Sentenza del 15/07/2024 n. 19472 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la decisione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna per violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997. La controversia riguardava il diniego della detrazione del 36% delle spese di manutenzione ordinaria sostenute per il tetto comune a due unità immobiliari residenziali, autonomamente accatastate e appartenenti in comproprietà indivisa ad A.A. (75%) e alla moglie (25%). L’Agenzia aveva negato il beneficio perché l’immobile non sarebbe stato un condominio in senso tecnico; il contribuente sosteneva invece che la detrazione spettasse anche per parti comuni appartenenti a più comproprietari, senza che fosse necessario un condominio formalmente costituito. Le cartelle impugnate riguardavano l’IRPEF 2011 e 2012, per 223 euro ciascuna.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR che aveva riformato la decisione favorevole della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione. Ha stabilito che il richiamo all’art. 1117 c.c. contenuto nella legge n. 449 del 1997 individua le parti e gli interventi edilizi agevolabili, ma non limita la detrazione ai soli edifici in condominio. Il beneficio può spettare a tutti i possessori o detentori delle parti comuni che abbiano effettivamente sostenuto le spese. Il giudice del rinvio dovrà applicare questo principio, esaminare le ulteriori questioni ancora rilevanti e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha inoltre rilevato che la CTR non aveva esaminato l’eventuale configurabilità di un condominio minimo, questione da valutare nel nuovo giudizio.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997
La disposizione agevolativa si applica in riferimento alle opere di manutenzione eseguite sui beni descritti all' art. 1117 , comma 1, n. 1, cod. civ. , pertanto "tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate" (evidenza aggiunta), purché siano eseguite, come scrive il legislatore, "sulle parti comuni di un edificio residenziale" ( art. 1 , comma 1, della legge n. 449 del 1997 ).
La detrazione si applica alle opere sulle parti comuni di un edificio residenziale individuate dall’art. 1117, comma 1, n. 1, c.c.; il rinvio serve a identificare le parti e gli interventi agevolabili, non a richiedere che l’edificio sia formalmente costituito in condominio.
Art. 1117, comma 1, n. 1, del codice civile
La disposizione agevolativa si applica in riferimento alle opere di manutenzione eseguite sui beni descritti all' art. 1117 , comma 1, n. 1, cod. civ. , pertanto "tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate" (evidenza aggiunta), purché siano eseguite, come scrive il legislatore, "sulle parti comuni di un edificio residenziale" ( art. 1 , comma 1, della legge n. 449 del 1997 ).
La norma identifica le parti dell’edificio rilevanti ai fini dell’agevolazione, comprese quelle necessarie all’uso comune come tetti, fondazioni e facciate. Il suo richiamo nella disciplina fiscale non impone, di per sé, che i comproprietari abbiano costituito un condominio in senso tecnico.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
Con il suo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , il contribuente contesta la violazione dell' art. 1 , comma 1, della legge n. 449 del 1997 , in cui è incorso il giudice dell'appello per aver ritenuto che il beneficio fiscale non risulti riconoscibile in relazione ai lavori di manutenzione eseguiti su una unità immobiliare residenziale che abbia parti comuni, quando tra i comproprietari non sussista un condominio in senso tecnico.
La disposizione è stata utilizzata per proporre ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione della norma tributaria sostanziale; la Cassazione ha esaminato la censura come questione di interpretazione della legge.
Massime di principio
- Per l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, il fatto che l’edificio non sia formalmente organizzato in condominio non esclude automaticamente la detrazione: rilevano la natura residenziale dell’edificio, la presenza di parti comuni agevolabili e l’effettivo sostenimento della spesa da parte del possessore o detentore.
- Il riferimento legislativo all’art. 1117 c.c. può avere la funzione di individuare le parti comuni e gli interventi edilizi ammessi al beneficio, senza restringere l’agevolazione ai soli condomìni in senso tecnico.
- Quando le unità immobiliari sono soltanto due, può essere rilevante verificare se ricorra un condominio minimo; la questione va accertata nel caso concreto e non può essere omessa se può incidere sulla decisione.
- La decisione della Cassazione non riconosce direttamente la detrazione al contribuente né annulla definitivamente le cartelle: cassa la sentenza d’appello e rinvia per un nuovo esame secondo il principio di diritto, comprese le questioni ulteriori ancora proponibili.
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