento distintamente per ciascun reato satellite, ma l'onere motivazionale è proporzionato all'entità dell'aumento: aumenti modesti possono essere motivati in modo sintetico
  • L'aggravante per ingente quantitativo (art. 80 d.P.R. 309/90) richiede una motivazione circa la consapevolezza dell'agente sul quantitativo; l'assenza di questa motivazione è censurabile, ma se dalle intercettazioni e atti emerge conoscenza, l'applicazione è legittima
  • La circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) è incompatibile con aggravanti che fondano l'aumento sul numero dei partecipanti (es. art. 73 comma 6 d.P.R. 309/90); la sua richiesta può essere respinta se l'aggravante è adeguatamente provata
  • La recidiva (art. 99 c.p.) non opera automaticamente: il giudice deve confrontare la natura, la distanza temporale e la rilevanza dei precedenti; tuttavia recidiva e continuazione possono coesistere se motivate
  • Le discrepanze formali tra verbale d'udienza e motivazione della sentenza (es. indicazione dell'aumento per continuazione) devono essere valutate alla luce del complesso degli atti: se la pena effettiva corrisponde all'accordo, la mera imprecisione verbale non annulla la decisione

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