Cassazione Civile, Ordinanza n. 25860/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, all’asta nell’ambito di una esecuzione immobiliare, di due lotti immobiliari da parte della ricorrente, in comproprietà con un terzo. La ricorrente sosteneva che, per accedere al lotto n. 1, fosse necessario il cancello di accesso al cortile e che le chiavi non le fossero mai state consegnate dal custode giudiziario, il quale a sua volta affermava di non averle mai ricevute dal debitore esecutato. La ricorrente e la società comproprietaria agivano quindi per il risarcimento dei danni contro custode e debitore, assumendo che la mancata consegna delle chiavi le avesse impedito il pieno godimento del bene. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto e condannava gli appellanti per responsabilità processuale aggravata. In Cassazione la ricorrente proponeva cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per travisamento delle prove e degli atti, sostenendo che il lotto fosse intercluso e accessibile solo tramite il cancello; 2) violazione degli artt. 1102 e 1117 c.c., deducendo che l’area di accesso fosse comune/condominiale e quindi che, quale comproprietaria, avesse diritto alle chiavi; 3) violazione dell’art. 948 c.c., assumendo che il diritto di rivendica giustificasse la consegna delle chiavi; 4) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la condotta illecita del controricorrente e l’inerzia del custode; 5) violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. in relazione alla condanna per responsabilità processuale aggravata, contestando l’assenza di mala fede o colpa grave.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi e infondato il quinto. Ha affermato che la ratio decidendi della sentenza impugnata non era tanto lo stato dei luoghi, quanto l’assenza di prova di un titolo giuridico che fondasse il diritto della ricorrente ad ottenere le chiavi, nonché l’esistenza di un accesso alternativo e la precedente definizione sfavorevole di altra causa sulla pretesa di accesso dal medesimo cancello. Quanto ai motivi sulle prove e sul fatto, la Corte ha osservato che il travisamento rilevante è solo la svista sul fatto probatorio e non l’erronea valutazione delle prove; ha inoltre rilevato la mancata corrispondenza alla ratio della sentenza e, per i motivi fondati su comproprietà/condominio e rivendica, la mancata allegazione nei gradi di merito del relativo titolo, oltre al presupposto di un accertamento di fatto opposto a quello compiuto dai giudici di merito. Il motivo ex art. 96 c.p.c. è stato respinto perché la condanna aggravata si fondava su indici di colpa grave, individuati nell’insistenza della pretesa in assenza di titolo e nonostante la facile accessibilità del bene. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e agli oneri di legge conseguenti.
Norme richiamate
Richiamato per escludere che vi fosse un travisamento delle prove in senso tecnico; la censura mirava in realtà a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione del materiale istruttorio.
La violazione è esclusa perché i giudici di merito non hanno attribuito un valore probatorio erroneo alle prove, ma hanno svolto una valutazione del fatto.
Invocato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per censurare la motivazione e il percorso valutativo del giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un diritto di accesso come comproprietaria; la Corte rileva che ciò presupponeva un accertamento di fatto non compiuto nei gradi di merito.
Invocato per affermare la natura comune/condominiale dell’area di accesso; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non risultava dedotta nei precedenti gradi e perché contrastava con gli accertamenti di merito.
Richiamato per sostenere un diritto di rivendica, ma la Corte esclude che fosse stato dimostrato il titolo giuridico che giustificasse la pretesa consegna delle chiavi.
La condanna per responsabilità processuale aggravata è ritenuta corretta poiché basata su elementi di colpa grave, e non sulla sola infondatezza della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici conseguenti al rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La censura di travisamento della prova è ammissibile solo quando sia dedotta una svista percettiva sul fatto probatorio e non una mera diversa lettura o valutazione del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se attacca una questione diversa o solo marginale, è inammissibile.
- Le norme sulla comproprietà o sul condominio possono fondare un diritto di accesso solo se il relativo titolo sia stato allegato e risultante dagli accertamenti di merito; in cassazione non è consentito introdurre un diverso accertamento fattuale.
- La rivendica ex art. 948 c.c. presuppone la prova del diritto di proprietà e del concreto bene/diritto preteso; non basta allegare un generico impedimento all’uso del bene.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può fondarsi su indici di colpa grave desunti dalla persistenza di una pretesa manifestamente priva di titolo, specialmente quando la parte insista nonostante l’evidenza di circostanze che smentiscono la sua tesi.
- In presenza di doppia conforme, il motivo che deduce omesso esame di un fatto decisivo incontra il limite del controllo di legittimità e non può tradursi in una nuova valutazione del compendio probatorio.
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