Cassazione Civile, Ordinanza n. 20636/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto intrattenuto tra una lavoratrice e una società operante nel telemarketing per la promozione/vendita di prodotti, qualificato in origine come collaborazione a progetto e poi ritenuto subordinato dalla Corte d'appello, che ha accertato lo svolgimento del rapporto dal 17 gennaio 2008 al 16 novembre 2015 e ha riconosciuto differenze retributive, oltre a rideterminare l'inquadramento nel V livello del CCNL Commercio. La società ricorrente ha proposto sette motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112, 434, 414 n. 4 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe accolto una domanda nuova, fondata sull'attività svolta presso una sede operativa diversa da quella indicata nel ricorso introduttivo. Con il secondo e il terzo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando la mancata valorizzazione di deposizioni testimoniali e dei prospetti paga, che avrebbero escluso l'esistenza di una reale subordinazione. Con il quarto motivo ha censurato l'applicazione degli artt. 61 ss. d.lgs. 276/2003 e 2094 c.c., sostenendo che il progetto contrattuale non fosse generico e che le concrete modalità del rapporto non fossero subordinate. Con il quinto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 112, 99, 101 e 414 n. 4 c.p.c., assumendo che la condanna a somme determinate fosse stata pronunciata senza una domanda specifica. Con il sesto e il settimo motivo ha contestato l'applicazione del CCNL Commercio, deducendo che il contratto collettivo non fosse stato prodotto e che la Corte d'appello lo avesse acquisito d'ufficio in violazione delle preclusioni processuali. La lavoratrice si è costituita tardivamente con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., osservando inoltre che la questione del luogo di esecuzione della prestazione era un fatto secondario e non una domanda nuova. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, sotto la veste dell'omesso esame e della violazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre chiarito che l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di fatto decisivo se il fatto storico è stato comunque valutato. Ha reputato infondato il quarto motivo, riaffermando che il progetto è nullo per genericità quando coincide con l'ordinaria attività d'impresa e che, nel caso concreto, il rapporto risultava comunque connotato da subordinazione per inserimento nell'organizzazione aziendale, uso di strumenti e locali della società, direttive quotidiane e potere disciplinare. Ha respinto anche il quinto motivo, rilevando che la domanda di differenze retributive era sufficientemente determinata nei suoi parametri essenziali e che la liquidazione operata tramite CTU non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha ritenuto infondati il sesto e il settimo motivo, affermando che la contestazione dell'inapplicabilità del CCNL non è eccezione in senso stretto, che il giudice del lavoro può acquisire d'ufficio il contratto collettivo ex art. 421 c.p.c., e che l'acquisizione del CCNL aveva condotto a un inquadramento inferiore rispetto a quello richiesto dalla lavoratrice, riducendo l'importo della condanna. Le spese non sono state liquidate per la tardiva costituzione della controricorrente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello domandato; la quantificazione del credito secondo i parametri indicati in domanda non integra ultra o extra petita.
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità e autosufficienza, con chiara individuazione del contenuto degli atti richiamati e della loro collocazione processuale.
Richiamato ai fini delle censure di merito sul contenuto dell'atto introduttivo e delle domande nel rito del lavoro.
La domanda nel rito del lavoro è sufficientemente specifica se contiene i punti di riferimento necessari alla quantificazione della pretesa, anche senza indicazione numerica esatta.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice pone l'onere probatorio a carico della parte sbagliata; non ricorre quando il giudice apprezza le prove nel merito.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito.
Nel contratto a progetto il progetto deve essere specifico e autonomamente apprezzabile; non può coincidere con la normale attività aziendale o con l'oggetto sociale del committente.
art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003
La genericità del progetto comporta la conversione ope legis del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione.
È subordinato il rapporto in cui la prestazione è resa con assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore, anche se formalmente connotata da variabilità di orario o da schemi contrattuali diversi.
art. 111 Cost.
Richiamato nelle censure processuali, senza che la Corte ravvisi una violazione del giusto processo o della motivazione.
Il giudice non ha attribuito un bene diverso da quello richiesto, essendo la condanna coerente con la domanda di differenze retributive.
Richiamato nelle doglianze sulla pronuncia e sull'acquisizione del CCNL, senza ravvisata violazione.
La mancata produzione del CCNL in primo grado non determina decadenza processuale; il giudice può acquisirlo d'ufficio se necessario.
Nel rito del lavoro il giudice può acquisire d'ufficio il contratto collettivo e utilizzare i poteri istruttori per superare incertezze rilevanti ai fini della decisione.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non è sufficiente evocare genericamente deposizioni o documenti, occorrendo indicarne contenuto essenziale e collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se si contesta l'erronea ripartizione dell'onere della prova; non può essere usata per sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguarda la mancata confutazione di ogni singolo elemento probatorio, ma soltanto l'omesso scrutinio di un fatto storico decisivo che non risulti comunque considerato nella motivazione.
- Nel lavoro a progetto il progetto deve essere specifico, determinato e autonomamente apprezzabile; è nullo quando si risolva nella mera ripetizione dell'ordinaria attività d'impresa o dell'oggetto sociale del committente.
- La genericità del progetto comporta, secondo la disciplina applicabile, la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla costituzione del rapporto, senza necessità di ulteriori accertamenti sulle concrete modalità di esecuzione.
- La subordinazione va desunta dall'insieme delle modalità concrete di svolgimento del rapporto, in particolare inserimento nell'organizzazione aziendale, assoggettamento a direttive, controllo e potere disciplinare; la variabilità dell'orario o altri indici formali non escludono di per sé il vincolo subordinato.
- Nel rito del lavoro la domanda di condanna al pagamento di somme può essere validamente proposta anche senza indicazione numerica iniziale, purché contenga parametri sufficienti per la quantificazione; il giudice può poi determinarne l'importo anche tramite CTU.
- La contestazione dell'applicabilità di un contratto collettivo è di regola una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto; ove il testo del CCNL sia necessario per decidere, il giudice del lavoro può acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c.
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