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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15836/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (magistrato onorario)

La controversia

Una vice procuratrice onoraria presso la Procura della Repubblica aveva chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento della doppia indennità di udienza, sostenendo di aver svolto, nelle stesse giornate, due attività autonome: l'udienza dibattimentale pubblica e distinte udienze camerali (patteggiamenti, giudizi abbreviati, incidenti di esecuzione), ciascuna con proprio ruolo, verbale separato e autonomia procedurale. Il Ministero aveva proposto opposizione e il Tribunale l'aveva accolta; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo irrilevante il rito e affermando che la doppia indennità dipendesse solo dal superamento di cinque ore di durata dell'udienza. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 273/1989 in relazione all'art. 72 ord. giud., sostenendo che udienza camerale e udienza dibattimentale sono udienze distinte e autonome e danno luogo a una nuova indennità; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione contraddittoria e per errata considerazione delle circolari ministeriali, che non potrebbero derogare alla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui il giudice di merito aveva applicato una nozione di "udienza" come unità quotidiana di lavoro, senza compiere l'indagine necessaria sulla effettiva distinzione, nelle singole giornate, tra due o più udienze autonome. Il giudice di rinvio dovrà verificare, sulla base delle prove, se per ciascuna giornata la ricorrente abbia svolto funzioni in due o più udienze distinte, tenendo conto della diversificazione della composizione dell'organo giudicante, della finalità della funzione svolta o delle connotazioni pubbliche/camerali del modello processuale. Le spese, comprese quelle di legittimità, sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 2, d.lgs. n. 273/1989

    nel testo vigente all'epoca dei fatti

    la disposizione, relativa ai vice procuratori onorari, va letta nel senso che l'indennità è dovuta "per ogni udienza"; la duplicazione presuppone la celebrazione di udienze effettivamente distinte nello stesso giorno, non la sola durata complessiva dell'attività.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 273/1989

    ratione temporis applicabile

    richiamato come parametro interpretativo per il compenso dei giudici onorari: la duplicazione dell'indennità richiede due udienze distinte nello stesso giorno.

  • art. 72 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

    norma richiamata in combinato con l'art. 4 del d.lgs. n. 273/1989 per fondare la pretesa alla doppia indennità.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza derivante da motivazione viziata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare l'asserita contraddittorietà/insufficienza della motivazione della sentenza d'appello.

Massime di principio

  • In tema di compensi dei magistrati onorari, la doppia indennità per una medesima giornata spetta solo se risultano svolte due o più udienze effettivamente distinte, non essendo sufficiente il mero svolgimento di più procedimenti nello stesso contesto temporale.
  • La nozione di "udienza" non coincide con la generica unità giornaliera di lavoro: occorre verificare se vi sia una reale diversificazione dell'attività giudiziaria in termini di composizione dell'organo, finalità della funzione o connotazione del modello processuale.
  • La sola diversità di rito dei procedimenti trattati nello stesso giorno non è di per sé decisiva; ciò che rileva è l'autonomia dell'udienza sotto il profilo funzionale e organizzativo.
  • Quando il giudice di merito esclude la doppia indennità senza accertare in concreto se le attività svolte siano state rese in udienze distinte, la decisione è censurabile per erronea applicazione della disciplina sostanziale e per difetto di effettivo esame della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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