Cassazione Civile, Ordinanza n. 15837/2026 del 23/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva confermato il rigetto dell’appello contro una cartella di pagamento emessa per IVA non versata nel terzo trimestre 2018. Con il primo motivo ha contestato la legittimità dell’intervento volontario dell’Agenzia delle entrate nel giudizio, sostenendo che nel processo tributario, in difetto di autorizzazione del giudice, non fosse ammissibile l’intervento del terzo e che l’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 imponesse solo la chiamata in causa dell’ente impositore da parte del concessionario della riscossione. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della costituzione in appello dell’ADER per avere quest’ultima conferito procura a un avvocato esterno in asserita violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 546/1992. Con il terzo motivo ha censurato la mancata compensazione delle spese, assumendo che le resistenti fossero risultate vittoriose solo grazie a documenti prodotti tardivamente nel corso del giudizio. Con il quarto motivo ha denunciato motivazione apparente, omessa pronuncia ed extrapetizione, sostenendo che la sentenza d’appello non avesse spiegato in modo adeguato le ragioni del rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 non introduce un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione, ma prevede una litis denuntiatio a tutela del rapporto interno fra i due soggetti; ne consegue che l’ente impositore, quale legittimato passivo della pretesa tributaria, può intervenire volontariamente nel giudizio tributario anche se non chiamato formalmente e senza necessità di autorizzazione del giudice, restando però soggetto alle preclusioni già maturate. Ha inoltre ritenuto legittima la difesa dell’ADER tramite avvocato del libero foro, richiamando la disciplina convenzionale e le condizioni che consentono il ricorso al patrocinio esterno. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non indicava quali documenti decisivi fossero stati prodotti tardivamente e in quale fase. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per sovrapposizione di censure e difetto di autosufficienza; comunque la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata sufficiente e non apparente. La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese e, definendo il giudizio in conformità alla proposta, ha applicato le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"
La norma impone al concessionario un onere di litis denuntiatio verso l’ente creditore quando siano contestate, anche solo indirettamente, le ragioni della pretesa tributaria; non configura litisconsorzio necessario e non impedisce l’intervento volontario dell’ente impositore.
La disciplina dell’intervento nel processo tributario consente la partecipazione dei soggetti destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso; l’ente impositore rientra in tale categoria.
L’Agenzia delle entrate-riscossione può stare in giudizio secondo la disciplina della propria rappresentanza e difesa, anche mediante avvocati del libero foro quando la convenzione e le condizioni normative lo consentano.
Le spese seguono il principio di soccombenza; la compensazione richiede i presupposti previsti dalla norma e, nel caso di vittoria basata su documenti prodotti tardivamente, la censura deve essere specifica e autosufficiente.
L’interventore deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento dell’intervento e non può superare le preclusioni istruttorie già maturate.
art. 1, comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Rende applicabili al processo tributario, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Le censure che mescolano in modo indistinto violazioni di legge e vizi processuali, senza chiara separazione dei motivi, sono inammissibili per difetto di specificità.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, non quando consenta il controllo logico-giuridico della decisione.
Concorre, insieme all’art. 132 c.p.c., a delineare il contenuto minimo della motivazione della sentenza.
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio.
Le doglianze di omessa pronuncia o extrapetizione devono essere specificamente riportate e autosufficienti per consentire il controllo della Corte.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale.
Definendo il giudizio in conformità alla proposta, la Corte applica le sanzioni per lite temeraria previste dalla norma; la conformità tra proposta e decisione finale integra una valutazione legale tipica.
Nel caso di definizione conforme alla proposta, la Corte può applicare le sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4.
Norma richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992
Nel caso concreto la Corte d’appello ha ritenuto provato il diniego di reclamo notificato ai procuratori costituiti.
L’obbligo di motivazione della cartella è soddisfatto quando essa rinvia a un atto presupposto che abbia già determinato il quantum del debito e indica il calcolo degli interessi.
La modifica normativa che esclude l’addebito dei compensi di riscossione al contribuente opera solo per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022.
art. 1, comma 15 L. n. 234/2021
Ha modificato l’art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 con efficacia dal 1° gennaio 2022.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
Consente il ricorso ad avvocati del libero foro in ipotesi particolari e secondo le condizioni previste.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la chiamata in causa dell’ente impositore da parte dell’agente della riscossione, quando la controversia investe il merito della pretesa fiscale e non solo atti esecutivi, è un onere di litis denuntiatio e non un presupposto di ammissibilità del giudizio; l’omissione fa ricadere sul concessionario le conseguenze della lite, ma non determina litisconsorzio necessario né impone al giudice la chiamata d’ufficio.
- L’ente impositore, quale titolare della pretesa tributaria, può intervenire volontariamente nel giudizio tributario anche se non formalmente chiamato, purché l’intervento avvenga nel rispetto delle preclusioni già maturate; l’intervento non consente di superare le decadenze istruttorie.
- La difesa dell’Agenzia delle entrate-riscossione mediante avvocato del libero foro è legittima quando la disciplina convenzionale o le condizioni normative lo consentano; non è sufficiente, per sé, la sola deduzione della mancata assistenza dell’Avvocatura dello Stato.
- Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e chiaramente distinte: la mescolanza di vizi diversi, la generica denuncia di motivazione apparente e la mancata indicazione degli atti o dei documenti rilevanti comportano inammissibilità.
- La motivazione è apparente solo quando non consente il controllo del ragionamento decisorio; non ricorre il vizio se la sentenza d’appello espone, anche sinteticamente, le ragioni del rigetto sui punti controversi.
- La compensazione delle spese nel processo tributario richiede una deduzione specifica dei presupposti invocati; chi contesti la mancata compensazione deve indicare in modo puntuale i documenti decisivi e la fase in cui sono stati prodotti.
- La definizione del giudizio conforme alla proposta del consigliere relatore legittima l’applicazione delle sanzioni per lite temeraria previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo una valutazione legale tipizzata dal legislatore.
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