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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15855/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un’emergenza rifiuti seguita all’incendio della discarica comunale di Foggia. In forza di ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Provincia, i rifiuti della città furono conferiti presso la discarica di Cerignola gestita da SIA. SIA emise fatture nei confronti della società in house Amica, affidataria del servizio di igiene ambientale del Comune di Foggia; ottenne decreto ingiuntivo contro Amica e procedette a pignoramento presso terzi contro il Comune. Dopo un accordo rateale e il successivo fallimento di Amica, il fallimento di Amica contestò l’opponibilità del decreto ingiuntivo e chiese la restituzione delle somme pagate a seguito dell’esecuzione. SIA, costituitasi, chiamò in causa il Comune sostenendo che l’obbligazione di pagamento gravasse direttamente su quest’ultimo, in ragione delle ordinanze emergenziali e della nota dell’8/11/2007 sottoscritta anche dal sindaco, che avrebbe integrato un riconoscimento del debito e una richiesta di rateizzazione. In cassazione il fallimento di SIA dedusse: 1) violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per asserita errata qualificazione della domanda verso il Comune come domanda di manleva e per motivazione apparente; 2) violazione degli artt. 50 e 113 d.lgs. 267/2000 e degli artt. 191, 198 e 202 d.lgs. 152/2006, sostenendo che il Comune fosse obbligato direttamente verso SIA; 3) violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., perché la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di riconoscimento del debito; 4) violazione degli artt. 198 d.lgs. 152/2006, 1988 e 2730 c.c., per il rilievo dato alla natura della nota dell’8/11/2007 e per il mancato riconoscimento del debito; 5) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per motivazione ritenuta tautologica; 6) insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato che le ordinanze erano indirizzate direttamente al Comune; 7) violazione del D.M. 55/2014, per un asserito errore nella liquidazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, confermando che la società in house è soggetto giuridico distinto dal Comune, con autonomia patrimoniale e personalità propria; che il contratto di servizio con la società in house può essere successivo e non rende il Comune debitore diretto verso il terzo fornitore; che le ordinanze emergenziali non comportavano un obbligo del Comune di contrarre direttamente con SIA; che la nota dell’8/11/2007 non poteva far sorgere un’obbligazione comunale inesistente in assenza di un valido rapporto sottostante e comunque era questione già trattata nel contraddittorio; che la doglianza sulle spese era frutto di mero errore materiale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di legittimità e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del fallimento di SIA. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Bari che aveva escluso qualsiasi obbligazione diretta del Comune di Foggia nei confronti di SIA, ribadendo la separazione soggettiva tra il Comune e la società in house Amica, la mancanza di solidarietà passiva e l’assenza di un rapporto contrattuale o legale tra Comune e SIA. Ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione della domanda di SIA verso il Comune come domanda di manleva, ha escluso nullità processuali rilevanti, ha considerato inammissibili alcune censure perché richiedevano una nuova valutazione del fatto, e ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle spese poiché la somma indicata in sentenza era un evidente errore materiale (13.100.000 anziché 13.100 euro). Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare una pretesa ultrapetizione/errata qualificazione della domanda; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di merito ha correttamente qualificato le domande proposte.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle risultanze di causa; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o infondata perché mirava a una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 132 c.p.c.

    Dedotto per motivazione apparente o inesistente; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito esistente e logicamente comprensibile.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha escluso il vizio motivazionale denunciato.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa rilevazione d’ufficio di una nullità; la Corte ha escluso la lesione del contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per la denuncia di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    Richiamato in tema di ordinanze contingibili e urgenti del sindaco/presidente; la Corte ha escluso che da tali ordinanze derivasse un’obbligazione diretta del Comune verso SIA.

  • art. 113 d.lgs. 267/2000

    Invocato dalla ricorrente nel contesto del servizio pubblico locale; la Corte non vi ha ravvisato una base per obbligare direttamente il Comune verso il creditore della società in house.

  • art. 191 d.lgs. 152/2006

    Richiamato per sostenere la doverosità del conferimento dei rifiuti; la Corte ha ritenuto che ciò non comportasse un rapporto diretto Comune-SIA.

  • art. 198 d.lgs. 152/2006

    Invocato quale norma sul servizio di gestione dei rifiuti in privativa; la Corte ha escluso che essa creasse automaticamente un debito del Comune verso SIA.

  • art. 202 d.lgs. 152/2006

    Richiamato in tema di gestione del servizio rifiuti; non è stato ritenuto fondamento di una responsabilità diretta del Comune.

  • art. 101 c.p.c.

    Dedotto per asserita violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso che la questione fosse stata introdotta d’ufficio in modo lesivo del diritto di difesa.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato sulla promessa di pagamento; la Corte ha ribadito che la promessa/ricognizione non può far sorgere un’obbligazione inesistente.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato sulla confessione/ricognizione; la Corte ha affermato che non basta a creare un debito inesistente.

  • art. 1294 c.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello per escludere la solidarietà passiva del Comune con Amica.

  • art. 156, comma 5, TUEL

    Citato dalla Corte d’appello per affermare che gli enti locali possono effettuare spese solo con copertura e impegno contabile.

  • art. 153, comma 5, TUEL

    Richiamato dalla Corte d’appello in tema di copertura finanziaria e regolarità contabile della spesa dell’ente locale.

  • art. 194, comma 1, lett. e), TUEL

    Richiamato dalla Corte d’appello per il riconoscimento dei debiti derivanti da lavori/forniture urgenti, in assenza del quale la spesa non può vincolare l’ente.

  • art. 647 c.p.c.

    Evocato nel riepilogo dei fatti in relazione al decreto ingiuntivo non munito di provvisoria esecutività.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5 c.p.c.

    Norme sul sindacato di legittimità invocate per i vari motivi; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondate le doglianze nei limiti del ricorso per cassazione.

  • d.lgs. n. 175/2016, art. 2

    Richiamato per distinguere società a partecipazione pubblica, a controllo pubblico e società in house.

  • art. 2359 c.c.

    Richiamato come criterio di controllo societario nell’ambito delle società a controllo pubblico.

  • art. 1 l.fall.

    Richiamato per affermare che le società pubbliche restano assoggettabili al fallimento, a differenza degli enti pubblici.

  • art. 4, comma 13, d.l. 95/2012 conv. in l. 135/2012

    Richiamato per ribadire l’applicazione delle norme civilistiche alle società pubbliche.

  • art. 1, comma 3, d.lgs. 175/2016

    Richiamato per confermare che alle società pubbliche si applicano le regole del codice civile e della crisi d’impresa.

  • art. 14 d.lgs. 175/2016

    Richiamato per l’assoggettabilità delle società pubbliche alle procedure concorsuali.

  • art. 4 l. 70/1975

    Richiamato per escludere la creazione di enti pubblici fuori dai casi previsti dalla legge.

  • D.M. n. 55/2014, artt. 4 e 6

    Richiamato per la liquidazione delle spese; la somma apparente era dovuta a mero errore materiale.

Massime di principio

  • La società in house, pur essendo controllata e partecipata da un ente pubblico, conserva distinta soggettività giuridica e autonomia patrimoniale perfetta; di regola, i rapporti obbligatori sorti nell’esecuzione del servizio si imputano alla società e non automaticamente all’ente socio.
  • Le ordinanze contingibili e urgenti che impongono un determinato conferimento o trattamento dei rifiuti non trasformano, di per sé, il Comune in debitore diretto del terzo fornitore quando il servizio sia stato materialmente eseguito tramite una società in house.
  • La ricognizione di debito o la promessa di pagamento non possono far sorgere un’obbligazione se il rapporto fondamentale non esiste o non è valido; esse hanno efficacia solo sul piano probatorio-processuale.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando manchi effettivamente l’esposizione del percorso logico-giuridico della decisione; non è ravvisabile se la sentenza espone in modo intellegibile le ragioni del decisum, anche sinteticamente.
  • L’ente locale non può assumere validamente impegni di spesa in assenza delle forme e della copertura previste dalla contabilità pubblica; il riconoscimento di debiti fuori bilancio richiede i presupposti e le procedure stabilite dall’ordinamento.
  • L’errore macroscopico nella liquidazione delle spese può essere qualificato come mero errore materiale quando dal contesto della decisione risulti con evidenza l’importo corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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