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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30127/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due contribuenti, entrambi rappresentanti di commercio, avevano chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2000-2004 e, con una successiva istanza, per gli anni 2005-2008, contestando il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. La CTP aveva rigettato i ricorsi; la CTR, riuniti gli appelli, aveva accolto solo in parte quelli dei contribuenti, disponendo il rimborso per il periodo 2005-2008 e ritenendo tardiva, in modo apodittico, la domanda relativa al quadriennio 2000-2004. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla riunione dei giudizi e sul contraddittorio/difesa, perché la riunione era stata disposta all'udienza fissata per il solo appello di uno dei contribuenti, senza nuovo avviso alla coappellante, con conseguente omesso avviso di udienza e lesione del diritto di difesa; 2) violazione della disciplina del litisconsorzio/riunione, per avere la CTR considerato unitariamente la controversia; 3) omessa considerazione della posizione della coappellante; 4) motivazione apparente. I contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale con due motivi: 1) la CTR avrebbe rilevato d'ufficio la decadenza senza attivare il contraddittorio; 2) la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tardiva l'istanza di rimborso per il periodo 2000-2004 senza accertare in concreto il decorso del termine di 48 mesi dal versamento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale limitatamente alla posizione della contribuente per la quale non era stato inviato l'avviso di udienza, dichiarando inammissibile la censura sulla mera opportunità della riunione; ha inoltre accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, rilevando che la CTR aveva affermato la tardività della domanda di rimborso in modo apodittico, senza verificare il concreto decorso del termine di decadenza rispetto alla data del primo versamento e a quella dell'istanza. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale nei limiti in cui era effettivamente dedotto il vizio di omesso avviso di udienza per una delle parti, dichiarando inammissibile il profilo relativo alla opportunità della riunione; ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dei contribuenti, ritenendo non adeguatamente verificata la decadenza per il rimborso IRAP del periodo 2000-2004. Sono stati assorbiti gli altri motivi di ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale evocata per denunciare violazioni di norme sul procedimento e sul contraddittorio in cassazione

  • artt. 40 e 274 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente principale a sostegno della censura sulla riunione delle cause

  • artt. 29, 31 e 32 del d.lgs. n. 546/1992

    l'art. 31 impone la comunicazione dell'udienza almeno trenta giorni prima, a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa; l'omissione comporta nullità della decisione; gli artt. 29 e 32 sono richiamati per la disciplina della riunione e dei termini di deposito di documenti e memorie

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a presidio del diritto di difesa e del principio del contraddittorio

  • art. 14 del d.lgs. n. 546/1992

    invocato come norma sulla partecipazione necessaria/gestione unitaria della controversia tributaria, ma la censura non è stata accolta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 36 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza

  • art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dai contribuenti per il rinvio alle norme del codice di procedura civile nel processo tributario

  • art. 101 c.p.c.

    evocato dai contribuenti per il principio del contraddittorio anche rispetto ai rilievi officiosi

  • art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973

    norma sulla domanda di rimborso e sul termine di decadenza di 48 mesi dal versamento, che la CTR doveva applicare verificando in concreto la tempestività

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato dai contribuenti per la valutazione delle prove e dei fatti non contestati

  • art. 61 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per estendere ai giudizi di appello la disciplina dell'art. 31 sulla comunicazione dell'udienza

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello, la comunicazione della data di udienza alle parti, nei termini di legge, è presidio essenziale del contraddittorio e del diritto di difesa; la sua omissione determina nullità della decisione nei confronti della parte non avvisata.
  • La partecipazione all'udienza di una parte o del difensore di un'altra parte non sana l'omissione dell'avviso di udienza quando tale omissione abbia impedito il deposito di memorie nei termini e la piena esplicazione della difesa, anche orale, della parte pretermessa.
  • Il provvedimento di riunione delle cause, quando fondato su valutazioni di mera opportunità, ha natura ordinatoria ed è insindacabile in sede di legittimità, sicché non può essere utilmente censurato solo per la sua inopportunità.
  • In tema di rimborso di imposta soggetto a termine decadenziale, il giudice deve verificare in concreto la data dei versamenti e quella di presentazione dell'istanza, non potendo dichiarare la tardività in modo apodittico o senza accertamento del decorso del termine previsto dalla legge.
  • Nel giudizio tributario, le questioni di contraddittorio e di tempestività della domanda devono essere trattate con specifica attenzione alla posizione di ciascun contribuente, quando i giudizi restano autonomi pur se riuniti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRimborsi
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioNullità

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