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Sentenza

Sentenza n. 966/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Treviso che aveva ordinato l'accredito di 2.000 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 33/2025 del Tribunale civile di Treviso, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 2.000 euro per gli anni scolastici compresi tra il 2019 e il 2023. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'esecuzione del giudicato e anche la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto soddisfatte le condizioni processuali per l'ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile e la sua notificazione all'Amministrazione. Nel merito ha accertato l'inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando all'Amministrazione di costituire la Carta elettronica e di accreditarvi la somma di 2.000 euro entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente della struttura amministrativa debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico, delle eventuali ragioni ostative e del rischio di sanzioni eccessivamente afflittive. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti ragioni ostative sufficienti. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto processuale per l'azione di ottemperanza relativa all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice lo applica per ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata alla verifica concreta delle ragioni ostative e alla graduazione discrezionale dell'importo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È richiamato tra le condizioni ritenute soddisfatte per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui assegnazione è stata ordinata in esecuzione del giudicato.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che l'Amministrazione deve costituire e accreditare in favore del docente.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato per attribuire rilievo, ai fini della valutazione delle ragioni ostative all'astreinte, a fatti ritenuti notori, quali la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all'amministrazione, unitamente all'inadempimento non contestato, consente al giudice di ordinare l'esecuzione puntuale del comando giudiziale entro un termine assegnato.
  • Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in caso di ulteriore inerzia entro un termine successivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle condizioni del debitore pubblico, delle ragioni ostative all'adempimento e del rischio di una sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
  • La crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico possono costituire, se valutati come fatti notori e in concreto rilevanti, ragioni ostative alla condanna dell'amministrazione al pagamento dell'astreinte.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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