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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16785/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di un lavoratore volta ad ottenere differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello contrattuale originariamente assegnato, nonché il pagamento di lavoro straordinario che assumeva non retribuito. La corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo, da un lato, non provate le mansioni di livello 8 e comunque che il lavoratore fosse già remunerato con un superminimo tale da coprire quanto dovuto almeno per il livello 7; dall’altro, che gli straordinari risultassero pagati secondo le ore indicate nei rapportini di lavoro, come confermato anche da alcune testimonianze. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto tre censure: 1) contrasto tra motivazione e dispositivo e violazione degli artt. 156 e 161 c.p.c., sostenendo che la qualifica superiore sarebbe stata riconosciuta in motivazione ma non nel dispositivo; 2) erronea valutazione delle prove in punto straordinari, perché il giudice avrebbe considerato come effettivamente prestato solo il lavoro risultante dai rapportini, ma poi avrebbe escluso lo straordinario proprio sulla base di quei rapportini; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame della domanda relativa al periodo in cui il lavoro non risultava attestato da rapportini.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non vi era contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché entrambi escludevano la spettanza di ulteriori somme al lavoratore; la motivazione, in particolare, escludeva la prova dell’8° livello e riteneva che il trattamento economico percepito fosse pari o superiore a quello dovuto per il 7° livello. La doglianza sul superminimo è stata letta, al più, come possibile errore motivazionale non idoneo a integrare il vizio dedotto. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a contestare la valutazione di merito circa l’assenza di straordinario non retribuito, valutazione non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva affermato espressamente che l’onere di provare lo straordinario gravava sul lavoratore e che, sulla base delle prove testimoniali, aveva ritenuto infondata la domanda. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un preteso vizio di invalidità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte esclude che ricorresse un contrasto rilevante.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 156 c.p.c. per denunciare un vizio della sentenza; la Corte non ravvisa alcuna nullità processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ritiene la censura inammissibile perché in realtà diretta a contestare la valutazione di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Non sussiste nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo quando, letti congiuntamente, entrambi conducono al medesimo esito decisorio, anche se la motivazione contiene passaggi eventualmente imprecisi o discutibili sul piano argomentativo.
  • In sede di legittimità non è consentito censurare la valutazione di merito sulle prove e sulla configurabilità di prestazioni straordinarie non retribuite, salvo che la doglianza si traduca in un effettivo vizio di legittimità nei limiti consentiti.
  • La domanda di differenze retributive per mansioni superiori richiede una specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi, comprese le conseguenze economiche invocate; in mancanza di una deduzione puntuale, non può attribuirsi rilievo decisivo a eventuali omissioni motivazionali su qualifiche intermedie.
  • L’onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario incombe sul lavoratore che lo allega in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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